DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 1999, n. 1250
Criteri e modalita' per la destinazione dei contributi ad operatori privati ed Enti pubblici ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38" e successive modificazioni (proposta della Giunta regionale in data 7 settembre 1999, n.1618)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 1618 del 7 settembre 1999, con
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'approvazione
dei criteri e modalita' per la destinazione dei contributi ad
operatori privati ed Enti pubblici;
preso atto della correzione di errore materiale rilevato sulla
predetta proposta dalla Commissione consiliare "Scuola, Cultura e
Turismo", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 10820 in data 15 settembre 1999;
viste:
- la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modificazioni;
- in particolare la L.R 19/97 che modifica la L.R. 3/93;
- la deliberazione consiliare n. 99 del 28 settembre 1995, e
successive modificazioni, assunta ai sensi dell'art. 4 della L.R.
3/93, esecutiva ai sensi di legge;
ritenuto di dover assumere nuove determinazioni al fine di
corrispondere al sistema di relazioni in via di rinnovamento tra la
Regione, le Province e i Comuni, cosi' da consentire un piu' avanzato
sviluppo delle funzioni decentrate in materia di programmazione,
gestione amministrativa, determinazione di priorita' e
perfezionamento degli obiettivi per tendere alla innovazione
dell'offerta turistica regionale;
rilevato che nel presente atto vengono rivisitate le disposizioni
inerenti i progetti speciali programmati, in modo da accrescere
l'integrazione fra i privati e gli Enti locali ed incentivare
l'impiego integrato di risorse finanziarie per attuare interventi di
valorizzazione di aree territoriali a vocazione turistica;
ritenuto che nell'ambito di tali interventi non possano non trovare
riscontro, in via prioritaria, le tematiche fondamentali della
politica urbana, territoriale ed ambientale, finalizzate alla
migliore fruibilita' delle zone turistiche in rapporto al
consolidamento del settore turistico regionale sul mercato
internazionale;
ritenuto pertanto di dover approvare il documento allegato che forma
parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono
contenute le innovazioni espresse in precedenza;
ritenuto altresi' che, con successivi atti, la Giunta regionale
potra' provvedere all'emanazione di modalita' e procedure
tecnico-amministrative relative alla gestione e monitoraggio dei
finanziamenti erogati;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare il documento "L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive
modificazioni - Criteri e modalita' per la destinazione ed erogazione
dei contributi ad operatori privati ed Enti pubblici" riportato in
allegato e facente parte integrante del presente atto.
L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modificazioni - Criteri e
modalita' per la destinazione dei contributi ad operatori privati ed
Enti pubblici
Individuazione aree di interesse turistico
La Regione Emilia-Romagna, per favorire lo sviluppo dell'economia
turistica del suo territorio, destina contributi per l'attuazione di
interventi ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993, n.3 e successive
modificazioni.
La Regione individua come prioritari quegli interventi attuati dai
soggetti che concorrono allo sviluppo dei comparti (definiti dalla
L.R. 7/98):
- "Mare e Costa Adriatica"
- "Citta' d'arte, cultura e affari"
- "Appennino e verde"
- "Terme e benessere".
Ciascuna Provincia definira' i propri criteri indicando le priorita'
dei comparti, i Comuni in essi ricompresi ed altri eventuali Comuni
considerati di importanza turistica, cosi' come indicato nei
successivi paragrafi.
Nel medesimo provvedimento la Provincia indichera' quali eventuali
comparti presentano deboli caratteristiche strutturali, organizzative
ed economiche in conseguenza delle quali e' ritenuto opportuno
attivare specifiche politiche di sostegno mirate alla
riqualificazione ed al rilancio degli stessi.
Criteri generali
L'intervento della Regione e' finalizzato:
1) all'incremento della competitivita' delle aziende turistiche anche
in termini di qualita' con conseguente qualificazione dell'offerta
turistica nel suo complesso, nei confronti dei sistemi turistici
concorrenti sia nazionali che internazionali;
2) ad accrescere la produttivita' delle aziende ricettive turistiche
mediante miglioramenti qualitativi ed organizzativi;
3) a diversificare ed arricchire l'offerta turistica regionale, anche
al fine di ampliare l'arco stagionale di attivita';
4) a sviluppare nuove occasioni di lavoro, sia imprenditoriale che
dipendente;
5) ad incentivare la creazione di gruppi di aziende associate,
caratterizzate da obiettivi comuni (club di prodotto, catene
connotate da specifici marchi, franchising, etc.), anche in rapporto
alla L.R. 7/98;
6) migliorare la qualita' urbana ed ambientale delle aree turistiche
per valorizzare la qualita' dell'accoglienza.
