REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
Art. 3
1. Il Presidente del Comitato regionale e' eletto fra i componenti il
medesimo.
2. Risultera' eletto il candidato che riportera', nella prima
votazione, i tre quarti dei voti attribuiti al Comitato e, nelle
successive, la maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Presidente e' coadiuvato da due Vice-presidenti, eletti dal
Comitato con voto limitato ad uno, i quali, a turno o su designazione
dello stesso Presidente, sostituiscono questi in caso di sua assenza
od impedimento.
4. Il Presidente e i Vice-presidenti rappresentano il Comitato, per
quanto richiesto, nella Consulta agricola regionale istituita
dall'art. 14 della L.R. 15/97.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 4
Il testo dell'art. 14 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, concernente
Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, e' il
seguente:
"Art. 14 - Consulta agricola regionale
1. E' costituita la Consulta agricola regionale, presieduta
dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo
delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni
agricole professionali cooperative e sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di
consultazione, la Consulta puo' essere integrata da un rappresentante
dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli
organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi
comprese le associazioni dei consumatori.
2. La Consulta e' organo consultivo della Giunta regionale in ordine:
a) alle linee generali di politica agricola;
b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte
agricola;
c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;
d) ai programmi di attivita' e di intervento e ai criteri e parametri
di riparto dei finanziamenti relativi al settore;
e) alle direttive;
f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto
dall'Assessore competente.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, disciplina le modalita' di funzionamento della
Consulta.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle
designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della
Regione.".