REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 1999, n. 1245

Direttiva in materia di incentivi per l'attivita' di progettazione e di pianificazione. Attuazione dell'art. 6, comma 13 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e dell'art. 2, comma 18 della Legge n. 191 del 16 giugno 1998 (proposta della Giunta regionale in data 26 luglio 1999, n. 1357)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1357 del 26             
luglio 1999, recante in oggetto "Direttiva in materia di incentivi              
per l'attivita' di progettazione e di pianificazione. Attuazione                
dell'art. 6, comma 13 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e                   
dell'art. 2, comma 18 della Legge n. 191 del 16 giugno 1998" e che              
qui di seguito si trascrive integralmente:                                      
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visti:                                                                          
- la Legge 109/94, come modificata dalla Legge 216/95 e in                      
particolare l'art. 18, intitolato "Incentivi e spese per la                     
progettazione";                                                                 
- gli accordi fra la Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni                 
sindacali aziendali sulla applicazione dell'articolo sopra                      
richiamato, sottoscritti:                                                       
- in data 28/3/1997 per i collaboratori regionali esclusa l'area                
della dirigenza;                                                                
- in data 5/6/1997 per l'area della dirigenza;                                  
- la Legge n. 127 del 15 maggio 1997, intitolata "Misure urgenti per            
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di              
decisione e di controllo" ed in particolare il comma 13 dell'art. 6,            
che sostituisce il comma 1 dell'art. 18 sopra specificato;                      
rilevato che il comma 13 del suddetto art. 6 stabilisce che:                    
- l'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro               
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto           
di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono                  
destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il             
personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o            
titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto              
direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui                 
all'articolo 7 della Legge 109/94, il responsabile del procedimento e           
i loro collaboratori;                                                           
- il succitato fondo interno deve essere ripartito per ogni singola             
opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento                    
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di                     
pianificazione;                                                                 
visti:                                                                          
- la Legge n. 191 del 16/6/1998 ed in particolare l'art. 2, comma 18,           
il quale precisa che i criteri di ripartizione da definire con il               
suddetto regolamento devono tenere conto delle responsabilita'                  
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche'            
dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso             
d'opera;                                                                        
- la Legge n. 415 del 18/11/1998, di modifica ed integrazione della             
Legge 109/94;                                                                   
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del              
comparto delle Regioni ed Enti locali, esclusa l'area della                     
dirigenza, entrato in vigore in data 2/4/1999 ed in particolare                 
l'art. 4, comma 2 lettera h) e l'art. 15, comma 1 lettera k), che               
prevedono che i criteri delle forme di incentivazione di specifiche             
attivita' e prestazioni, anche se previste da specifiche disposizioni           
di legge, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa;                
ritenuto quindi di proporre al Consiglio regionale di procedere                 
all'adozione della disciplina regolamentata nella presente direttiva            
relativa alla ripartizione degli incentivi in parola;                           
valutato inoltre che la suddetta direttiva abbia efficacia a far                
tempo dall'entrata in vigore della Legge 127/97 e fino alla data di             
entrata in vigore del sopra richiamato CCNL, vale a dire fino                   
all'1/4/1999;                                                                   
dato atto del parere favorevole espresso dall'Ufficio di Presidenza             
del Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 1999;                      
dato inoltre atto che del presente provvedimento e' stata data                  
informativa alle Organizzazioni sindacali aziendali;                            
dato infine atto del parere di regolarita' tecnica espresso dalla               
Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi                
incentivanti del personale, dott.ssa Patrizia Bertuzzi e del parere             
di legittimita' espresso dal Direttore generale all'Organizzazione,             
dott. Gaudenzio Garavini;su proposta dell'Assessore ai Programmi                
d'area. Qualita' edilizia. Sistemi informativi e telematici.                    
Organizzazione;                                                                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale l'adozione della disciplina                  
regolamentata secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 13 della               
Legge n. 127 del 15 maggio 1997, nel testo di cui all'Allegato A,               
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.                    
