DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 1999, n. 1245
Direttiva in materia di incentivi per l'attivita' di progettazione e di pianificazione. Attuazione dell'art. 6, comma 13 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e dell'art. 2, comma 18 della Legge n. 191 del 16 giugno 1998 (proposta della Giunta regionale in data 26 luglio 1999, n. 1357)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1357 del 26
luglio 1999, recante in oggetto "Direttiva in materia di incentivi
per l'attivita' di progettazione e di pianificazione. Attuazione
dell'art. 6, comma 13 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e
dell'art. 2, comma 18 della Legge n. 191 del 16 giugno 1998" e che
qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 109/94, come modificata dalla Legge 216/95 e in
particolare l'art. 18, intitolato "Incentivi e spese per la
progettazione";
- gli accordi fra la Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni
sindacali aziendali sulla applicazione dell'articolo sopra
richiamato, sottoscritti:
- in data 28/3/1997 per i collaboratori regionali esclusa l'area
della dirigenza;
- in data 5/6/1997 per l'area della dirigenza;
- la Legge n. 127 del 15 maggio 1997, intitolata "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo" ed in particolare il comma 13 dell'art. 6,
che sostituisce il comma 1 dell'art. 18 sopra specificato;
rilevato che il comma 13 del suddetto art. 6 stabilisce che:
- l'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto
di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono
destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il
personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto
direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui
all'articolo 7 della Legge 109/94, il responsabile del procedimento e
i loro collaboratori;
- il succitato fondo interno deve essere ripartito per ogni singola
opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione;
visti:
- la Legge n. 191 del 16/6/1998 ed in particolare l'art. 2, comma 18,
il quale precisa che i criteri di ripartizione da definire con il
suddetto regolamento devono tenere conto delle responsabilita'
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche'
dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso
d'opera;
- la Legge n. 415 del 18/11/1998, di modifica ed integrazione della
Legge 109/94;
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del
comparto delle Regioni ed Enti locali, esclusa l'area della
dirigenza, entrato in vigore in data 2/4/1999 ed in particolare
l'art. 4, comma 2 lettera h) e l'art. 15, comma 1 lettera k), che
prevedono che i criteri delle forme di incentivazione di specifiche
attivita' e prestazioni, anche se previste da specifiche disposizioni
di legge, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa;
ritenuto quindi di proporre al Consiglio regionale di procedere
all'adozione della disciplina regolamentata nella presente direttiva
relativa alla ripartizione degli incentivi in parola;
valutato inoltre che la suddetta direttiva abbia efficacia a far
tempo dall'entrata in vigore della Legge 127/97 e fino alla data di
entrata in vigore del sopra richiamato CCNL, vale a dire fino
all'1/4/1999;
dato atto del parere favorevole espresso dall'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 1999;
dato inoltre atto che del presente provvedimento e' stata data
informativa alle Organizzazioni sindacali aziendali;
dato infine atto del parere di regolarita' tecnica espresso dalla
Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale, dott.ssa Patrizia Bertuzzi e del parere
di legittimita' espresso dal Direttore generale all'Organizzazione,
dott. Gaudenzio Garavini;su proposta dell'Assessore ai Programmi
d'area. Qualita' edilizia. Sistemi informativi e telematici.
Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale l'adozione della disciplina
regolamentata secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 13 della
Legge n. 127 del 15 maggio 1997, nel testo di cui all'Allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
ALLEGATO A
Direttiva in materia di incentivi per l'attivita' di progettazione e
di pianificazione. Attuazione dell'art. 6, comma 13 della Legge n.
127 del 15 maggio 1997 e dell'art. 2, comma 18 della Legge n. 191 del
16 giugno 1998
TITOLO I
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI INCENTIVI PER
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
E PIANIFICAZIONE
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente atto disciplina i criteri per la ripartizione di un
fondo interno costituito dall'1 per cento del costo preventivato di
un'opera o di un lavoro nonche' dal 50 per cento della tariffa
professionale relativa ad un atto di pianificazione generale,
particolareggiata od esecutiva.
2. Il fondo interno di cui al comma 1 deve essere ripartito tra i
soggetti specificati agli articoli 3 e 5 qualora l'Amministrazione
regionale sia l'ente aggiudicatore o titolare dell'atto di
pianificazione e gli uffici tecnici regionali abbiano redatto
direttamente i progetti od i piani.
