REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 luglio 1999, n. 1197

Provvedimenti per il recupero urbanistico e ambientale degli insediamenti storici - L.R. 6/89 - Programma di ripartizione dei contributi 1999-2000 (proposta della Giunta regionale in data 13 luglio 1999, n. 1188) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1188              
del 13 luglio 1999, recante ad oggetto "L.R. 6/89 ôProvvedimenti per            
il recupero urbanistico e ambientale degli insediamenti storici':               
programma di ripartizione dei contributi 1999-2000. Proposta al                 
Consiglio regionale";                                                           
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente           
Territorio e Ambiente di questo Consiglio, giusta nota prot. n. 9030            
in data 21 luglio 1999;                                                         
preso atto dell'errore meramente materiale di cui al primo alinea,              
primo rigo a pag. 2 della deliberazione di Giunta, ove occorre                  
leggere "L.R. 28 aprile 1999", al posto di "L.R. 28 aprile 1998";               
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta             
regionale, progr. n. 1188 del 13 luglio 1999, sopra citata e qui                
allegata quale parte integrante e sostanziale:                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visti:                                                                          
- la Legge 14 marzo 1968, n. 292;                                               
- l'art. 12 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;                               
- la Legge 11 febbraio 1994, n. 109;                                            
- la Legge 2 giugno 1995, n. 216;                                               
- la L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche e                        
integrazioni;                                                                   
- la L.R. 12 dicembre 1985, n. 29;                                              
- la L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, recante "Provvedimenti per il                 
recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti                 
storici", e successive modifiche e integrazioni;                                
- l'art. 30 della Legge finanziaria regionale 28 aprile 1999,  n.5;             
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2882 del 29 novembre              
1989, n. 693 del 13 novembre 1991, n. 1519 del 24 giugno 1993, n.               
2010 del 31 maggio 1994, n. 2267 del 18 gennaio 1995, n. 418 del 18             
settembre 1996, n. 692 del 30 luglio 1997, n. 987 dell'1 ottobre                
1998, con le quali sono stati approvati rispettivamente i programmi             
per gli anni 1989/1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995/1996, 1997 e               
1998 di ripartizione dei contributi ai sensi dell'art. 8, comma 1,              
lettere a), b), c) e d) della L.R. 6/89;                                        
preso atto:                                                                     
- che alla data del 31 marzo 1999 risultano pervenute al competente             
Assessorato ai Programmi d'area e Qualita' edilizia, ai fini della              
formulazione del programma 1999-2000, n. 157 domande di contributo ai           
sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a) e d) della L.R. 6/89, per un             
importo complessivo dei progetti ammontante a Lire 110.398.727.281              
(Euro 57.016.134,35) (Elenco di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato            
"A" alla presente deliberazione);                                               
- che con l'art. 30 della L.R. 28 aprile 1998, n. 5, "Legge                     
finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6            
luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con              
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e del            
bilancio pluriennale 1999-2001" sono state disposte le seguenti                 
ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi relativi alla              
L.R. 6/89:                                                                      
a) Cap. 30885 - Contributi a Comuni per opere di restauro scientifico           
e risanamento conservativo su edifici di proprieta' pubblica e                  
privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24           
dicembre 1993, n. 537):                                                         
Esercizio 2000  Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,50);                         
b) Cap. 30890 - Contributi per opere di restauro scientifico su beni            
di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici,           
di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989,           
n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537):                                
Esercizio 2000  Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70);                         
considerato:                                                                    
- che il finanziamento programmato per l'anno 1998 per il restauro              
dell'Abbazia di Montetiffi non sara' utilizzato, per la sopravvenuta            
impossibilita' di reperire i fondi necessari alla realizzazione                 
dell'opera, in aggiunta a quelli regionali, e l'Ente beneficiario la            
inviato a tal proposito alla Regione lettera di rinuncia,  agli atti            
