REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 1999, n. 1732

Definizione modalita' di effettuazione vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamato il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della               
disciplina relativa al settore del commercio  e, in particolare,                
l'art. 15, comma 6;                                                             
vista la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 recante "Norme per la disciplina             
del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n.            
114", che, all'art. 15, stabilisce che la Giunta regionale definisce            
le modalita' di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine           
stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del DLgs n. 114 del 1998;           
ritenuto pertanto di dover provvedere all'adozione di un atto che               
definisca le modalita' di svolgimento, la pubblicita', anche ai fini            
di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata             
delle vendite di liquidazione  e delle vendita di fine stagione;                
considerato che, in attuazione dell'art. 15, comma 6 del DLgs n. 114            
del 1998 e dell'art. 1, comma 4 della L.R. n. 14 del 5 luglio 1999 e'           
avvenuta la consultazione dei rappresentanti degli enti locali, delle           
organizzazioni di consumatori, delle imprese del commercio e delle              
organizzazioni  sindacali;                                                      
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole, espresso dal Direttore generale alle                   
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'           
del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19              
novembre 1992, n. 41;                                                           
- del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio                 
Programmazione della distribuzione commerciale, ing. Roberto Donati,            
in merito alla regolarita' tecnica del presente atto ai sensi                   
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                   
su proposta dell'assessore alle Attivita' produttive;                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare le modalita' di svolgimento delle vendite di                       
liquidazione e di fine stagione contenute nell'Allegato  A) che fa              
parte integrante del presente provvedimento;                                    
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A)                                                                     
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE                
STAGIONE                                                                        
1 - Vendite di liquidazione                                                     
1) Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in             
breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto               
come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a                
seguito di cessazione dell'attivita' commerciale, cessione                      
dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o              
rinnovo dei locali.                                                             
2) L'effettuazione delle vendite di liquidazione e' soggetta  a                 
comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita. A tal fine             
apposita comunicazione e' inviata mediante lettera raccomandata con             
ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio           
delle vendite medesime.                                                         
3) La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma            
1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti  lavori di                          
ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di                  
vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla                
sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o al loro adeguamento           
alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio              
per almeno 15 giorni consecutivi.                                               
4) La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti                
indicazioni: i motivi della vendita di liquidazione, l'ubicazione dei           
locali in cui la medesima viene effettuata, la data di inizio e la              
sua durata entro i termini di cui al successivo comma 6.                        
5) Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i                
seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:                          
a) cessazione dell'attivita': dichiarazione  del richiedente in cui             
si attesta di cessare l'attivita'  di vendita al termine della                  
vendita di liquidazione;                                                        
b) cessione dell'azienda: copia dell'atto che attesta la                        
compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma              
definitiva ovvero la cessione della gestione;                                   
c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione del richiedente            
in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al                  
trasferimento; nei casi in cui sia prevista la semplice                         
comunicazione,  dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la           
comunicazione;                                                                  
d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente           
in cui si attesta di avere richiesto  il rilascio della concessione o           
dell'autorizzazione  edilizia, se necessaria; qualora si tratti di              
interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia,                
copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine                
dell'impresa  incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare.              
Entro quarantacinque giorni dall'effettuazione  dei lavori deve                 
essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio             
in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti               
l'intervento e, nel  caso questo non sia soggetto a concessione o               
autorizzazione  edilizia, indicandone l'ammontare.                              
6) Le vendite di liquidazione, di cui al comma 2, possono essere                
effettuate durante tutto l'anno, per un periodo di durata non                   
superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attivita'             
commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita puo' essere                 
effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane.                    
L'esercente, al termine dei periodi suindicati, e' obbligato a                  
chiudere l'esercizio per i casi di cui al comma 3. Non e' comunque              
possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di           
trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.                      
