DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1999, n. 1581
Legge 122/89. Comune di Reggio Emilia. Ammissione a contributo parcheggio pubblico di Viale Ramazzini. Intervento di cui alla scheda 3/II della delibera di Giunta regionale 1895/97
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che la Legge n. 122 del 24 marzo 1989, recante disposizioni
in materia di parcheggi ha definito agli articoli 3 e 6 le modalita'
per l'ammissione ai contributi per i Comuni, individuati dalle
Regioni competenti, che attuano i programmi urbani dei parcheggi;
viste:
- la Legge 537/93 che ha trasferito alle Regioni a decorrere dall'1
gennaio 1994 le competenze relative agli interventi finanziati dalla
Legge 122/89;
- la Legge 549/95 di accompagnamento alla legge finanziaria 1996 che
ha trasferito alle Regioni le relative funzioni e i fondi per i
successivi finanziamenti;
- la L.R. 8 aprile 1994, n. 15 sulla riorganizzazione della mobilita'
urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di interesse
pubblico;
- la propria delibera n. 1895 del 22 ottobre 1997 sull'Accordo di
programma e di servizio 1997/2000 inerente la mobilita' e il
trasporto pubblico locale nei bacini di Rimini, Ravenna,
Forli'-Cesena, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e
Piacenza;
- la L.R. 30/98 che ha integralmente recepito la L.R. 15/94,
prevedendo all'art. 46 di confermare l'attuazione dei procedimenti in
corso;
- la propria deliberazione n. 620 del 2 aprile 1996 inerente le
procedure e i criteri per la ripresentazione delle richieste di
contributo relative alla realizzazione di parcheggi ai sensi della
Legge 122/89;
- la propria deliberazione n. 2999 del 3 dicembre 1996, inerente
l'ammissione a contributo per interventi di cui alla propria delibera
620/96 relativa ai parcheggi pubblici da realizzare direttamente dai
Comuni ai sensi dell'art. 3, Legge 122/89;
- la propria deliberazione n. 187 del 10 marzo 1991, esecutiva,
avente per oggetto "Approvazione del programma operativo Euro e
attuazione dei progetti Normativa e Atti amministrativi";
rilevato:
- che il Bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1996
ha iscritto lo stanziamento di Lire 17.215.305.000 (pari ad Euro
8.890.963,04) sul Capitolo n. 45545 "Interventi urgenti per gli
investimenti di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 24 marzo 1989, n.
122 in materia di parcheggi (art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n.
537)" quale limite di impegno annuale per gli interventi di cui alla
Legge 122/89, che dovranno essere articolati in dieci annualita' per
un totale di Lire 172.153.050.000 (pari ad Euro 88.909.630,37) nel
decennio, ai fini dell'erogazione dei contributi da parte della
Regione;
- che lo stanziamento relativo agli interventi di cui all'art. 3
della Legge 122/89 e' stato determinato dai Criteri direttivi della
Conferenza Stato-Regioni del 24 novembre 1994, nella misura di Lire
10.585.305.000 (pari ad Euro 5.466.853,80) quale limite di impegno
annuale, che dovranno essere articolati in dieci annualita' per un
totale di Lire 105.853.050.000 (pari ad Euro 54.668.537,96), ai fini
dell'erogazione da parte della Regione dei contributi relativi;
- che con specifici atti deliberativi della Giunta regionale
rispettivamente n. 2736 del 12 novembre 1996, n. 2999 del 3 dicembre
1996 e n. 3000 del 3 dicembre 1996 sono stati programmati gli
interventi di cui all'art. 3 della Legge 122/89, a cui vanno aggiunti
quelli gia' previsti dai decreti ministeriali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Aree urbane ed in specifico n.