Possono fare domanda:
1) Imprese private singole od associate
2) Societa' a capitale misto pubblico/privato
3) Enti locali territoriali e relativi consorzi, altri Enti pubblici.
CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI PRIVATI
Imprese private singole od associate e societa' miste
pubblico/private.
Tali soggetti, all'atto della sottoscrizione della domanda devono
essere:
- regolarmente costituiti
- iscritti al Registro delle imprese
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essendo in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria.
La domanda puo' essere presentata o dal proprietario della struttura
sulla quale si intende intervenire o dal gestore.
Nel caso in cui la domanda sia presentata dal gestore, la stessa
dovra' essere accompagnata dal nullaosta a firma del proprietario
sotto forma di atto sostitutivo di notorieta' od atto equipollente,
nel quale lo stesso dichiara di:
- autorizzare il gestore ad intervenire sulla struttura;
- impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione d'uso
decennale di cui all'art. 14 della L.R. 3/93, qualora il contributo
fosse concesso.
CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI PUBBLICI
Enti locali territoriali e relativi consorzi, altri Enti pubblici.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da un Ente pubblico non
proprietario della struttura sulla quale si interviene, la domanda
dovra' essere accompagnata dal nullaosta a firma del proprietario,
sotto forma di atto sostitutivo di notorieta' od atto equipollente
nel quale lo stesso dichiara di:
- autorizzare l'Ente pubblico ad intervenire sulla struttura;
- impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione d'uso
decennale di cui all'art. 14 della L.R. 3/93, qualora il contributo
fosse concesso.
Interventi ammissibili
SOGGETTI PRIVATI
1) Interventi su strutture esistenti adibite o da adibire ad
attivita' ricettiva alberghiera quali:
- recupero, trasformazione, ristrutturazione, riqualificazione ed
ampliamento delle strutture ricettive esistenti;
- accorpamenti di piu' strutture ricettive anche gestite
singolarmente, per la gestione in comune di piu' servizi;
- trasformazione di edifici esistenti in strutture ricettive;
- ristrutturazione di edifici, anche obsoleti, da accorpare alle
aziende ricettive esistenti, al fine di aumentare la capacita' e
qualita' ricettiva;
- sistemazione degli spazi esterni di pertinenza, nonche'
sistemazione a verde delle coperture;
- creazione, ripristino, ampliamento e riqualificazione di impianti
sportivi e di strutture ed attrezzature destinate alla ricreazione,
purche' collegate ad una struttura ricettiva;
- creazione, ripristino ed ampliamento di aree di parcheggio, a
servizio della clientela di utilizzo non esclusivo del titolare delle
strutture, realizzate secondo soluzioni e modelli di maggiore
razionalita' e sfruttamento degli spazi disponibili;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
2) Interventi di nuova costruzione di edifici da adibire a strutture
ricettive alberghiere.
3) Campeggi - Villaggi turistici:
- ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento finalizzati al
miglioramento qualitativo del complesso esistente, con l'adeguamento
per il superamento delle barriere architettoniche, ove fossero
presenti;
- nuova costruzione.
4) Rifugi montani:
- ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree esterne
finalizzate al miglioramento qualitativo del complesso esistente,
compreso il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche;
- nuova costruzione.
5) Ostelli ed alberghi per la gioventu':
- ristrutturazione di strutture esistenti gia' adibite o da adibire
all'ospitalita' per i giovani, compreso l'adeguamento per
l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- nuova costruzione.
Saranno da considerarsi prioritari gli interventi relativi alle
strutture che prevedono almeno 50 posti letto.
6) Ristoranti ed altri esercizi di ristorazione
Interventi di ristrutturazione e riqualificazione generale di
esercizi esistenti, con l'adeguamento per il superamento delle
barriere architettoniche, limitatamente alla sussistenza di una delle
seguenti situazioni, opportunamente documentate e certificate dal
Comune territorialmente competente:
- in attuazione di piani di recupero urbanistico e ambientale degli
insediamenti storici;
- in edifici di valore storico testimoniale riconosciuti dalle norme
urbanistiche comunali vigenti;
- in attuazione di quanto previsto dal Regolamento applicativo
previsto dall'art. 20 della L.R. 26/94 (turismo rurale).
