REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
Art. 2
1. In base alle caratteristiche della produzione agricola e
zootecnica regionale sono individuati i seguenti settori produttivi
omogenei e conseguentemente i corrispondenti Sottocomitati:
1) carni: bovini, suini;
2) latte, formaggi e latticini di vacca;
3) zootecnia minore: avicunicoli, ovi-caprini (latte e carne),
apicoltura, ecc.;
4) cereali e oleaginose: frumento tenero e granoturco, frumento duro,
riso, ecc.; soja, girasole, colza, ecc.;
5) uva da vino e olio;
6) patate;
7) piante vive e prodotti della floricoltura; piante utilizzate
principalmente in profumeria, medicina, ecc.;
8) sementi.
2. Le riunioni dei Sottocomitati sono convocate su richiesta almeno
di un'Associazione appartenente al settore interessato. La
convocazione puo' essere effettuata, a richiesta, dalla Segreteria
del Comitato e di essa deve essere data comunicazione al Presidente.
3. I pareri di cui all'art. 6, ultimo comma, della L.R. 28/81 assunti
dai Sottocomitati devono essere convalidati in sede di Comitato.
4. Alle riunioni dei Sottocomitati possono partecipare rappresentati
delle organizzazioni professionali e cooperative, a cui l'invito e'
trasmesso per conoscenza.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 3
Il testo dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981,
n. 28, citata alla nota al Titolo, e' riportato alla nota al Titolo.