ALLEGATO A                                                                      
Direttiva in materia di incentivi per l'attivita' di progettazione e            
di pianificazione. Attuazione dell'art. 6, comma 13 della Legge n.              
127 del 15 maggio 1997 e dell'art. 2, comma 18 della Legge n. 191 del           
16 giugno 1998                                                                  
TITOLO I                                                                        
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA                                                   
IN MATERIA DI INCENTIVI PER                                                     
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE                                                      
E PIANIFICAZIONE                                                                
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione                                                          
1. Il presente atto disciplina i criteri per la ripartizione di un              
fondo interno costituito dall'1 per cento del costo preventivato di             
un'opera o di un lavoro nonche' dal 50 per cento della tariffa                  
professionale relativa ad un atto di pianificazione generale,                   
particolareggiata od esecutiva.                                                 
2. Il fondo interno di cui al comma 1 deve essere ripartito tra i               
soggetti specificati agli articoli 3 e 5 qualora l'Amministrazione              
regionale sia l'ente aggiudicatore o titolare dell'atto di                      
pianificazione e gli uffici tecnici regionali abbiano redatto                   
direttamente i progetti od i piani.                                             
3. Tra i soggetti di cui agli articoli 3 e 5 rientrano anche i                  
dipendenti di altri enti pubblici qualora l'amministrazione regionale           
se ne avvalga nell'ambito o ad integrazione dei propri uffici                   
tecnici.                                                                        
4. Qualora un altro ente pubblico, aggiudicatore o titolare di un               
atto di pianificazione, si avvalga di personale tecnico regionale per           
le attivita' specificate agli articoli 3 e 5, i relativi incentivi              
sono a carico di tale ente.                                                     
5. L'affidamento di incarichi di collaudo o di componente di                    
Commissione di collaudo rimane disciplinato dalla deliberazione di              
Consiglio regionale 2480/89 e successive modifiche e integrazioni.              
TITOLO II                                                                       
INCENTIVI PER ATTIVITA'                                                         
DI PROGETTAZIONE                                                                
Art. 2                                                                          
Definizione dell'attivita' di progettazione                                     
1. L'attivita' di progettazione per lo svolgimento della quale sono             
previsti gli incentivi di cui al presente regolamento e' quella                 
definita all'art. 16 della Legge 109/94, e quindi, in particolare,              
l'attivita' di redazione dei progetti preliminari, definitivi ed                
esecutivi per l'appalto di lavori ed opere pubbliche.                           
2. I progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere             
progetti per l'appalto e quindi, di norma, progetti esecutivi.                  
3. Sono previsti gli incentivi, inoltre, per la redazione di progetti           
preliminari nel caso in cui si proceda con appalto-concorso, ovvero             
di progetti definitivi nel caso in cui si proceda con appalto                   
integrato.                                                                      
4. La redazione del progetto per l'appalto deve essere affidata,                
salvo casi specifici e motivati, allo stesso dipendente che abbia               
redatto il livello di progettazione precedente, vale a dire il                  
progetto preliminare e/o definitivo.                                            
5. Qualora il progetto redatto dalla struttura regionale non contenga           
tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici             
contenute nei commi 3, 4 e 5 del suddetto art. 16, il responsabile              
del procedimento deve attestare che il progetto medesimo, in rapporto           
alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare,           
e' adeguatamente sviluppato.                                                    
Art. 3                                                                          
Aventi diritto all'incentivo e criteri di ripartizione                          
1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione             
di cui al successivo comma 2:                                                   
a) i progettisti, che si assumono la responsabilita' professionale              
della progettazione firmando il progetto; detti collaboratori devono            
essere abilitati all'esercizio della professione; i tecnici                     
diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti,            
nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in           
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano                
ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione                      
aggiudicatrice) da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore            
della Legge 415/98 e risultino inquadrati in un profilo professionale           
tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione;           
b) i collaboratori alla progettazione, vale a dire il personale con             
