REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
1. Il Comitato regionale delle Associazioni di produttori
riconosciute ed i Sottocomitati per settore produttivo omogeneo, di
cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, hanno sede presso
la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura.
2. Il Comitato e' supportato, per le funzioni di Segreteria, da un
collaboratore regionale della Direzione generale competente per
l'agricoltura.
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28 concernente
Attuazione della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 "Norme
sull'associazionismo dei produttori agricoli" e del Regolamento del
Consiglio delle Comunita' Europee del 19 giugno 1978, n. 1360,
concernente le Associazioni di produttori e le relative Unioni, e' il
seguente:
"Art. 6 - Comitato regionale
Il Comitato regionale, di cui all'art. 11 della Legge 20 ottobre
1978, n. 674, e' nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed e' costituito dai rappresentanti designati da ciascuna
Unione regionale riconosciuta, in numero proporzionale ai produttori
delle Associazioni riconosciute ad essa aderenti e nella misura di
almeno un rappresentante per ciascuna Unione, con voto deliberativo,
ed e' integrato da:
a) un rappresentante, designato dal rispettivo organo regionale, per
ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, con voto consultivo;
b) un rappresentante, designato dal rispettivo organo regionale, per
ciascuna delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza e
tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti, con
voto consultivo.
Il Comitato e' articolato, per ognuno dei settori produttivi omogenei
di cui al Regolamento della Commissione delle Comunita' Europee del
31 luglio 1980, n. 2083, in Sottocomitati di settori.
Il Comitato regionale dura in carica tre anni.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per il
funzionamento del Comitato regionale e dei Sottocomitati per settore
omogeneo.
Al Comitato regionale spetta il compito di coordinare l'attivita'
delle Unioni riconosciute ed in particolare:
a) esprimere i pareri previsti agli articoli 3 e 8 della presente
legge;
b) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali concernenti
i rispettivi programmi produttivi tra le Associazioni di produttori e
relative Unioni e le industrie o loro organizzazioni, nonche' aziende
commerciali, loro forme associate e cooperative di consumo;
c) formulare pareri e proposte circa le iniziative delle Associazioni
di produttori e relative Unioni riconosciute con particolare
riferimento alle attivita' previste all'art. 2, secondo comma, punti
4, 7, 8, 9 e 10 della Legge 20 ottobre 1978, n. 674, al fine di
stimolarne la corrispondenza agli obiettivi della programmazione
agroalimentare.
Il Comitato regionale ed il relativo Sottocomitato di settore
esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative regionali di
programmazione agro-alimentare.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, citata alla
nota al Titolo, e' riportato alla nota al Titolo.