del Servizio Programmi edilizi;                                                 
- che le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito della                 
suddetta rinuncia, ed utilizzabili per la presente  programmazione,             
ammontano a Lire 247.000.000 (Euro 127.564,85) con riferimento al               
Cap. 30890 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999;                     
ritenuto, al fine della ripartizione delle risorse sulla base dei               
criteri enunciati nell'Allegato "B" parte integrante della presente             
deliberazione:                                                                  
- di destinare alla programmazione 1999-2000 le risorse gia'                    
stanziate per l'anno 2000 nell'ambito del Bilancio regionale di                 
previsione per l'esercizio finanziario 1999 e Bilancio pluriennale              
1999-2001, e non ancora programmate;                                            
- di destinare alla stessa programmazione, per  gli interventi di cui           
all'art. 6 L.R. 6/89, le risorse resesi disponibili sul Cap. 30890              
per l'esercizio 1999, in seguito alla rinuncia sopra richiamata;                
- di utilizzare solo parzialmente le disponibilita' finanziarie,                
recate dal capitolo 30885, per i motivi esplicitati nel citato                  
Allegato "B" parte integrante della presente deliberazione, ed in               
particolare Lire 1.200.000.000 (Euro 619.748,28), rinviando                     
l'utilizzazione della residua somma di Lire 2.800.000.000 (Euro                 
1.446.079,32) alla futura programmazione della L.R. 6/89, con le                
modalita' stabilite dalla vigente normativa;                                    
- di proporre il finanziamento degli interventi elencati                        
nell'Allegato "C" parte integrante della presente deliberazione,                
costituenti il Programma 1999-2000 della L.R. 6/89, artt. 4 e 6;                
- di stabilire, per la presente programmazione, le procedure ed i               
tempi per la concessione e la erogazione dei contributi, secondo                
quanto previsto nell'Allegato "D" parte integrante della presente               
deliberazione;                                                                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187/99, esecutiva;             
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmi edilizi arch. Piero Orlandi, in merito alla regolarita'               
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6,            
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta           
regionale 2541/95;                                                              
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Programmazione - Pianificazione urbanistica dott. Roberto Raffaelli,            
in merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi              
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto            
3.1 della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                         
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani, in merito alla                     
regolarita' contabile sul  presente programma, ai sensi del predetto            
articolo di legge e della sopracitata deliberazione 2541/95, nonche'            
secondo quanto disposto con determinazione del Direttore generale               
Risorse finanziarie e strumentali 7350/96;                                      
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area - Qualita' edilizia;             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale il seguente partito deliberativo:            
a) di prendere atto delle domande prodotte entro i termini previsti             
dalla L.R. 6/89 e che sono riportate negli elenchi di cui alle                  
Tabelle 1 e 2 dell'Allegato "A" parte integrante della presente                 
deliberazione;                                                                  
b) di approvare i criteri per l'individuazione degli interventi                 
finanziabili nell'ambito del Programma 1999-2000  della L.R. 6/89, di           
cui all'Allegato "B" parte integrante della presente deliberazione;             
c) di approvare l'elenco di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato "C"            
parte integrante della  presente deliberazione, contenente gli                  
interventi ammessi a contributo nell'ambito del Programma 1999-2000             
della L.R. 6/89, artt. 4 e 6, per un onere finanziario complessivo              
ammontante a Lire 4.447.000.000 (Euro 2.296.683,83);                            
d) di approvare le procedure e i tempi per la concessione e                     
l'erogazione dei contributi assegnati ai sensi della L.R. 6/89, di              
cui all'Allegato "D" parte integrante della presente deliberazione;             
e) di dare atto che gli oneri finanziari, ammontanti a complessive              
Lire 4.447.000.000 (Euro 2.296.683,83), relativi all'attuazione del             
presente programma trovano copertura nel Bilancio di previsione per             
l'anno finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001 come segue:            
- quanto a Lire 1.200.000.000 (Euro 619.748,28) nell'ambito del                 
Capitolo 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro                      
scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprieta'                 
pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1939, n. 6 e art.             