mansioni e competenze tecniche e/o specialistiche cui sono affidati             
compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali           
rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati                  
descrittivi di consulenze specialistiche (anche giuridiche)                     
strumentali e/o connesse all'elaborazione  progettuale, indagini                
geologiche, geotecniche, sismiche, idrologiche, ambientali e                    
vegetazionali, rilievi, misurazioni e picchettazioni; i suddetti                
tecnici si assumono la responsabilita' degli elaborati con la                   
sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze              
professionali; detto personale deve essere in possesso di un titolo             
di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico                 
ovvero avere maturato un'esperienza professionale                               
tecnico/specialistica almeno quinquennale presso l'Amministrazione              
regionale ovvero altra  pubblica Amministrazione;                               
c) il direttore dei lavori, che si assume la responsabilita'                    
professionale dell'attivita' di direzione dei lavori sottoscrivendo             
in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonche' il            
relativo stato finale; detto collaboratore deve essere abilitato                
all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza                
dell'abilitazione, possono svolgere l'attivita' di direzione dei                
lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora            
siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero               
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione              
aggiudicatrice) da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore            
della Legge 415/98 e risultino inquadrati in un profilo professionale           
tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione;           
d) l'addetto alla contabilita', che si assume la responsabilita'                
professionale relativa alla redazione e sottoscrizione del libretto             
delle misure del progetto; detto collaboratore deve essere in                   
possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta per i            
collaboratori alla progettazione di cui al punto b);                            
e) il responsabile del procedimento, che deve essere, secondo quanto            
stabilito dall'art. 7, comma 5 della Legge 109/94 e successive                  
modifiche e integrazioni, un tecnico;                                           
f) l'ufficiale rogante ed il suo sostituto, che si assumono la                  
responsabilita' di sottoscrivere i verbali di gara; tali                        
collaboratori devono essere in possesso del titolo di studio del                
diploma di laurea in discipline giuridico-amministrative o                      
economiche-finanziarie ovvero avere maturato un'esperienza                      
professionale in tali discipline almeno quinquennale presso                     
l'Amministrazione regionale ovvero altra pubblica Amministrazione.              
2. Per ciascun progetto deve essere ripartita tra i soggetti di cui             
al comma 1 una quota corrispondente all'1 per cento del costo                   
preventivato dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'IVA e              
comunque al netto delle somme a disposizione con eccezione delle                
somme per espropriazione.                                                       
3. Nel caso di varianti, ammissibili ai sensi di legge e non                    
conseguenti ad errori nella progettazione, la suddetta quota e'                 
corrispondente all'1 per cento della somma relativa al maggior costo            
preventivato dell'opera o del lavoro.                                           
4. La suddetta quota deve essere ripartita sulla base delle seguenti            
percentuali:                                                                    
a) progettista/i dal 24% al 73%                                                 
b) collaboratore/i dal 6% al 55%                                                
c) direttore dei lavori dal 14% al 30%                                          
d) addetto alla contabilita' dal 2% al 10%                                      
e) responsabile del procedimento il 5%                                          
f) ufficiale rogante e suo sostituto dal 2% al 4%                               
5. Le percentuali di cui alla lettera d) del comma precedente, se               
dovute, sono ricomprese nella quota di cui alla lettera c).                     
6. Il responsabile del procedimento e' il Responsabile del Servizio             
che redige il progetto, salvo diversa espressa individuazione                   
effettuata dallo stesso Responsabile secondo quanto disposto all'art.           
11 della L.R. 6 settembre  1993, n. 32. Tale individuazione deve in             
ogni caso essere effettuata qualora il Responsabile del Servizio non            
sia un tecnico, requisito necessario a norma del comma 3, lettera e)            
del presente articolo.                                                          
TITOLO III                                                                      
INCENTIVI PER ATTIVITA'                                                         
DI PIANIFICAZIONE                                                               
Art. 4                                                                          
Definizione dell'attivita' di pianificazione                                    
1. L'attivita' di pianificazione per lo svolgimento della quale                 
spettano gli incentivi di cui al presente regolamento e' quella a               
valenza territoriale prevista da specifiche disposizioni di legge.              
