REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 1999, n. 1248

Ratifica, con modificazioni, della delibera di Giunta n.1385 del 30 luglio 1999 "L.R. 3/93, Capo V e successive modificazioni: concessione contributi a consorzi-fidi e cooperative di garanzia - Programma 1999 - Modifica specificativa della delibera del Consiglio regionale 758/97" (in materia di offerta turistica regionale)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 1385 in data 30 luglio 1999, di           
cui all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del                
Consiglio a termini dell'articolo 19, comma 2, lett. i) dello                   
Statuto;                                                                        
considerato che la Commissione consiliare "Scuola, Cultura e                    
Turismo", giusta nota prot. n. 10817 del 14 settembre 1999, ha                  
apportato, in sede referente e preparatoria della ratifica da parte             
del Consiglio, correzioni formali alla suddetta deliberazione della             
Giunta per cui il testo della stessa - coordinato con le citate                 
correzioni - viene a risultare come in appresso:                                
"(omissis)                                                                      
Viste:                                                                          
- la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica              
della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli              
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38" cosi' come             
modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno              
1997, n. 19;                                                                    
- in particolare il Capo V del Titolo II della legge succitata                  
"Finanziamenti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia";                      
- la deliberazione del Consiglio regionale del 19 novembre 1997, n.             
758 "L.R. 3/93 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione                 
Emilia-Romagna) Capo V - Criteri per il finanziamento a consorzi-fidi           
e cooperative di garanzia", esecutiva ai sensi di legge;                        
- le Leggi regionali n. 5 del 28 aprile 1999 ed in particolare l'art.           
21, comma 1, lettera a) nonche' la n. 6 del 28 aprile 1999 inerente             
il Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999/2001;                         
considerato che per quanto riguarda il programma relativo all'anno              
1999 i fondi disponibili ammontano a Lire 1.066.004.580 (pari a Euro            
550.545,42) per l'incremento o costituzione di fondi di garanzia sul            
Capitolo 25514 e a Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70) per            
la costituzione di fondi per l'abbattimento degli interessi, sul                
Capitolo 25517;                                                                 
preso atto:                                                                     
- che per la scadenza annuale del 31/5/1999, prevista nella succitata           
delibera consiliare al punto 3) sono pervenute a questa                         
Amministrazione le domande, ricomprese negli Allegati A1 (contributi            
per garanzia) e A2 (contributi in conto interessi attualizzati), che            
costituiscono parte integrante della presente deliberazione complete            
della documentazione richiesta;                                                 
- che i contributi relativi ai programmi 1997 e 1998, sono stati                
effettivamente erogati, ai consorzi e alle cooperative, verso la fine           
dell'esercizio 1998, e in alcuni casi, in seguito a difficolta' per             
l'ottenimento della certificazione antimafia nel primo semestre 1999,           
e che questa situazione ha rallentato e in alcuni casi oggettivamente           
impedito l'operativita' di alcuni consorzi e cooperative;                       
valutato, pertanto, che non si puo' considerare che sia gia' stata              
realizzata per il primo anno una effettiva applicazione della L.R.              
