DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 1999, n. 1248
Ratifica, con modificazioni, della delibera di Giunta n.1385 del 30 luglio 1999 "L.R. 3/93, Capo V e successive modificazioni: concessione contributi a consorzi-fidi e cooperative di garanzia - Programma 1999 - Modifica specificativa della delibera del Consiglio regionale 758/97" (in materia di offerta turistica regionale)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 1385 in data 30 luglio 1999, di
cui all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del
Consiglio a termini dell'articolo 19, comma 2, lett. i) dello
Statuto;
considerato che la Commissione consiliare "Scuola, Cultura e
Turismo", giusta nota prot. n. 10817 del 14 settembre 1999, ha
apportato, in sede referente e preparatoria della ratifica da parte
del Consiglio, correzioni formali alla suddetta deliberazione della
Giunta per cui il testo della stessa - coordinato con le citate
correzioni - viene a risultare come in appresso:
"(omissis)
Viste:
- la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica
della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38" cosi' come
modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno
1997, n. 19;
- in particolare il Capo V del Titolo II della legge succitata
"Finanziamenti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia";
- la deliberazione del Consiglio regionale del 19 novembre 1997, n.
758 "L.R. 3/93 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione
Emilia-Romagna) Capo V - Criteri per il finanziamento a consorzi-fidi
e cooperative di garanzia", esecutiva ai sensi di legge;
- le Leggi regionali n. 5 del 28 aprile 1999 ed in particolare l'art.
21, comma 1, lettera a) nonche' la n. 6 del 28 aprile 1999 inerente
il Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999/2001;
considerato che per quanto riguarda il programma relativo all'anno
1999 i fondi disponibili ammontano a Lire 1.066.004.580 (pari a Euro
550.545,42) per l'incremento o costituzione di fondi di garanzia sul
Capitolo 25514 e a Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70) per
la costituzione di fondi per l'abbattimento degli interessi, sul
Capitolo 25517;
preso atto:
- che per la scadenza annuale del 31/5/1999, prevista nella succitata
delibera consiliare al punto 3) sono pervenute a questa
Amministrazione le domande, ricomprese negli Allegati A1 (contributi
per garanzia) e A2 (contributi in conto interessi attualizzati), che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione complete
della documentazione richiesta;
- che i contributi relativi ai programmi 1997 e 1998, sono stati
effettivamente erogati, ai consorzi e alle cooperative, verso la fine
dell'esercizio 1998, e in alcuni casi, in seguito a difficolta' per
l'ottenimento della certificazione antimafia nel primo semestre 1999,
e che questa situazione ha rallentato e in alcuni casi oggettivamente
impedito l'operativita' di alcuni consorzi e cooperative;
valutato, pertanto, che non si puo' considerare che sia gia' stata
realizzata per il primo anno una effettiva applicazione della L.R.
19/97 e che dunque non e' possibile utilizzare il criterio di
ripartizione dei fondi di cui al paragrafo 4.2 "Anni successivi al
primo" della deliberazione consiliare 758/97, poiche' l'applicazione
di tali criteri ha come presupposto l'effettiva operativita' di
consorzi e cooperative, e cioe' l'ottenimento e la successiva
assegnazione delle risorse;
ritenuto, sulla base delle precedenti considerazioni, che l'unico
criterio che garantisce equita' e impedisce una situazione di
disparita' di trattamento, tra chi ha avuto il contributo subito e
chi tardivamente per il riparto dei fondi riguardanti la scadenza del
31/5/1999 sia il criterio valido per il primo anno di applicazione
della L.R. 19/97, di cui al paragrafo 4.1 della deliberazione 758/97;
valutato, sulla base delle precedenti considerazioni, che per
garantire un corretto riparto delle risorse per il programma 1999 sia
necessaria una modifica dei criteri inseriti nella succitata
deliberazione 758/97 attraverso la seguente specificazione: per il
riparto delle risorse riguardanti la scadenza del 31/5/1999
(programma 1999) sia per i contributi a fondo di garanzia, che per i
contributi a fondo per interessi attualizzati, sono applicabili i
criteri stabiliti al paragrafo 4.1 della deliberazione 758/97, in
quanto non e' possibile considerare il primo anno di applicazione
della L.R. 19/97 operativamente trascorso;
richiamato il succitato paragrafo 4.1 "Primo anno di applicazione",
della deliberazione 758/97 relativamente alla percentuale di riparto
e misura dei contributi, che stabilisce che i contributi destinati
dalla Regione a cooperative e consorzi-fidi sia relativamente ai
contributi per la formazione o incremento del fondo di garanzia, sia
per la concessione ai propri associati di contributi per il pagamento
degli interessi, sono ripartiti secondo i seguenti criteri:
- ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia regionale di secondo
grado e a carattere regionale con soci operanti in piu' province, e'
destinata una quota pari al 5% dei fondi disponibili;
- la restante quota a favore dei consorzi-fidi e cooperative di
garanzia a carattere provinciale e' cosi' suddivisa:
- il 20% in parti uguali su base provinciale,
- l'80% dei fondi e' ripartita in rapporto alla rilevanza turistica
dell'area provinciale di riferimento di cui al comma 3 del punto B.7
"Criteri di ripartizione dei fondi per le aree territoriali
provinciali" della delibera consiliare 584/97. Secondo la delibera
succitata l'80% dei fondi disponibili e' riservato al comparto delle
Province costiere, il restante 20% e' riservato al comparto delle
altre Province.
