DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 1999, n. 1732
Definizione modalita' di effettuazione vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio e, in particolare,
l'art. 15, comma 6;
vista la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 recante "Norme per la disciplina
del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n.
114", che, all'art. 15, stabilisce che la Giunta regionale definisce
le modalita' di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine
stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del DLgs n. 114 del 1998;
ritenuto pertanto di dover provvedere all'adozione di un atto che
definisca le modalita' di svolgimento, la pubblicita', anche ai fini
di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata
delle vendite di liquidazione e delle vendita di fine stagione;
considerato che, in attuazione dell'art. 15, comma 6 del DLgs n. 114
del 1998 e dell'art. 1, comma 4 della L.R. n. 14 del 5 luglio 1999 e'
avvenuta la consultazione dei rappresentanti degli enti locali, delle
organizzazioni di consumatori, delle imprese del commercio e delle
organizzazioni sindacali;
dato atto:
- del parere favorevole, espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'
del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale, ing. Roberto Donati,
in merito alla regolarita' tecnica del presente atto ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'assessore alle Attivita' produttive;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di approvare le modalita' di svolgimento delle vendite di
liquidazione e di fine stagione contenute nell'Allegato A) che fa
parte integrante del presente provvedimento;
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE
STAGIONE
1 - Vendite di liquidazione
1) Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in
breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto
come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a
seguito di cessazione dell'attivita' commerciale, cessione
dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o
rinnovo dei locali.
2) L'effettuazione delle vendite di liquidazione e' soggetta a
comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita. A tal fine
apposita comunicazione e' inviata mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio
delle vendite medesime.
3) La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma
1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di
ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di
vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla
sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o al loro adeguamento
alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio
per almeno 15 giorni consecutivi.
4) La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti
indicazioni: i motivi della vendita di liquidazione, l'ubicazione dei
locali in cui la medesima viene effettuata, la data di inizio e la
sua durata entro i termini di cui al successivo comma 6.
5) Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i
seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:
a) cessazione dell'attivita': dichiarazione del richiedente in cui
si attesta di cessare l'attivita' di vendita al termine della
vendita di liquidazione;
b) cessione dell'azienda: copia dell'atto che attesta la
compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma
definitiva ovvero la cessione della gestione;
c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione del richiedente
in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al
trasferimento; nei casi in cui sia prevista la semplice
comunicazione, dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la
comunicazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente
in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di
interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia,
copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine
dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare.
Entro quarantacinque giorni dall'effettuazione dei lavori deve
essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio
in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti
l'intervento e, nel caso questo non sia soggetto a concessione o
autorizzazione edilizia, indicandone l'ammontare.
6) Le vendite di liquidazione, di cui al comma 2, possono essere
effettuate durante tutto l'anno, per un periodo di durata non
superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attivita'
commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita puo' essere
effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane.
L'esercente, al termine dei periodi suindicati, e' obbligato a
chiudere l'esercizio per i casi di cui al comma 3. Non e' comunque
possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di
trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.
7) A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al
comma 2, e' fatto divieto di introdurre nei locali o pertinenze
dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto
deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la
vendita di liquidazione.
8) In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla
vendita di liquidazione e' fatto obbligo di indicare gli estremi
della comunicazione al Sindaco.
9) E' vietata la vendita di liquidazione con la modalita' del
pubblico incanto.
10) E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente
e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di
vendita che si intende praticare nel corso della vendita di
liquidazione.
11) Nel caso di liquidazione antecedente la cessazione dell'attivita'
commerciale, al termine della conclusione delle vendite l'esercente
e' tenuto a riconsegnare al Sindaco il titolo autorizzatorio.
12) Gli eventi posti a base delle possibilita' di effettuare le
vendite di liquidazione devono avvenire nei termini di seguito
riportati:
- cessazione dell'attivita': al termine della fine della vendita di
liquidazione;
- cessazione e trasferimento dell'azienda: entro tre mesi dalla fine
della vendita di liquidazione;
- trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve
avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.
2 - Vendite di fine stagione
1) Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non
vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un
breve periodo di tempo.
2) Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in due
periodi dell'anno, dal 17 gennaio al 17 marzo e dal 20 luglio al 20
settembre, e si denominano, pertanto, vendita di fine stagione
estive od invernali.
3) L'effettuazione della vendita di fine stagione e' soggetta a
comunicazione al Comune con l'indicazione della data di inizio e
della sua durata, che dovra' comunque avvenire entro i periodi
fissati al comma 2, mediante comunicazione da inviarsi almeno cinque
giorni prima dell'inizio.
4) La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve
esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita.
5) E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo
sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di
vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine
stagione.
6) Al fine di non indurre il consumatore in errore, e' fatto obbligo
di disporre le merci offerte nelle vendite regolate al presente punto
in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che
eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle
condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile,
la vendita ordinaria viene sospesa.
3 - Disposizioni comuni alle vendite di liquidazione e di fine
stagione
1) La pubblicita' relativa alle vendite, disciplinate dai precedenti
punti 1 e 2 deve essere presentata, anche graficamente, in modo non
ingannevole per il consumatore.
2) E' obbligatorio che la pubblicita' citi, espressamente, gli
estremi della comunicazione al Comune, nonche' la durata della
vendita stessa.
3) Ai fini dell'effettuazione delle vendite di cui ai punti 1 e 2, il
venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicita' di
qualsiasi pubblicita' relativa sia alla composizione merceologica
sia alla qualita' delle merci vendute, nonche' agli sconti o ribassi
dichiarati.
4) Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al
consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varieta' degli
articoli che rientrano in tale voce, e' fatto obbligo di indicare nel
materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico
e visivo.
5) Nel caso venga indicato un solo prezzo, e' fatto obbligo di
vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce
reclamizzata.
6) E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i
prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantita' e senza alcun
abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7) L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di
vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi
ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di
vigilanza hanno facolta' di controllo sull'effettivo esaurimento
delle scorte.
8) Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera
di riconoscimento, hanno facolta' di accedere ai punti di vendita per
effettuare i relativi controlli.
9) Nelle vendite di cui ai precedenti punti 1 e 2 e' vietato il
riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicita',
a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine
di paragone.
10) Le disposizioni di cui al presente atto non si applicano alle
vendite disposte dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione
forzata.