19/97 e che dunque non e' possibile utilizzare il criterio di                   
ripartizione dei fondi di cui al paragrafo 4.2 "Anni successivi al              
primo" della deliberazione consiliare 758/97, poiche' l'applicazione            
di tali criteri ha come presupposto l'effettiva operativita' di                 
consorzi e cooperative, e cioe' l'ottenimento e la successiva                   
assegnazione delle risorse;                                                     
ritenuto, sulla base delle precedenti considerazioni, che l'unico               
criterio che garantisce equita' e impedisce una situazione di                   
disparita' di trattamento, tra chi ha avuto il contributo subito e              
chi tardivamente per il riparto dei fondi riguardanti la scadenza del           
31/5/1999 sia il criterio valido per il primo anno di applicazione              
della L.R. 19/97, di cui al paragrafo 4.1 della deliberazione 758/97;           
valutato, sulla base delle precedenti considerazioni, che per                   
garantire un corretto riparto delle risorse per il programma 1999 sia           
necessaria una modifica dei criteri inseriti nella succitata                    
deliberazione 758/97 attraverso la seguente specificazione: per il              
riparto delle risorse riguardanti la scadenza del 31/5/1999                     
(programma 1999) sia per i contributi a fondo di garanzia, che per i            
contributi a fondo per interessi attualizzati, sono applicabili i               
criteri stabiliti al paragrafo 4.1 della deliberazione 758/97, in               
quanto non e' possibile considerare il primo anno di applicazione               
della L.R. 19/97 operativamente trascorso;                                      
richiamato il succitato paragrafo 4.1 "Primo anno di applicazione",             
della deliberazione 758/97 relativamente alla percentuale di riparto            
e misura dei contributi, che stabilisce che i contributi destinati              
dalla Regione a cooperative e consorzi-fidi sia relativamente ai                
contributi per la formazione o incremento del fondo di garanzia, sia            
per la concessione ai propri associati di contributi per il pagamento           
degli interessi, sono ripartiti secondo i seguenti criteri:                     
- ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia regionale di secondo               
grado e a carattere regionale con soci operanti in piu' province, e'            
destinata una quota pari al 5% dei fondi disponibili;                           
- la restante quota a favore dei consorzi-fidi e cooperative di                 
garanzia a carattere provinciale e' cosi' suddivisa:                            
- il 20% in parti uguali su base provinciale,                                   
- l'80% dei fondi e' ripartita in rapporto alla rilevanza turistica             
dell'area provinciale di riferimento di cui al comma 3 del punto B.7            
"Criteri di ripartizione dei fondi per le aree territoriali                     
provinciali" della delibera consiliare 584/97. Secondo la delibera              
succitata l'80% dei fondi disponibili e' riservato al comparto delle            
Province costiere, il restante 20% e' riservato al comparto delle               
altre Province.                                                                 
All'interno di ciascun comparto, il fondo e' ripartito sulla base dei           
parametri relativi, all'interno del comparto di appartenenza, che               
risultano dalle medie delle aliquote percentuali di presenza e                  
capacita' ricettiva censiti nel 1996;                                           
vista la Tabella B, che costituisce parte integrante della presente             
deliberazione, in cui sono definite le percentuali da allocare su               
base regionale e provinciale ed il relativo importo, sia per i                  
contributi a fondo di garanzia che per i contributi a fondo                     
interessi;                                                                      
richiamato il secondo comma del paragrafo 4.1 della succitata                   
deliberazione 758/97, che stabilisce che per il primo anno di                   
applicazione della L.R. 19/97, "qualora nell'ambito di una stessa               
area di riferimento risultassero operanti diversi soggetti si                   
operera' una ulteriore ripartizione che sara' effettuata                        
proporzionalmente all'operativita' del soggetto di riferimento,                 
rilevata in base alle operazioni di finanziamento effettivamente                
erogate ed in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente, inteso           
come l'importo totale delle garanzie in essere al 31 dicembre                   
dell'esercizio precedente su operazioni di finanziamento ottenute da            
aziende socie";                                                                 
viste:                                                                          
- la Tabella C, che costituisce parte integrante della presente                 
deliberazione, in cui sono definite le somme da allocare all'interno            
delle province in cui opera piu' di un beneficiario: Bologna,                   
Forli'-Cesena, Rimini;                                                          
- la Tabella D, che costituisce parte integrante della presente                 
deliberazione, in cui sono riepilogati i contributi da assegnare per            
la costituzione o incremento dei fondi di garanzia ad ogni singolo              
richiedente sulla base delle percentuali e degli importi definiti               
alle Tabelle B) e C);                                                           
- la Tabella E, che costituisce parte integrante della presente                 
deliberazione, in cui sono riepilogati i contributi da assegnare per            
la realizzazione di fondi per contributi in conto interessi                     
attualizzati ad ogni singolo richiedente sulla base delle percentuali           
e degli importi definiti alle Tabelle B) e C);                                  
richiamato il comma 3 dell'art. 10 quater della L.R. 3/93,                      
modificata, che stabilisce in relazione ai contributi per interessi             
che "i contributi concessi ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia           