7) A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al                
comma 2, e' fatto divieto di introdurre nei locali o pertinenze                 
dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto              
deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la                 
vendita di liquidazione.                                                        
8) In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla              
vendita di liquidazione e' fatto obbligo di indicare gli estremi                
della comunicazione al Sindaco.                                                 
9) E' vietata la vendita di liquidazione con la modalita' del                   
pubblico incanto.                                                               
10) E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente           
e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di             
vendita che si intende praticare nel corso della vendita di                     
liquidazione.                                                                   
11) Nel caso di liquidazione antecedente la cessazione dell'attivita'           
commerciale, al termine della conclusione delle vendite l'esercente             
e' tenuto a riconsegnare al Sindaco il titolo autorizzatorio.                   
12) Gli eventi posti a base delle possibilita' di effettuare le                 
vendite di liquidazione devono avvenire nei termini di seguito                  
riportati:                                                                      
- cessazione dell'attivita': al termine della fine della vendita di             
liquidazione;                                                                   
- cessazione e trasferimento dell'azienda: entro tre mesi dalla fine            
della vendita di liquidazione;                                                  
- trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve                 
avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.               
2 - Vendite di fine stagione                                                    
1) Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere              
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non             
vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un                
breve periodo di tempo.                                                         
2) Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in due                
periodi dell'anno, dal 17 gennaio al 17 marzo e dal 20 luglio al 20             
settembre, e si denominano, pertanto,  vendita di fine stagione                 
estive od invernali.                                                            
3) L'effettuazione della vendita di fine stagione e' soggetta a                 
comunicazione al Comune con l'indicazione della data di inizio e                
della sua durata, che dovra' comunque avvenire entro i periodi                  
fissati al comma 2, mediante comunicazione da inviarsi almeno cinque            
giorni prima dell'inizio.                                                       
4) La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve             
esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita.           
5) E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente  e lo             
sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di                  
vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine                
stagione.                                                                       
6) Al fine di non indurre il consumatore in errore, e' fatto obbligo            
di disporre le merci offerte nelle vendite regolate al presente punto           
in maniera inequivocabilmente  distinta e separata da quelle che                
eventualmente  siano contemporaneamente poste in vendita alle                   
condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile,             
la vendita ordinaria viene sospesa.                                             
3 - Disposizioni comuni alle vendite di liquidazione e di fine                  
stagione                                                                        
1) La pubblicita' relativa alle vendite, disciplinate dai precedenti            
punti 1 e 2 deve essere presentata, anche graficamente, in modo non             
ingannevole per il consumatore.                                                 
2) E' obbligatorio che la pubblicita' citi, espressamente, gli                  
estremi della comunicazione al Comune, nonche' la durata della                  
vendita stessa.                                                                 
3) Ai fini dell'effettuazione delle vendite di cui ai punti 1 e 2, il           
venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicita' di                  
qualsiasi  pubblicita' relativa sia alla composizione merceologica              
sia alla qualita' delle merci vendute, nonche' agli sconti o ribassi            
dichiarati.                                                                     
4) Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al           
consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varieta' degli            
articoli che rientrano in tale voce, e' fatto obbligo di indicare nel           
materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico           
 e visivo.                                                                      
5) Nel caso venga indicato un solo prezzo, e'  fatto obbligo di                 
vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce               
reclamizzata.                                                                   
6) E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore  i               
prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantita' e senza alcun               
abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.                      
7) L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di             
vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi             
ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di                  
vigilanza hanno facolta' di controllo sull'effettivo esaurimento                
delle scorte.                                                                   
8) Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita  tessera            
di riconoscimento, hanno facolta' di accedere ai punti di vendita per           
effettuare i relativi controlli.                                                
9) Nelle vendite di cui ai precedenti punti 1 e 2 e' vietato il                 
riferimento, nella presentazione  della vendita o nella pubblicita',            
a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine             
di paragone.                                                                    
10) Le disposizioni di cui al presente atto non si applicano  alle              
vendite disposte dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione             
forzata.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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