7) Servizi vari di interesse turistico e di completamento della
ricettivita':
a) punti di ormeggio fluviali e lacuali, previsti negli strumenti
urbanistici,
b) interventi relativi a ristrutturazioni e/o ammodernamento ed
accorpamento degli stabilimenti balneari, disciplinati dai piani
comunali particolareggiati dell'arenile, con l'esclusione delle
attrezzature ed arredi mobili,
c) interventi per l'adeguamento funzionale dei natanti destinati ad
attivita' turistico ricreativa.
8) Interventi relativi a strutture ricreative e sportive o destinate
a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini
del prolungamento della stagione turistica purche' gli stessi siano
collegati e/o annessi alla struttura ricettiva:
- ripristino, ampliamento, completamento e riqualificazione di
impianti sportivi, strutture ed attrezzature destinate ad attivita'
congressuali o culturali.
9) Interventi per la realizzazione e/o ristrutturazione di servizi
finalizzati a rendere funzionali alla fruizione pubblica edifici
storico-testimoniali destinati o da destinare a finalita' turistiche.
10) Case ed appartamenti per vacanze:
- ristrutturazione, riqualificazione generale e riarredo finalizzate
al miglioramento qualitativo di strutture esistenti e gestite da
almeno tre anni da imprese turistiche singole o costituite, ai fini
della partecipazione ai bandi di cui alle presenti direttive, in
associazione temporanea d'impresa con un minimo di 40 appartamenti
gestiti da una a piu' imprese turistiche aderenti alla stessa
aggregazione.
SPESE PER ARREDI
Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti gli arredi sono
ammessi, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni ed
ampliamenti, nella misura massima del 20% dell'importo ammesso per
opere murarie ed impianti.
SPESE TECNICHE E IMPREVISTI
Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti le spese tecniche
e gli imprevisti sono ammessi, rispettivamente, nella misura massima
del 10% delle spese ammesse per strutture e impianti.
SOGGETTI PUBBLICI
1) Riqualificazione di spazi pubblici e strutture ricreative
finalizzate al miglioramento della qualita' urbana ed ambientale
delle localita' turistiche mediante interventi che:
- contemplino l'uso dei materiali, attrezzature, ed essenze arboree
adatti all'ambiente circostante;
- valorizzino spazi a marcata valenza turistica o di convergenza
dell'utenza turistica;
- applichino criteri progettuali tali da consentire il contenimento
dei costi di manutenzione.
E piu' precisamente:
- sistemazione e arredo di piazze e strade esistenti.
Nel caso in cui il progetto complessivo preveda anche interventi di
sistemazione a verde, queste dovranno essere oggetto di progettazione
specifica. La realizzazione di tali opere verdi costituisce elemento
determinante ai fini delle verifiche di conformita' dell'intero
intervento;
- sistemazione ed arredo di aree di pertinenza di edifici e di
monumenti caratterizzati da elevato interesse turistico;
- nuova creazione o miglioramento qualitativo e funzionale di parchi
e giardini pubblici e/o aree a verde pubblico;
- percorsi pedonali e ciclabili dando priorita' a quelli
sovracomunali, supportati da specifici accordi;
- interventi diretti alla creazione di aree attrezzate a norma per la
sosta camper;
- ripristino, ampliamento, completamento e riqualificazione di
impianti sportivi, strutture ed attrezzature destinate ad attivita'
congressuali o culturali in disponibilita' pubblica.
Gli interventi infrastrutturali sono ammessi solo in quanto
strettamente connessi alla validita' turistica dell'intervento.
Inoltre:
- gli interventi di nuova costruzione o di recupero di strutture di
servizio o accessorie, non possono incidere per piu' del 30% nel caso
di nuova costruzione e per piu' del 15% nel caso di recupero sul
totale della spesa prevista dal progetto e ritenuta ammissibile;
- il rifacimento di reti tecnologiche interrate, nel caso in cui tali
opere siano parte integrante e complementare della riqualificazione
degli spazi pubblici direttamente sovrastanti, non possono incidere
per una quota superiore al 20% dell'importo di spesa ammissibile
dell'intero progetto;
- gli interventi di difesa idrogeologica, nel caso in cui tali opere
siano parte integrante e complementare della riqualificazione di
spazi pubblici direttamente collegati, non possono incidere per una
quota superiore al 20% dell'importo di spesa ammissibile dell'intero
progetto.
2) Qualificazione degli arenili:
- ristrutturazione, miglioramento, accorpamento, riqualificazione ed
arredo urbano degli arenili marini, fluviali e lacuali, previsti in
applicazione degli appositi piani particolareggiati approvati,
compresi interventi per la realizzazione di punti di ormeggio
fluviali.