12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)" - esercizio 2000,                          
- quanto a Lire 3.247.000.000 (Euro 1.676.935,55) nell'ambito del               
Capitolo 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni            
di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici,           
di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989,           
n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993,  n.537)" con riferimento                
all'esercizio 1999 per la quota di Lire  247.000.000 (Euro                      
127.564,85) e all'esercizio 2000 per Lire 3.000.000.000 (Euro                   
1.549.370,70);                                                                  
f) di dare atto che la residua somma di Lire 2.800.000.000 (Euro                
1.446.079,32), disponibile sul Capitolo 30885 per l'esercizio 2000,             
sara' utilizzata per la prossima programmazione della L.R. 6/89, nei            
limiti delle disponibilita' recate dal bilancio e nel rispetto della            
normativa vigente;                                                              
g) di dare atto che, ai sensi della delibera di Giunta regionale                
2541/95, il Direttore generale Programmazione e Pianificazione                  
urbanistica, nei casi previsti all'Allegato "B", effettuera' con                
proprio atto formale le eventuali revoche dei contributi assegnati;             
h) di dare atto che alla concessione dei contributi, alle relative              
liquidazioni provvederanno con propri atti formali, ai sensi della              
L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 ed in applicazione            
della deliberazione della Giunta regionale 2541/95 i dirigenti                  
competenti per materia con le modalita' previste nell'Allegato "D"              
parte integrante del presente atto;                                             
i) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
(segue Allegato)                                                                
ALLEGATO "B"                                                                    
Criteri per l'esame delle richieste pervenute                                   
Come risulta dall'Allegato "A" - tabelle 1 e 2 - le richieste                   
pervenute ai sensi della L.R. 6/89 corrispondono a progetti                     
ammontanti complessivamente a Lire 110.398.727.281 (Euro                        
57.016.184,35) (n. 157 domande).                                                
Per quanto riguarda l'art. 4 della L.R. 6/39, si ritiene di dover               
ammettere a finanziamento, ricorrendo al disposto del comma 5                   
dell'art. 7 della L.R. 6/89, il secondo stato d'avanzamento dei                 
lavori di restauro della nuova sede amministrativa della Provincia di           
Rimini, assegnando un contributo sul costo dell'opera del 50%,                  
corrispondente a Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90), in relazione a           
quanto previsto nella relativa convenzione approvata con DGR n. 217             
del 3 marzo 1998 e firmata il 28 aprile 1998, che prevede un sostegno           
triennale della Regione al suddetto intervento, ed il secondo                   
stralcio dei lavori di restauro della Rocca di Dozza (BO) sede                  
dell'Enoteca regionale, assegnando un contributo sul costo dell'opera           
del 50%, corrispondente a Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38), in                
relazione a quanto previsto nella relativa convenzione approvata con            
DGR n. 565 del 27 aprile 1998 e firmata il 22 giugno 1998, che                  
prevede un sostegno triennale della Regione al suddetto intervento              
(Elenco di cui alla Tabella 1 dell'Allegato "C").                               
Le domande presentate entro la scadenza di legge sono in totale 60,             
per un costo complessivo dei progetti di Lire 58.918.178.114 (Euro              
30.428.699,57), mentre quelle rientranti nella prima priorita' di cui           
alla lettera a) del comma 3 dell'art. 4 ("Interventi attuativi di               
piani di recupero, programmi di recupero urbano, programmi di                   
riqualificazione urbana") sono 21, per un costo complessivo dei                 
progetti di Lire 23.761.493.000 (Euro 12.271.786,99).                           