313 del 13 dicembre 1993, n. 12806 del 27 dicembre 1993, n. 12807 del
27 dicembre 1993 e n. 12881 del 30 dicembre 1993;
- che con i sopracitati atti sono stati programmati interventi per la
realizzazione di parcheggi pubblici di cui all'art. 3 della Legge
122/89, che complessivamente hanno determinato l'ammissione a
contributo per un totale decennale di Lire 98.166.396.980 (pari ad
Euro 50.698.712,98);
- che pertanto rimane un residuo non programmato per gli interventi
di cui all'art. 3 della Legge 122/89 pari a Lire 7.686.653.020 (pari
ad Euro 3.969.824,98);
- che in attuazione della L.R. 15/94 con deliberazione della Giunta
regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997, attraverso l'Accordo di
programma e di servizio sottoscritto da Regione Emilia-Romagna,
Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Consorzio ACT
di Reggio Emilia, e' stato individuato l'intervento relativo al
parcheggio pubblico di interscambio a raso in Viale Ramazzini di cui
alla scheda 3/II, con il Comune di Reggio Emilia come soggetto
attuatore;
- che tale scheda prevede un finanziamento regionale di Lire
2.800.000.000 (pari ad Euro 1.446.079,32) nell'ambito della
rimodulazione degli interventi di cui alla Legge 122/89;
- che tale somma rientra ampiamente nella disponibilita' della
sopracitata quota di residuo non programmato di Lire 7.686.653.020
(pari ad Euro 3.969.824,98);
acquisita agli atti d'ufficio la richiesta presentata dal Comune di
Reggio Emilia al prot. n. 4788/IV.16 in data 25 giugno 1999, per la
realizzazione dei parcheggio pubblico di Viale Ramazzini, da attuare
direttamente dal Comune stesso, ai sensi dell'art. 3 della Legge
122/89;
rilevato inoltre:
- che a tale richiesta e' allegata la documentazione tecnico-
amministrativa prevista al punto 2 della propria deliberazione
n.620/96;
- che il parcheggio pubblico di Viale Ramazzini corrisponde a una
tipologia funzionale di interscambio e una tipologia costruttiva a
raso per un totale di n. 885 posti auto pubblici;
- che dal piano economico finanziario allegato all'istanza, si evince
che il piano di ammortamento e' stato preventivato sull'ipotesi di
mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti un tasso di
interesse del 4%;
ritenuto:
- che la quota relativa alla determinazione del contributo regionale,
ai sensi del punto 4.2 della delibera di Giunta regionale 620/96 e
dell'articolo 4, comma 2, punto a) della Legge 122/89, corrisponde al
90% del tasso di interesse nell'ipotesi di un mutuo contratto con la
Cassa depositi e prestiti;
- che il costo standard complessivo risulta determinato in Lire
2.212.500.000 (pari ad Euro 1.142.660,89) cosi' ottenuto: Lire
2.500.000 (pari ad Euro 1.291,14) x n. 885 posti auto pubblici a
raso, ai sensi dell'art. 4, DM 41/1990;
- che pertanto l'importo decennale del contributo ammissibile
nell'ipotesi di un tasso del 4% applicato dalla Cassa depositi e
prestiti, risulta quindi essere pari a 2.654.234.480 (pari ad Euro
1.370.797,71);
- che tale importo pertanto rientra nel limite di contributo di Lire
2.800.000.000 (pari ad Euro 1.446.079,32) previsto dalla scheda 3/II
dell'Accordo di programma sopracitato di cui alla propria
deliberazione 1895/97, nonche' delle disponibilita' nel bilancio
regionale di cui al Capitolo 45545 "Interventi urgenti per gli
investimenti di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 24 marzo 1989, n.
122 in materia di parcheggi (art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n.