3) Campeggi - Rifugi montani
- recupero, ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento finalizzati
ai miglioramento qualitativo del complesso esistente, compreso
l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- nuova costruzione.
4) Ostelli - Alberghi per la gioventu'
- ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento di strutture
esistenti gia' adibite o da adibire all'ospitalita' per i giovani,
finalizzati al miglioramento qualitativo compreso l'adeguamento per
l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- nuova costruzione.
Saranno da considerarsi prioritari gli interventi relativi alle
strutture che prevedano almeno 50 posti letto.
SPESE PER ARREDI
Per gli interventi di cui ai precedenti punti, gli arredi sono
ammessi, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni e
gli ampliamenti, nella misura massima del 20% dell'importo ammesso
per opere murarie ed impianti.
SPESE TECNICHE E IMPREVISTI
Per interventi di cui ai precedenti punti, le spese tecniche e gli
imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima del
10% delle spese ammesse per opere murarie e impianti.
Interventi e spese non ammissibili a contributo
Per i progetti presentati da soggetti privati e pubblici non sono
ammissibili a finanziamento:
- attrezzature di consumo o di diretta pertinenza della gestione
aziendale (stoviglie, biancheria, tendaggi, ecc.);
- interventi relativi a esercizi di affittacamere, bed and breakfast
e alloggi agrituristici;
- spese per lavori eseguiti in economia diretta non supportati da
regolare fattura;
- acquisto di aree ed immobili;
- interventi di sola manutenzione ordinaria ai sensi della Legge
457/78;
- interventi relativi all'abitazione del proprietario e del gestore;
- interventi che riguardano esclusivamente l'adeguamento degli
impianti agli standard minimi previsti dalle leggi vigenti;
- interventi di semplice acquisto e messa in opera di oggetti di
arredo (panchine, fioriere, ecc.), non inseriti in interventi piu'
complessivi di arredo urbano oggetto di contributo o a completamento
dei medesimi;
- acquisto o realizzazione di opere artistiche anche se da inserire
nello spazio oggetto dell'intervento (sculture, affreschi, mosaici ed
altri manufatti di pregio artistico);
- interventi che non presentano caratteristiche significative dal
punto di vista turistico.
Importi minimi e massimi di spesa ammissibile per aree di intervento
In relazione agli interventi oggetto di contributo gli importi minimi
di spesa ammissibile per i soggetti privati sono i seguenti:
1) Comparto "Mare e Costa Adriatica"
Importo minimo Lire 400.000.000
2) Comparti "Citta' d'arte, cultura e affari", "Terme e benessere" ed
altre aree
Importo minimo Lire 250.000.000
3) Comparto "Appennino e verde"
Importo minimo Lire 100.000.000
In relazione agli interventi oggetto di contributo gli importi minimi
e massimi di spesa ammissibile per i soggetti pubblici sono i
seguenti:
1) Comparto "Mare e Costa Adriatica"
Importo minimo Lire 400.000.000
Importo massimo Lire 2.500.000.000
2) Comparti "Citta' d'arte, cultura e affari", "Terme e benessere" ed
altre aree
Importo minimo Lire 250.000.000
Importo massimo Lire 2.500.000.000
3) Comparto "Appennino e verde"
Importo minimo Lire 100.000.000
Importo massimo Lire 1.500.000.000
Forma e percentuale di contributo
SOGGETTI PRIVATI
Contributi in conto capitale fino al 40% dell'importo ammissibile,
sulla base delle indicazioni predeterminate dalle singole Province e
stabilite nell'ambito dei criteri provinciali con il limite di
100.000 Euro (regime de minimis).
SOGGETTI PUBBLICI
Contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% (o del 60%
per i comparti che le Province individuano come deboli) dell'importo
ritenuto ammissibile.
Determinazione delle priorita' soggetti privati e pubblici
Le Province entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente
direttiva adotteranno, con atto formale, i criteri provinciali.
Essi dovranno essere emanati conformemente alla presente direttiva ed
integrati con la determinazione delle rispettive priorita',
raccordate alla propria programmazione turistica, specificando le
tipologie di intervento.