2. Il piano e' costituito di norma da tre elaborati consistenti in              
una parte normativa/prescrittiva, con la quale sono disposti i                  
vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione                  
descrittiva.                                                                    
3. Qualora il piano non contenga taluno degli elaborati previsti al             
comma 2 il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 6            
deve attestare che il piano medesimo e' adeguatamente sviluppato.               
4. Nel caso in cui l'attivita' di pianificazione non sia stata svolta           
interamente da una struttura regionale, ma vi sia stato l'avvalimento           
di consulenze esterne, gli incentivi sono dovuti qualora                        
l'Amministrazione regionale abbia comunque redatto direttamente la              
parte prevalente, da un punto di vista sia qualitativo che                      
quantitativo, del piano.                                                        
5. L'attestazione di prevalenza di cui al comma 4 nonche' quella                
relativa al costo medio di mercato di cui al comma 2 dell'art. 5                
devono essere rilasciate dal Direttore generale competente per                  
materia oppure, qualora il piano riguardi l'ambito di piu' direzioni,           
dai Direttori generali competenti.                                              
Art. 5                                                                          
Aventi diritto all'incentivo e criteri di ripartizione                          
1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione             
di cui al successivo comma 2:                                                   
a) i tecnici che si assumono la responsabilita' professionale del               
piano con la sottoscrizione dello stesso; tali collaboratori devono             
essere abilitati all'esercizio della professione in quanto la stessa            
sia prevista dalla legislazione vigente;                                        
b) i collaboratori all'attivita' di pianificazione, vale a dire il              
personale con mansioni e competenze tecniche e/o specialistiche cui             
sono affidati compiti di effettivo supporto alla pianificazione. Vi             
rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati                  
grafici e/o la redazione di elaborati descrittivi di consulenze                 
specialistiche strumentali e/o connesse alla pianificazione (anche              
giuridiche); tali collaboratori si assumono la responsabilita' dei              
suddetti elaborati con la sottoscrizione degli stessi; detto                    
personale deve essere in possesso di un titolo di studio quanto meno            
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato            
un'esperienza professionale tecnico/specialistica almeno quinquennale           
presso l'Amministrazione regionale ovvero altra pubblica                        
Amministrazione;                                                                
c) il responsabile del procedimento.                                            
2. Per ciascun piano deve essere ripartita tra i soggetti di cui al             
comma 1 una quota corrispondente al 50% della tariffa professionale             
calcolata sul costo medio di mercato, vale a dire calcolando quanto             
sarebbe costato affidare a professionisti esterni all'amministrazione           
la redazione dello specifico piano di cui trattasi.                             
3. La suddetta quota deve essere ripartita sulla base delle seguenti            
percentuali:                                                                    
a) tecnico/i firmatario/i del piano dal 30% al 70%                              
b) collaboratore/i dal 26% al 66%                                               
c) responsabile del procedimento il 4%                                          
5. Il responsabile del procedimento e' il Responsabile del Servizio             
che redige il piano, salvo diversa espressa individuazione effettuata           
dallo stesso responsabile secondo quanto disposto all'art. 11 della             
L.R. 6 settembre  1993, n. 32.                                                  
TITOLO IV                                                                       
DISPOSIZIONI COMUNI                                                             
Art. 6                                                                          
Procedimento                                                                    
1. La redazione del progetto o del piano deve essere affidata ad un             
gruppo tecnico di progettazione con atto del Responsabile del                   
Servizio ovvero, qualora quest'ultimo faccia parte del gruppo                   
tecnico, con atto del Direttore generale oppure, qualora il piano               
riguardi l'ambito di piu' Direzioni, dai Direttori generali                     
competenti.                                                                     
2. Nell'atto indicato al comma 1 devono essere individuati i                    
nominativi dei componenti di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5,              
comma 1, specificando il compito attribuito a ciascuno in base alle             
definizioni contenute in tali articoli. Nello stesso atto devono                
essere definite, partitamente per ciascun nominativo individuato, le            