Nell'ipotesi di limitare la programmazione  delle risorse restanti,             
pari a Lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32), al finanziamento dei             
soli progetti rientranti nella prima priorita' di legge, il                     
contributo assegnabile non supererebbe il 12% del costo delle opere,            
risultando pertanto  nettamente insufficiente a garantire                       
l'esecuzione delle opere stesse.                                                
Si ritiene pertanto, per mancanza di risorse sufficienti, di non                
dover effettuare la programmazione dei predetti interventi,                     
mantenendo valide le domande pervenute entro il 31 marzo 1999 anche             
ai fini della prossima programmazione, e cumulando le risorse non               
utilizzate con eventuali ulteriori autorizzazioni di spesa disposte             
per la programmazione della L.R. 6/89.                                          
Per quanto riguarda l'art. 6 della L.R. 6/89 (Elenco di cui alla                
tabella 2 dell'Allegato "C"), si e' ritenuto di ammettere a                     
finanziamento una parte delle richieste rientranti nella priorita' di           
cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6 ("Interventi su beni,               
anche di proprieta' privata, adibiti ad uso pubblico o destinati                
esclusivamente o prevalentemente alla pubblica fruizione secondo la             
loro natura o adibiti al culto pubblico"), selezionate sulla base del           
seguente criterio sussidiario: interventi comprendenti prevalenti               
opere di consolidamento  strutturale.                                           
Tali interventi, che sono in numero di 37, sono stati finanziati                
assegnando un contributo pari al 30% dell'importo di progetto                   
ritenuto ammissibile, fino ad un contributo massimo di Lire                     
300.000.000 (Euro 154.937,07). L'importo di progetto e' stato in                
alcuni casi decurtato delle somme non ammissibili a contributo (quali           
quelle previste per arredi, attrezzature, spese tecniche eccedenti il           
10% del costo dell'opera).                                                      
Gli interventi nn. 8, 9, 10, 17, 26, 34 e 37 sono stati finanziati              
selezionando una parte o uno stralcio del progetto  presentato.                 
In caso di mancato rispetto, da parte degli Enti beneficiari, delle             
procedure e dei tempi descritti nell'Allegato "D" alla presente                 
deliberazione, il dirigente competente  per materia, ai sensi della             
deliberazione di Giunta regionale 2541/95, provvedera' con proprio              
atto formale a revocare il contributo assegnato al soggetto                     
inadempiente. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalla revoca              
saranno utilizzate per successive programmazioni della L.R. 6/89 nel            
rispetto dei vincoli posti dalla vigente  legislazione contabile.               
(segue Allegato)                                                                
ALLEGATO "D"                                                                    
Procedure e tempi per la concessione e l'erogazione dei contributi              
1) Interventi ammessi a contributo ai sensi dell'art. 4                         
1.1) Entro 270 giorni dalla data della comunicazione regionale                  
dell'avvenuta esecutivita' della presente deliberazione, i Comuni e             
gli altri Enti beneficiari devono far pervenire ai competenti uffici            
regionali il progetto esecutivo dell'intervento, corredato delle                
approvazioni da parte della competente Sovrintendenza ai beni                   
ambientali e architettonici e della concessione o autorizzazione                
edilizia comunale, la deliberazione di approvazione del progetto                
esecutivo, nonche' il verbale di consegna dei lavori, come disposto             
dall'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29. A seguito della                
trasmissione degli atti suddetti, il Direttore Generale competente,             
sulla base della normativa vigente, provvedera' a concedere il                  
contributo, assumendo altresi' gli impegni definitivi di spesa.                 
L'importo del finanziamento concesso, che non potra' comunque                   
superare quello disposto con la presente deliberazione, dovra' essere           
uguale o inferiore alla misura percentuale del costo dell'opera o               
dello stralcio amesso a contributo, cosi' come applicata con la                 
presente deliberazione per la determinazione dell'importo del                   
contributo da assegnare (si veda l'Allegato "B" alla presente                   
deliberazione).                                                                 
Alla determinazione del costo dell'opera o dello stralcio ammesso a             
contributo possono concorrere:                                                  
- l'importo dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto;            
- l'IVA sui lavori;                                                             
- le spese tecniche per non oltre il 10% dell'importo dei lavori                
appaltati;                                                                      
- l'IVA sulle spese tecniche;                                                   
- il contributo a favare della Cassa ingegneri e architetti.                    
1.2) Contestualmente alla concessione del contributo sara' disposta             
la liquidazione e  l'erogazione dell'acconto, pari al 40% del                   
contributo concesso, a fronte della presentazione della citata                  
documentazione di cui all'art. 14, comma 2, lettere a) e b) della               
L.R. 29/85.                                                                     
1.3) La restante quota del contributo concesso, sara' disposto dai              
competenti organi regionali sulla base della documentazione di cui              
all'art. 14, comma 3, lett. a) della L.R. 29/85.                                