Avranno carattere di prevalenza quegli interventi che prevedono, tra
le altre, le azioni:
- che scaturiscono da intese formalizzate fra soggetti pubblici e/o
privati;
- che garantiscano significativo raccordo, complementarieta' ed
integrazione, con altri progetti di valorizzazione turistica, gia'
realizzati o in corso di realizzazione, attuati con finanziamenti di
operatori privati, e/o di Enti locali o dalla Regione stessa anche
tramite finanziamenti derivanti da altre leggi;
- per le quali venga riconosciuta la potenzialita' di attivare
ulteriori investimenti da parte di operatori privati nella stessa
area o in aree limitrofe e quindi di innescare trasformazioni e
innovazioni urbane piu' vaste di quelle strettamente contemplate nel
progetto stesso;
- proposte da due o piu' Enti locali od imprenditori privati,
relativi ad interventi da attuarsi, in modo coordinato, in aree di
confine tra i diversi territori;
- che costituiscono il completamento di interventi gia' finanziati,
anche con altre leggi.
Ai "Criteri provinciali" dovranno essere allegati gli schemi di
domanda per i soggetti privati e pubblici, con l'elenco della
documentazione da allegare ai fini dell'istruttoria
tecnico-amministrativa improntata su criteri di semplicita' e
speditezza.
Gli atti provinciali dovranno essere trasmessi alla Regione
Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche che ne
curera' la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Criteri di ripartizione dei fondi regionali alle Province
La Giunta della Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta approvazione
della legge regionale di bilancio di previsione dell'anno di
riferimento, provvedera' con propria deliberazione a ripartire alle
Province i fondi delegati nel modo seguente:
- una quota al massimo pari al 20% dei fondi complessivamente
stanziati da destinarsi per la realizzazione di progetti speciali
(art. 2, comma 2, L.R. 3/3);
- la restante disponibilita':
- per il 30% in parti uguali a tutte le Province;
- l'ulteriore quota suddivisa tra le Province sulla base dei
parametri turistici che risultano dalle medie delle aliquote
percentuali di presenze e capacita' ricettiva alberghiera e
extralberghiera (intesa come presenze in campeggi e villaggi
turistici), risultanti dall'ultima rilevazione regionale dei dati
provinciali elaborati ai fini ISTAT.
data facolta' alla Giunta regionale di intervenire, con propri atti,
per regolamentare diversamente la ripartizione al verificarsi di
nuove esigenze.
Presentazione delle domande da parte di soggetti privati e pubblici
In sede di prima applicazione della presente direttiva, il termine di
presentazione delle domande e' fissato in 60 giorni dalla data di
pubblicazione dei criteri provinciali nel Bollettino Ufficiale
regionale.
A partire dal 2001 le domande dovranno essere presentate tra l'1
marzo ed il 30 aprile di ogni anno.
I soggetti pubblici e privati interessati potranno presentare domanda
alle Province competenti per territorio in un unico esemplare,
utilizzando gli schemi proposti dalle Province.
Qualora siano gia' state presentate domande, in assenza dei criteri
applicativi, dopo il 30/4/1998, le stesse potranno essere accolte con
le integrazioni utili a renderle conformi alle presenti direttive.
Modalita' per l'adozione dei programmi provinciali
In sede di prima applicazione entro 90 giorni dalla data di scadenza
per la presentazione delle domande di contributo, le Province
competenti trasmettono alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo
e Qualita' Aree turistiche - il provvedimento di approvazione del
programma provinciale.
Nell'ambito del budget assegnato, ciascuna Provincia dovra'
determinare il riparto dei fondi resi disponibili per gli interventi
pubblici e per quelli privati, assicurando una quota pari ad almeno
il 50% per questi ultimi.
Le Province dovranno altresi' provvedere:
- all'istruttoria tecnica dei progetti preliminari presentati;
- alla determinazione dell'importo ammissibile;
- alla concessione definitiva dei contributi, sulla base dei propri
programmi;
- alla gestione amministrativa e contabile del finanziamento
regionale.
Entro il 31 luglio di ogni anno a partire dal 2001, le Province
trasmettono alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo e Qualita'
Aree turistiche - il provvedimento di approvazione del programma
provinciale.
Tale atto dovra' contenere:
- l'elenco delle domande presentate ed istruite;
- le graduatorie degli interventi ritenuti ammissibili secondo
l'ordine di priorita' suddivisi tra pubblici e privati che ciascuna
Provincia avra' indicato;
- l'elenco delle domande ritenute inammissibili con le relative
motivazioni.
Dovranno essere inoltre riportate:
- l'indicazione dei soggetti beneficiari (come da certificato della
Camera di Commercio solo per i soggetti privati);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'importo preventivato dell'intervento, quello ammesso e quello
relativo al contributo con l'indicazione della percentuale.
data facolta' alla Giunta regionale di intervenire, con propri atti,
per regolamentare diversamente le modalita' per l'adozione dei
programmi provinciali, al verificarsi di nuove esigenze conseguenti
all'applicazione delle procedure indicate.