percentuali della quota di cui al comma 4 dell'art. 3 e al comma 3              
dell'art. 5.                                                                    
3. La graduazione degli incentivi nell'ambito delle percentuali di              
cui all'art. 3, comma 4 e all'art. 5, comma 3, deve essere                      
determinata e motivata in base ai seguenti elementi:                            
- tipologia e complessita' del progetto;                                        
- competenze e professionalita' richieste per il compito affidato;              
- grado di responsabilita'.                                                     
4. L'affidamento degli incarichi ai gruppi tecnici di progettazione e           
pianificazione deve essere effettuato con i criteri che seguono, nel            
rispetto dell'ordine degli stessi:                                              
- professionalita' e specifica competenza richieste in relazione al             
singolo lavoro da progettare tenendo conto dell'utilizzazione                   
ottimale delle stesse;                                                          
- rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed              
ottimizzata degli incarichi di progettazione tenuto conto anche del             
numero e del valore di quelli gia' affidati, sia di progettazione che           
di pianificazione.                                                              
Art. 7                                                                          
Modalita' di erogazione degli incentivi                                         
1. Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente             
partecipato alla redazione del progetto o del piano e sono liquidati,           
fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, successivamente                 
all'adozione dell'atto di approvazione del progetto per l'appalto dei           
lavori ovvero all'adozione del piano da parte dell'Amministrazione              
regionale.                                                                      
2. Gli incentivi ai soggetti di cui all'art, 3, comma 1, lettere c),            
d) ed f) sono liquidati in seguito all'espletamento dell'incarico.              
3. Nel caso in cui vi siano state, prima dell'ultimazione                       
dell'incarico, variazioni rispetto alle percentuali determinate                 
nell'atto di affidamento di cui all'art. 6, tali variazioni devono              
essere precisate e motivate con un atto dello stesso soggetto che ha            
disposto l'affidamento. Tale atto deve essere adottato prima                    
dell'erogazione di cui ai commi 1 e 2.                                          
4. Con atto del Direttore generale all'Organizzazione, da adottare              
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, sono                  
individuate le modalita' gestionali per l'erogazione degli incentivi.           
TITOLO V                                                                        
NORMA FINALE E TRANSITORIA                                                      
Art. 8                                                                          
Disposizioni finali e transitorie                                               
1. La presente disciplina trova applicazione a far tempo dal 19                 
dicembre 1998, data di entrata in vigore della Legge 18 novembre                
1998, n. 415 e sino alla data dell'1/4/1999 di entrata in vigore del            
CCNL del comparto Regioni ed Enti locali.                                       
2. Gli incarichi di progettazione e pianificazione affidati nel                 
periodo intercorrente tra la data del 18 maggio 1997, di entrata in             
vigore della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'entrata in vigore della           
presente disciplina sono regolamentati e devono essere formalizzati             
secondo le disposizioni ivi contenute, con le precisazioni contenute            
ai commi successivi.                                                            
3. Per quanto riguarda gli incarichi di progettazione affidati nel              
periodo dal 18 maggio 1997 al 5 luglio 1998, data di entrata in                 
vigore della Legge 16 giugno 1998, n. 191, non trova applicazione               
quanto previsto all'art. 3 relativamente al direttore dei lavori e              
all'addetto alla contabilita'.                                                  
4. Per quanto riguarda gli incarichi di progettazione affidati nel              
periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 19 dicembre 1998,             
data di entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998, n. 415, tra             
gli aventi diritto agli incentivi di cui al precedente art. 3, comma            
1 rientra il coordinatore unico. A tale soggetto spetta una                     
percentuale fissa del 2%, ricompresa nella quota di cui alla lettera            
e) dell'art. 3, comma 3.";                                                      
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione               
referente Bilancio e Programmazione di questo Consiglio regionale,              
giusta nota prot. n. 10844 del 15 settembre 1999;                               
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 26 luglio 1999, progr. n. 1357, riportate nel             
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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