dovranno essere assegnati agli operatori turistici nei tempi, nei               
modi e secondo i criteri stabiliti nella deliberazione regionale di             
concessione. Per le somme non impiegate in detto termine i consorzi e           
le cooperative decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna              
procede al recupero, salvo compensazioni con eventuali nuove                    
concessioni";                                                                   
considerato congruo, per il termine di 18 mesi dall'erogazione dei              
contributi relativi, con eventuale proroga motivata di 6 mesi                   
l'applicazione del Capo V della L.R. 3/93, ai fini del contenimento             
degli interessi, il periodo entro il quale dovranno essere assegnati            
agli operatori i fondi. Sono fatte salve eventuali disponibilita'               
derivanti da rinunce, in qual caso il termine dei 18 mesi riparte dal           
momento dell'effettiva disponibilita' della somma. Entro 3 mesi dalla           
scadenza del periodo indicato gli organismi beneficiari dovranno                
produrre la documentazione comprovante le assegnazioni effettuate,              
riguardanti i contributi in oggetto, sotto forma di un elenco in cui            
siano indicati i beneficiari ed il relativo contributo. Tale                    
documento dovra' essere sottoscritto dal legale rappresentante con              
visto del Presidente del Collegio sindacale;                                    
richiamato il DPR n. 252 del 3/6/1998;                                          
ritenuto opportuno procedere alla assunzione dell'impegno di spesa              
subordinando la concessione del finanziamento regionale alla                    
condizione sospensiva della previa acquisizione da parte                        
dell'Amministrazione regionale della documentazione relativa alla               
Legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione contro la criminalita'            
mafiosa, e successive modificazioni, laddove necessaria dando atto              
che all'acquisizione della stessa si procedera' in fase di                      
liquidazione;                                                                   
ritenuto quindi che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57,                  
secondo comma, della L.R. 31/77 e successive modifiche e che pertanto           
gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;               
ritenuto inoltre di poter liquidare il contributo ai soggetti                   
beneficiari indicati negli Allegati D ed E in un unica soluzione,               
sulla base dei calcoli di assegnazione riepilogati nelle Tabelle B e            
C, previa esecutivita' della presente deliberazione;                            
dato atto che alla liquidazione del contributo stesso provvedera' il            
Responsabile del Servizio competente, a norma dell'art. 61 della L.R.           
31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 della                 
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, con             
la modalita' sopraindicata;                                                     
(omissis)                                                                       
assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma           
II, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica, per consentire per la             
scadenza del 31/5/1999 una assegnazione dei contributi a                        
consorzi-fidi e cooperative di garanzia equa e rapida, in modo da               
consentire una effettiva attivita' di valorizzazione e agevolazione             
delle realta' consortili nella nostra regione;                                  
(omissis)  delibera:                                                            
1) di prendere atto sulla base di quanto indicato in narrativa che              
alla data del 31/5/1999, stabilita dalla delibera del Consiglio                 
regionale 758/97 sono pervenute all'Amministrazione regionale le                
domande ricomprese negli Allegati Al (contributi a fondi di garanzia)           
e A2 (contributi a fondi conto interessi attualizzati) che                      
costituiscono parte integrante della presente deliberazione;                    
2) di prendere atto inoltre che nelle Tabelle B) e C) parti                     
integranti della presente deliberazione, si e' provveduto a definire            
le percentuali da allocare su base regionale e provinciale ed il                
relativo importo, sia per i contributi a fondo di garanzia che per i            
contributi a fondo interessi, nonche' la somma da allocare                      
all'interno delle Province in cui opera piu' di un beneficiario                 
(Bologna, Forli'-Cesena, Rimini);                                               
3) di stabilire per le motivazioni indicate in premessa e che qui si            
intendono integralmente richiamate di applicare a parziale modifica             
della deliberazione 758/97 per il riparto dei fondi riguardanti la              
scadenza del 31/5/1999 i criteri di riparto utilizzati per il primo             
anno di applicazione della L.R. 19/97 di cui al paragrafo 4.1 della             
deliberazione stessa;                                                           
4) di concedere ai beneficiari compresi nell'Allegato D, che                    
costituisce parte integrante della presente deliberazione, il                   
contributo indicato a fianco di ogni soggetto. I contributi in                  
oggetto dovranno essere utilizzati per interventi conformi ai criteri           
di cui al paragrafo 7 della deliberazione 758/97;                               
5) di concedere ai beneficiari compresi nell'Allegato E, che                    
costituisce parte integrante della presente deliberazione, il                   
contributo indicato a fianco di ogni soggetto. I contributi concessi            
dovranno essere assegnati agli operatori turistici nel termine di 18            
mesi dall'erogazione dei contributi stessi, con eventuale proroga               
motivata di sei mesi, per interventi conformi ai criteri di cui al              
paragrafo 7 della deliberazione 758/97; sono fatte salve eventuali              
disponibilita' derivanti da rinunce, in qual caso il termine dei 18             
mesi riparte dal momento dell'effettiva disponibilita' della somma.             