3. Tra i soggetti di cui agli articoli 3 e 5 rientrano anche i
dipendenti di altri enti pubblici qualora l'amministrazione regionale
se ne avvalga nell'ambito o ad integrazione dei propri uffici
tecnici.
4. Qualora un altro ente pubblico, aggiudicatore o titolare di un
atto di pianificazione, si avvalga di personale tecnico regionale per
le attivita' specificate agli articoli 3 e 5, i relativi incentivi
sono a carico di tale ente.
5. L'affidamento di incarichi di collaudo o di componente di
Commissione di collaudo rimane disciplinato dalla deliberazione di
Consiglio regionale 2480/89 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II
INCENTIVI PER ATTIVITA'
DI PROGETTAZIONE
Art. 2
Definizione dell'attivita' di progettazione
1. L'attivita' di progettazione per lo svolgimento della quale sono
previsti gli incentivi di cui al presente regolamento e' quella
definita all'art. 16 della Legge 109/94, e quindi, in particolare,
l'attivita' di redazione dei progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi per l'appalto di lavori ed opere pubbliche.
2. I progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere
progetti per l'appalto e quindi, di norma, progetti esecutivi.
3. Sono previsti gli incentivi, inoltre, per la redazione di progetti
preliminari nel caso in cui si proceda con appalto-concorso, ovvero
di progetti definitivi nel caso in cui si proceda con appalto
integrato.
4. La redazione del progetto per l'appalto deve essere affidata,
salvo casi specifici e motivati, allo stesso dipendente che abbia
redatto il livello di progettazione precedente, vale a dire il
progetto preliminare e/o definitivo.
5. Qualora il progetto redatto dalla struttura regionale non contenga
tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 del suddetto art. 16, il responsabile
del procedimento deve attestare che il progetto medesimo, in rapporto
alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare,
e' adeguatamente sviluppato.
Art. 3
Aventi diritto all'incentivo e criteri di ripartizione
1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione
di cui al successivo comma 2:
a) i progettisti, che si assumono la responsabilita' professionale
della progettazione firmando il progetto; detti collaboratori devono
essere abilitati all'esercizio della professione; i tecnici
diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti,
nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano
ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice) da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore
della Legge 415/98 e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione;
b) i collaboratori alla progettazione, vale a dire il personale con
mansioni e competenze tecniche e/o specialistiche cui sono affidati
compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali
rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati
descrittivi di consulenze specialistiche (anche giuridiche)
strumentali e/o connesse all'elaborazione progettuale, indagini
geologiche, geotecniche, sismiche, idrologiche, ambientali e
vegetazionali, rilievi, misurazioni e picchettazioni; i suddetti
tecnici si assumono la responsabilita' degli elaborati con la
sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze
professionali; detto personale deve essere in possesso di un titolo
di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico
ovvero avere maturato un'esperienza professionale
tecnico/specialistica almeno quinquennale presso l'Amministrazione
regionale ovvero altra pubblica Amministrazione;
c) il direttore dei lavori, che si assume la responsabilita'
professionale dell'attivita' di direzione dei lavori sottoscrivendo
in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonche' il
relativo stato finale; detto collaboratore deve essere abilitato
all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono svolgere l'attivita' di direzione dei
lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora
siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice) da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore
della Legge 415/98 e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione;
d) l'addetto alla contabilita', che si assume la responsabilita'
professionale relativa alla redazione e sottoscrizione del libretto
delle misure del progetto; detto collaboratore deve essere in
possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta per i
collaboratori alla progettazione di cui al punto b);
e) il responsabile del procedimento, che deve essere, secondo quanto
stabilito dall'art. 7, comma 5 della Legge 109/94 e successive
modifiche e integrazioni, un tecnico;
f) l'ufficiale rogante ed il suo sostituto, che si assumono la
responsabilita' di sottoscrivere i verbali di gara; tali
collaboratori devono essere in possesso del titolo di studio del
diploma di laurea in discipline giuridico-amministrative o
economiche-finanziarie ovvero avere maturato un'esperienza
professionale in tali discipline almeno quinquennale presso
l'Amministrazione regionale ovvero altra pubblica Amministrazione.
2. Per ciascun progetto deve essere ripartita tra i soggetti di cui
al comma 1 una quota corrispondente all'1 per cento del costo
preventivato dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'IVA e
comunque al netto delle somme a disposizione con eccezione delle
somme per espropriazione.