All'interno di ciascun comparto, il fondo e' ripartito sulla base dei
parametri relativi, all'interno del comparto di appartenenza, che
risultano dalle medie delle aliquote percentuali di presenza e
capacita' ricettiva censiti nel 1996;
vista la Tabella B, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, in cui sono definite le percentuali da allocare su
base regionale e provinciale ed il relativo importo, sia per i
contributi a fondo di garanzia che per i contributi a fondo
interessi;
richiamato il secondo comma del paragrafo 4.1 della succitata
deliberazione 758/97, che stabilisce che per il primo anno di
applicazione della L.R. 19/97, "qualora nell'ambito di una stessa
area di riferimento risultassero operanti diversi soggetti si
operera' una ulteriore ripartizione che sara' effettuata
proporzionalmente all'operativita' del soggetto di riferimento,
rilevata in base alle operazioni di finanziamento effettivamente
erogate ed in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente, inteso
come l'importo totale delle garanzie in essere al 31 dicembre
dell'esercizio precedente su operazioni di finanziamento ottenute da
aziende socie";
viste:
- la Tabella C, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, in cui sono definite le somme da allocare all'interno
delle province in cui opera piu' di un beneficiario: Bologna,
Forli'-Cesena, Rimini;
- la Tabella D, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, in cui sono riepilogati i contributi da assegnare per
la costituzione o incremento dei fondi di garanzia ad ogni singolo
richiedente sulla base delle percentuali e degli importi definiti
alle Tabelle B) e C);
- la Tabella E, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, in cui sono riepilogati i contributi da assegnare per
la realizzazione di fondi per contributi in conto interessi
attualizzati ad ogni singolo richiedente sulla base delle percentuali
e degli importi definiti alle Tabelle B) e C);
richiamato il comma 3 dell'art. 10 quater della L.R. 3/93,
modificata, che stabilisce in relazione ai contributi per interessi
che "i contributi concessi ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia
dovranno essere assegnati agli operatori turistici nei tempi, nei
modi e secondo i criteri stabiliti nella deliberazione regionale di
concessione. Per le somme non impiegate in detto termine i consorzi e
le cooperative decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna
procede al recupero, salvo compensazioni con eventuali nuove
concessioni";
considerato congruo, per il termine di 18 mesi dall'erogazione dei
contributi relativi, con eventuale proroga motivata di 6 mesi
l'applicazione del Capo V della L.R. 3/93, ai fini del contenimento
degli interessi, il periodo entro il quale dovranno essere assegnati
agli operatori i fondi. Sono fatte salve eventuali disponibilita'
derivanti da rinunce, in qual caso il termine dei 18 mesi riparte dal
momento dell'effettiva disponibilita' della somma. Entro 3 mesi dalla
scadenza del periodo indicato gli organismi beneficiari dovranno
produrre la documentazione comprovante le assegnazioni effettuate,
riguardanti i contributi in oggetto, sotto forma di un elenco in cui
siano indicati i beneficiari ed il relativo contributo. Tale
documento dovra' essere sottoscritto dal legale rappresentante con
visto del Presidente del Collegio sindacale;
richiamato il DPR n. 252 del 3/6/1998;
ritenuto opportuno procedere alla assunzione dell'impegno di spesa
subordinando la concessione del finanziamento regionale alla
condizione sospensiva della previa acquisizione da parte
dell'Amministrazione regionale della documentazione relativa alla
Legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione contro la criminalita'
mafiosa, e successive modificazioni, laddove necessaria dando atto
che all'acquisizione della stessa si procedera' in fase di
liquidazione;
ritenuto quindi che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57,
secondo comma, della L.R. 31/77 e successive modifiche e che pertanto
gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;
ritenuto inoltre di poter liquidare il contributo ai soggetti
beneficiari indicati negli Allegati D ed E in un unica soluzione,
sulla base dei calcoli di assegnazione riepilogati nelle Tabelle B e
C, previa esecutivita' della presente deliberazione;
dato atto che alla liquidazione del contributo stesso provvedera' il
Responsabile del Servizio competente, a norma dell'art. 61 della L.R.