1.4) I competenti organi regionali provvederanno, in applicazione               
della normativa vigente, alla presa d'atto dell'avvenuta esecuzione             
dei lavori dietro presentazione del certificato di collaudo o di                
regolare esecuzione.                                                            
1.5) Il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione            
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione verra' indicato            
per ciascun intervento nel provvedimento di concessione del                     
contributo, e non potra' superare i 24 mesi dalla data di inizio dei            
lavori, salvo proroga concessa dal dirigente competente per materia,            
da richiedersi  per giustificati motivi.                                        
2) Interventi ammessi a contributo ai sensi dell'art. 6                         
2.1) Entro 270 giorni dalla data della comunicazione regionale                  
dell'avvenuta esecutivita' della presente deliberazione, il                     
beneficiario del contributo deve far pervenire ai competenti uffici             
regionali il progetto esecutivo dell'intervento, corredato delle                
approvazioni da parte della competente Sovrintendenza ai beni                   
ambientali e architettonici e della concessione o autorizzazione                
edilizia comunale, nonche' l'attestato di inizio lavori. A seguito              
della trasmissione degli atti suddetti, il Direttore generale                   
competente, sulla base della normativa vigente, provvedera' a                   
concedere il contributo, assumendo altresi' gli impegni definitivi di           
spesa.                                                                          
L'importo del finanziamento concesso, che non potra' comunque                   
superare quello disposto con la presente deliberazione, dovra' essere           
uguale o inferiore alla misura percentuale del costo dell'opera o               
dello stralcio ammesso a contributo, cosi' come applicata con la                
presente deliberazione per la determinazione dell'importo del                   
contributo da assegnare (si veda l'Allegato "B" alla presente                   
deliberazione).                                                                 
Alla determinazione del costo dell'opera o dello stralcio ammesso a             
contributo possono concorrere:                                                  
- l'importo dei lavori risultante dal capitolato  speciale d'appalto            
o dal  contratto stipulato con l'impresa esecutrice;                            
- l'IVA sui lavori;                                                             
- le spese tecniche per non oltre il 10% dell'importo dei lavori                
appaltati;                                                                      
- l'IVA sulle spese tecniche;                                                   
- il contributo a favore della Cassa ingegneri e architetti.                    
2.2) Contestualmente alla concessione del contributo potra' essere              
disposta la liquidazione e l'erogazione dell'acconto, pari al 40% del           
contributo concesso, a fronte della presentazione, da parte del                 
beneficiario del contributo, della citata documentazione prevista               
dalla L.R. 6/89, nonche' di una polizza assicurativa o di una                   
fidejussione bancaria, con scadenza in data successiva di sei mesi              
alla data di presumibile conclusione dei lavori, a garanzia della               
somma relativa all'acconto da erogare. Tale garanzia restera' in                
essere fino all'erogazione del saldo e, in ogni caso, restera' in               
essere a favore della Regione fino ad esplicita dichiarazione                   
liberatoria da parte della Regione stessa.                                      
2.3) La restante quota del contributo concesso, o minor somma, sara'            
disposto dai competenti organi regionali  sulla base della                      
documentazione richiesta al successivo punto 2.4).                              
2.4) I competenti organi regionali provvederanno, in applicazione               
della normativa vigente, alla presa d'atto dell'avvenuta esecuzione             
dei lavori dietro presentazione della perizia giurata redatta dalla             
direzione lavori attestante l'ultimazione degli stessi ed il relativo           
importo.                                                                        
2.5) I lavori dovranno essere ultimati entro il termine che per                 
ciascun intervento verra' indicato nel provvedimento di concessione             
del contributo, e che non potra' superare i 24 mesi dalla data di               
inizio dei lavori, salvo proroga concessa dal dirigente competente              
per materia, da richiedersi per giustificati motivi.                            
3) Sanzioni                                                                     
Il mancato rispetto di tutti i termini previsti dalle presenti                  
procedure determina la decadenza del contributo  regionale, comprese            
le quote gia' erogate, per le quali sara' richiesta la restituzione,            
fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 1.5) e 2.5)."                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina