REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
Art. 6
1. Il Comitato puo' riunirsi in prima convocazione e, a distanza di
un'ora, in seconda convocazione.
2. Le riunioni del Comitato sono valide, in prima convocazione,
quando e' presente la maggioranza dei componenti aventi voto
deliberativo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un
quarto dei componenti aventi voto deliberativo.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti
aventi voto deliberativo, restando esclusa ogni possibilita' di
delega.
4. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano. Possono essere
effettuate votazioni a scrutinio segreto, quando lo richiedano almeno
tre componenti con voto deliberativo presenti alla riunione.