31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 della
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, con
la modalita' sopraindicata;
(omissis)
assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma
II, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica, per consentire per la
scadenza del 31/5/1999 una assegnazione dei contributi a
consorzi-fidi e cooperative di garanzia equa e rapida, in modo da
consentire una effettiva attivita' di valorizzazione e agevolazione
delle realta' consortili nella nostra regione;
(omissis) delibera:
1) di prendere atto sulla base di quanto indicato in narrativa che
alla data del 31/5/1999, stabilita dalla delibera del Consiglio
regionale 758/97 sono pervenute all'Amministrazione regionale le
domande ricomprese negli Allegati Al (contributi a fondi di garanzia)
e A2 (contributi a fondi conto interessi attualizzati) che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2) di prendere atto inoltre che nelle Tabelle B) e C) parti
integranti della presente deliberazione, si e' provveduto a definire
le percentuali da allocare su base regionale e provinciale ed il
relativo importo, sia per i contributi a fondo di garanzia che per i
contributi a fondo interessi, nonche' la somma da allocare
all'interno delle Province in cui opera piu' di un beneficiario
(Bologna, Forli'-Cesena, Rimini);
3) di stabilire per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate di applicare a parziale modifica
della deliberazione 758/97 per il riparto dei fondi riguardanti la
scadenza del 31/5/1999 i criteri di riparto utilizzati per il primo
anno di applicazione della L.R. 19/97 di cui al paragrafo 4.1 della
deliberazione stessa;
4) di concedere ai beneficiari compresi nell'Allegato D, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, il
contributo indicato a fianco di ogni soggetto. I contributi in
oggetto dovranno essere utilizzati per interventi conformi ai criteri
di cui al paragrafo 7 della deliberazione 758/97;
5) di concedere ai beneficiari compresi nell'Allegato E, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, il
contributo indicato a fianco di ogni soggetto. I contributi concessi
dovranno essere assegnati agli operatori turistici nel termine di 18
mesi dall'erogazione dei contributi stessi, con eventuale proroga
motivata di sei mesi, per interventi conformi ai criteri di cui al
paragrafo 7 della deliberazione 758/97; sono fatte salve eventuali
disponibilita' derivanti da rinunce, in qual caso il termine dei 18
mesi riparte dal momento dell'effettiva disponibilita' della somma.
Entro 3 mesi dalla scadenza del periodo indicato gli organismi
beneficiari dovranno produrre la documentazione comprovante le
assegnazioni effettuate, riguardanti i contributi in oggetto, sotto
forma di un elenco in cui siano indicati i beneficiari ed il relativo
contributo. Tale documento dovra' essere sottoscritto dal legale
rappresentante con visto del Presidente del Collegio sindacale: per
le somme non impiegate in detto termine i consorzi e le cooperative
decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al
recupero salvo compensazione con nuove concessioni;
6) di subordinare la concessione dei contributi di cui ai precedenti
punti 4) e 5) alla condizione sospensiva della previa acquisizione da
parte della Amministrazione regionale della documentazione prescritta
dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 sulla prevenzione contro la
criminalita' mafiosa, e successive modificazioni, laddove necessaria
dando atto che all'acquisizione della stessa si provvedera' in fase
di liquidazione;
7) di imputare la spesa di Lire 1.066.004.580 (pari a Euro
550.545,42) registrata al n. 3127 di impegno sul Capitolo 25514
"Conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo
finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie per agevolare
il ricorso al credito dei soci operanti nel settore turistico (art.
10 ter, comma 1 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come inserito
dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19) Mezzi statali" del
Bilancio di previsione per l'esercizio 1999, che presenta la
necessaria disponibilita';
8) di imputare la spesa di Lire 3.000.000.000 (pari a Euro
1.549.370,70) registrata al n. 3128 di impegno sul Capitolo 25517
"Conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo
finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi
attualizzati ai soci operanti nel settore turistico (art. 10 ter,
comma 2 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come inserito dall'art. 7
della L.R. 27 giugno 1997, n. 19) (CNI)" del Bilancio di previsione
per l'esercizio 1999 che presenta la necessaria disponibilita';
9) di dare atto che al Responsabile del Servizio competente a norma
dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dell'art. 14
della L.R. 40/94 e del punto 5.2 del dispositivo della deliberazione
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, e' demandato di
provvedere con successivi atti formali alla liquidazione, con la
modalita' specificata in premessa e che qui si intende integralmente
riportata e nel rispetto delle eventuali condizioni stabilite al
precedente punto 6);
10) di dare atto altresi' che per quanto non espressamente previsto
nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni
tecnico-amministrative indicate nella deliberazione consiliare 758/97
sopracitata;
(omissis)
12) di pubblicare per omissis la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta
esecutivita' della deliberazione stessa.
(seguono Allegati)
(omissis)".
Previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
ratifica:
la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1385 del 30 luglio
1999, nel testo qui sopra riportato.