Modalita' per l'adozione del programma regionale
Il programma regionale si articolera' come segue:
- ripartizione definitiva dei budget alle Province, sulla base delle
indicazioni provinciali;
- elenco delle domande pervenute alle Province;
- graduatoria degli interventi ammissibili secondo l'ordine di
priorita' che ciascuna Provincia avra' indicato, suddivisi tra
pubblici e privati;
- graduatoria degli interventi finanziabili per singola Provincia,
con l'indicazione del contributo massimo assegnato a ciascun
progetto, suddivisi tra pubblici e privati;
- elenco degli interventi inammissibili con le relative motivazioni;
- assegnazione ed impegno dei fondi regionali;
- indicazione delle modalita' di trasferimento dei fondi delegati
alle Province;
- modalita' per rendicontare alla Regione la gestione del programma
da parte delle Province.
Nel caso in cui una Provincia non coprisse tutta la quota assegnata
per mancanza di interventi ritenuti ammissibili, la cifra residua
sara' utilizzata e ripartita per finanziare progetti inseriti nelle
graduatorie di altre Province.
La Regione si riserva di adottare il programma regionale entro 90
giorni dalla disponibilita' dei programmi provinciali anche qualora
una o piu' Provincie non abbiano inviato in tempo utile il proprio
programma.
In tal caso si assegnera' alle Province ritardatarie il budget
iniziale, salvo successiva rideterminazione prevedendone il
ridimensionamento al 30% della cifra inizialmente assegnata, qualora
il ritardo ecceda i 60 giorni dai termini stabiliti.
data facolta' alla Giunta regionale di intervenire, con propri atti,
per regolamentare diversamente le modalita' per l'adozione dei
programmi regionali, al verificarsi di nuove esigenze conseguenti
all'applicazione delle procedure indicate.
Iter procedurale per la gestione dei programmi
Le Province, a seguito dell'adozione della delibera di programma da
parte della Giunta regionale, provvedono a notificare ai beneficiari
i termini entro i quali dovranno presentare la documentazione
necessaria alla concessione definitiva del contributo ed alla
gestione improntata su procedure semplici e tempestive. In
particolare, per quanto concerne l'erogazione dei contributi, la
documentazione dovra' essere conforme alle norme vigenti in materia
di interventi finanziati da pubbliche Amministrazioni.
Si dovra' prevedere inoltre, ove possibile, il ricorso alle norme che
regolano le procedure di autocertificazione.
Progetti speciali finalizzati
La Regione interviene direttamente con progetti speciali ai fini
della valorizzazione ed innovazione del prodotto turistico, ai sensi
dell'art. 2, comma 2 della L.R. 3/93.
In particolare la Regione, sulla base di specifiche valutazioni,
analisi ed intese da elaborarsi di concerto con le Province,
interviene con progetti mirati allo sviluppo ed alla valorizzazione
di alcune specificita' presenti sul territorio ed in particolare:
- interventi organici in zone interessate da manifestazioni a
carattere internazionale;
- interventi organici a nuovi segmenti di mercato potenzialmente
interessanti dal punto di vista turistico quali ad esempio "Circuito
dei castelli", "Trekking";
- zone interessate da particolari azioni di valorizzazione e sviluppo
turistico promosse a livello nazionale ed internazionale quali ad
esempio "Fiume Po";
- zone per le quali siano necessari programmi di riqualificazione e
di avvicinamento agli standard europei anche ai fini della
certificazione di qualita' territoriale quali ad esempio il
miglioramento del verde pubblico in aree costiere e termali.
Per la realizzazione dei progetti speciali finalizzati, che saranno
gestiti direttamente dalla Regione Ermilia-Romagna, verranno adottate
specifiche delibere della Giunta regionale che conterranno i relativi
bandi di partecipazione, le procedure ed i termini per la
realizzazione e partecipazione ai finanziamenti e tutte le
indicazioni necessarie per l'attuazione dei progetti speciali
medesimi.
Monitoraggio degli interventi finanziati
Le Province dovranno assicurare il monitoraggio sugli interventi
finanziati e sottoporre ad un controllo a campione almeno il 5% degli
interventi ultimati e rendicontati previsti nel programma
provinciale.
La Regione si riserva di effettuare verifiche sui cantieri in atto,
avvertendo i beneficiari dei contributi e le Province competenti per
territorio.