3. Nel caso di varianti, ammissibili ai sensi di legge e non
conseguenti ad errori nella progettazione, la suddetta quota e'
corrispondente all'1 per cento della somma relativa al maggior costo
preventivato dell'opera o del lavoro.
4. La suddetta quota deve essere ripartita sulla base delle seguenti
percentuali:
a) progettista/i dal 24% al 73%
b) collaboratore/i dal 6% al 55%
c) direttore dei lavori dal 14% al 30%
d) addetto alla contabilita' dal 2% al 10%
e) responsabile del procedimento il 5%
f) ufficiale rogante e suo sostituto dal 2% al 4%
5. Le percentuali di cui alla lettera d) del comma precedente, se
dovute, sono ricomprese nella quota di cui alla lettera c).
6. Il responsabile del procedimento e' il Responsabile del Servizio
che redige il progetto, salvo diversa espressa individuazione
effettuata dallo stesso Responsabile secondo quanto disposto all'art.
11 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32. Tale individuazione deve in
ogni caso essere effettuata qualora il Responsabile del Servizio non
sia un tecnico, requisito necessario a norma del comma 3, lettera e)
del presente articolo.
TITOLO III
INCENTIVI PER ATTIVITA'
DI PIANIFICAZIONE
Art. 4
Definizione dell'attivita' di pianificazione
1. L'attivita' di pianificazione per lo svolgimento della quale
spettano gli incentivi di cui al presente regolamento e' quella a
valenza territoriale prevista da specifiche disposizioni di legge.
2. Il piano e' costituito di norma da tre elaborati consistenti in
una parte normativa/prescrittiva, con la quale sono disposti i
vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione
descrittiva.
3. Qualora il piano non contenga taluno degli elaborati previsti al
comma 2 il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 6
deve attestare che il piano medesimo e' adeguatamente sviluppato.
4. Nel caso in cui l'attivita' di pianificazione non sia stata svolta
interamente da una struttura regionale, ma vi sia stato l'avvalimento
di consulenze esterne, gli incentivi sono dovuti qualora
l'Amministrazione regionale abbia comunque redatto direttamente la
parte prevalente, da un punto di vista sia qualitativo che
quantitativo, del piano.
5. L'attestazione di prevalenza di cui al comma 4 nonche' quella
relativa al costo medio di mercato di cui al comma 2 dell'art. 5
devono essere rilasciate dal Direttore generale competente per
materia oppure, qualora il piano riguardi l'ambito di piu' direzioni,
dai Direttori generali competenti.
Art. 5
Aventi diritto all'incentivo e criteri di ripartizione
1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione
di cui al successivo comma 2:
a) i tecnici che si assumono la responsabilita' professionale del
piano con la sottoscrizione dello stesso; tali collaboratori devono
essere abilitati all'esercizio della professione in quanto la stessa
sia prevista dalla legislazione vigente;
b) i collaboratori all'attivita' di pianificazione, vale a dire il
personale con mansioni e competenze tecniche e/o specialistiche cui
sono affidati compiti di effettivo supporto alla pianificazione. Vi
rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati
grafici e/o la redazione di elaborati descrittivi di consulenze
specialistiche strumentali e/o connesse alla pianificazione (anche
giuridiche); tali collaboratori si assumono la responsabilita' dei
suddetti elaborati con la sottoscrizione degli stessi; detto
personale deve essere in possesso di un titolo di studio quanto meno
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato
un'esperienza professionale tecnico/specialistica almeno quinquennale
presso l'Amministrazione regionale ovvero altra pubblica
Amministrazione;
c) il responsabile del procedimento.
2. Per ciascun piano deve essere ripartita tra i soggetti di cui al
comma 1 una quota corrispondente al 50% della tariffa professionale
calcolata sul costo medio di mercato, vale a dire calcolando quanto
sarebbe costato affidare a professionisti esterni all'amministrazione
la redazione dello specifico piano di cui trattasi.