Entro 3 mesi dalla scadenza del periodo indicato gli organismi                  
beneficiari dovranno produrre la documentazione comprovante le                  
assegnazioni effettuate, riguardanti i contributi in oggetto, sotto             
forma di un elenco in cui siano indicati i beneficiari ed il relativo           
contributo. Tale documento dovra' essere sottoscritto dal legale                
rappresentante con visto del Presidente del Collegio sindacale: per             
le somme non impiegate in detto termine i consorzi e le cooperative             
decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al                  
recupero salvo compensazione con nuove concessioni;                             
6) di subordinare la concessione dei contributi di cui ai precedenti            
punti 4) e 5) alla condizione sospensiva della previa acquisizione da           
parte della Amministrazione regionale della documentazione prescritta           
dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 sulla prevenzione contro la                    
criminalita' mafiosa, e successive modificazioni, laddove necessaria            
dando atto che all'acquisizione della stessa si provvedera' in fase             
di liquidazione;                                                                
7) di imputare la spesa di Lire 1.066.004.580 (pari a Euro                      
550.545,42) registrata al n. 3127 di impegno sul Capitolo 25514                 
"Conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo            
finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie per agevolare             
il ricorso al credito dei soci operanti nel settore turistico (art.             
10 ter, comma 1 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come inserito                  
dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19) Mezzi statali" del                
Bilancio di previsione per l'esercizio 1999, che presenta la                    
necessaria disponibilita';                                                      
8) di imputare la spesa di Lire 3.000.000.000 (pari a Euro                      
1.549.370,70) registrata al n. 3128 di impegno sul Capitolo 25517               
"Conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo            
finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi                   
attualizzati ai soci operanti nel settore turistico (art. 10 ter,               
comma 2 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come inserito dall'art. 7              
della L.R. 27 giugno 1997, n. 19) (CNI)" del Bilancio di previsione             
per l'esercizio 1999 che presenta la necessaria disponibilita';                 
9) di dare atto che al Responsabile del Servizio competente a norma             
dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dell'art. 14                
della L.R. 40/94 e del punto 5.2 del dispositivo della deliberazione            
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, e' demandato di               
provvedere con successivi atti formali alla liquidazione, con la                
modalita' specificata in premessa e che qui si intende integralmente            
riportata e nel rispetto delle eventuali condizioni stabilite al                
precedente punto 6);                                                            
10) di dare atto altresi' che per quanto non espressamente previsto             
nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni                         
tecnico-amministrative indicate nella deliberazione consiliare 758/97           
sopracitata;                                                                    
(omissis)                                                                       
12) di pubblicare per omissis la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta                   
esecutivita' della deliberazione stessa.                                        
(seguono Allegati)                                                              
(omissis)".                                                                     
Previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
ratifica:                                                                       
la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1385 del 30 luglio           
1999, nel testo qui sopra riportato.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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