REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
Art. 5
1. Il Comitato regionale deve riunirsi almeno tre volte all'anno.
2. La convocazione avviene:
a) per iniziativa del Presidente;
b) a richiesta motivata di almeno un componente del Comitato;
c) a richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore
competente in materia di agricoltura.
3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma precedente, il
Presidente deve disporre la convocazione entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente del Comitato e
comunicate ai componenti mediante lettera raccomandata o fax almeno
quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. In casi di particolare motivata urgenza, i membri del Comitato
possono essere convocati telegraficamente o via fax, con preavviso
non inferiore a tre giorni.
6. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve indicare il giorno,
l'ora ed il luogo della riunione, gli argomenti posti all'ordine del
giorno.