3. La suddetta quota deve essere ripartita sulla base delle seguenti
percentuali:
a) tecnico/i firmatario/i del piano dal 30% al 70%
b) collaboratore/i dal 26% al 66%
c) responsabile del procedimento il 4%
5. Il responsabile del procedimento e' il Responsabile del Servizio
che redige il piano, salvo diversa espressa individuazione effettuata
dallo stesso responsabile secondo quanto disposto all'art. 11 della
L.R. 6 settembre 1993, n. 32.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 6
Procedimento
1. La redazione del progetto o del piano deve essere affidata ad un
gruppo tecnico di progettazione con atto del Responsabile del
Servizio ovvero, qualora quest'ultimo faccia parte del gruppo
tecnico, con atto del Direttore generale oppure, qualora il piano
riguardi l'ambito di piu' Direzioni, dai Direttori generali
competenti.
2. Nell'atto indicato al comma 1 devono essere individuati i
nominativi dei componenti di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5,
comma 1, specificando il compito attribuito a ciascuno in base alle
definizioni contenute in tali articoli. Nello stesso atto devono
essere definite, partitamente per ciascun nominativo individuato, le
percentuali della quota di cui al comma 4 dell'art. 3 e al comma 3
dell'art. 5.
3. La graduazione degli incentivi nell'ambito delle percentuali di
cui all'art. 3, comma 4 e all'art. 5, comma 3, deve essere
determinata e motivata in base ai seguenti elementi:
- tipologia e complessita' del progetto;
- competenze e professionalita' richieste per il compito affidato;
- grado di responsabilita'.
4. L'affidamento degli incarichi ai gruppi tecnici di progettazione e
pianificazione deve essere effettuato con i criteri che seguono, nel
rispetto dell'ordine degli stessi:
- professionalita' e specifica competenza richieste in relazione al
singolo lavoro da progettare tenendo conto dell'utilizzazione
ottimale delle stesse;
- rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed
ottimizzata degli incarichi di progettazione tenuto conto anche del
numero e del valore di quelli gia' affidati, sia di progettazione che
di pianificazione.
Art. 7
Modalita' di erogazione degli incentivi
1. Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente
partecipato alla redazione del progetto o del piano e sono liquidati,
fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, successivamente
all'adozione dell'atto di approvazione del progetto per l'appalto dei
lavori ovvero all'adozione del piano da parte dell'Amministrazione
regionale.
2. Gli incentivi ai soggetti di cui all'art, 3, comma 1, lettere c),
d) ed f) sono liquidati in seguito all'espletamento dell'incarico.
3. Nel caso in cui vi siano state, prima dell'ultimazione
dell'incarico, variazioni rispetto alle percentuali determinate
nell'atto di affidamento di cui all'art. 6, tali variazioni devono
essere precisate e motivate con un atto dello stesso soggetto che ha
disposto l'affidamento. Tale atto deve essere adottato prima
dell'erogazione di cui ai commi 1 e 2.
4. Con atto del Direttore generale all'Organizzazione, da adottare
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, sono
individuate le modalita' gestionali per l'erogazione degli incentivi.
TITOLO V
NORMA FINALE E TRANSITORIA
Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1. La presente disciplina trova applicazione a far tempo dal 19
dicembre 1998, data di entrata in vigore della Legge 18 novembre
1998, n. 415 e sino alla data dell'1/4/1999 di entrata in vigore del
CCNL del comparto Regioni ed Enti locali.
2. Gli incarichi di progettazione e pianificazione affidati nel
periodo intercorrente tra la data del 18 maggio 1997, di entrata in
vigore della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'entrata in vigore della
presente disciplina sono regolamentati e devono essere formalizzati
secondo le disposizioni ivi contenute, con le precisazioni contenute
ai commi successivi.
3. Per quanto riguarda gli incarichi di progettazione affidati nel
periodo dal 18 maggio 1997 al 5 luglio 1998, data di entrata in
vigore della Legge 16 giugno 1998, n. 191, non trova applicazione
quanto previsto all'art. 3 relativamente al direttore dei lavori e
all'addetto alla contabilita'.
4. Per quanto riguarda gli incarichi di progettazione affidati nel
periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 19 dicembre 1998,
data di entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998, n. 415, tra
gli aventi diritto agli incentivi di cui al precedente art. 3, comma
1 rientra il coordinatore unico. A tale soggetto spetta una
percentuale fissa del 2%, ricompresa nella quota di cui alla lettera
e) dell'art. 3, comma 3.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione
referente Bilancio e Programmazione di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 10844 del 15 settembre 1999;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 26 luglio 1999, progr. n. 1357, riportate nel
presente atto deliberativo.