537)", per quanto gia' motivato;
- che l'eventuale riduzione dei posti auto ammessi a contributo, in
sede di progettazione esecutiva e in particolare qualora lo
richiedano specifici pareri e vincoli legittimamente imposti dagli
Enti competenti, comportera' la conseguente decurtazione del
contributo previsto;
- che l'importo determinato di Lire 2.654.234.480 (pari ad Euro
1.370.797,71) costituisce il contributo massimo erogabile mentre
eventuali riduzioni del tasso applicato dalla Cassa depositi e
prestiti daranno luogo a corrispondente riduzione del contributo,
viceversa incrementi dello stesso tasso non comporteranno aumento del
contributo definito per l'intervento;
- che la delibera 2999/96 individua al punto g) la documentazione da
presentare da parte dei Comuni per parcheggi pubblici da realizzarsi
direttamente dai Comuni stessi ai sensi dell'art. 3 della Legge
122/89, per la corresponsione del contributo;
- che per l'intervento in oggetto il Comune di Reggio Emilia al fine
di accedere alla concessione, erogazione e impegno, dovra' presentare
la documentazione entro il 31 dicembre 1999;
- che sono da confermare le modalita' di erogazione del contributo
previste al punto i) della delibera di Giunta regionale n.2999/96
espressamente richiamate nel deliberato;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai Trasporti
e Sistemi di mobilita', dott. Ing. Renzo Gorini, in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Trasporti pubblici, dott. ing. Bruno Ginocchini, per quanto riguarda
la regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni
Mantovani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di ammettere a contributo l'intervento del Comune di Reggio Emilia
relativo al parcheggio pubblico a raso di interscambio di Viale
Ramazzini, di cui alla scheda 3/II dell'Accordo di programma e
servizio citato in premessa, corrispondente a un costo standard
complessivo di Lire 2.212.500.000 (pari ad Euro 1.142.660,89) per n.
885 posti auto a raso;
b) di individuare il contributo massimo erogabile, per quanto
specificato in premessa, in Lire 2.654.234.480 (pari ad Euro
1.370.797,71), contributo che verra' ridotto conseguentemente in caso
di riduzione del tasso da parte della Cassa depositi e prestiti;
c) di consentire in sede di progettazione esecutiva l'eventuale
riduzione di posti auto ammessi a contributo, in particolare quando
lo richiedono specifici pareri e vincoli legittimamente imposti dagli
Enti competenti, con conseguente decurtazione del contributo;
d) di definire che la documentazione necessaria, al fine di accedere
alla concessione del contributo sia da presentare in due copie
conformi, entro il 31 dicembre 1999, al seguente indirizzo:
Assessorato alla Mobilita' - Direzione generale Trasporti e Sistemi
di mobilita' - servizio Trasporti pubblici - Ufficio Mobilita' urbana
- Via Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna;
e) che tale documentazione sia specificata come di seguito:
1. lettera di accompagnamento con elencati gli elaborati tecnici e
amministrativi trasmessi;
2. attestazioni a firma del Sindaco e/o del dirigente competente in
applicazione della Legge 142/90, relative a:
- avvenuta approvazione del progetto, avendo conseguito la
conformita' alla destinazione urbanistica e alla concessione
edilizia, previa acquisizione dei relativi nulla-osta;
- avvenuta acquisizione dell'area in proprieta' comunale;
- regolarita' delle procedure e dell'esito dell'affidamento lavori,
con indicate le date di inizio e fine lavori;
- assunzione a carico del Comune dei costi di attuazione e delle
quote di mutuo per le parti non coperte dal contributo regionale;
- definizione dei termini previsti per l'inizio della gestione del
servizio, comunque entro tre mesi dal collaudo, che dovra' essere
assicurata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
- attestazione degli interventi atti ad assicurare il riassetto della
rete TPL e a garantire l'accessibilita' del parcheggio al momento
dell'inizio della gestione;
3. copia conforme all'originale del contratto di mutuo stipulato con
la Cassa depositi e prestiti relativo all'intervento di cui si chiede
il contributo;
4. relazione tecnico-illustrativa relativa a:
- definizione misure correlate in materia di sicurezza degli accessi,
di regolamentazione e controllo della sosta e di riassetto della
circolazione, necessarie per rendere funzionale ed economicamente
sostenibile la realizzazione e gestione del parcheggio;
- descrizione dei criteri e delle modalita' attuative assunte per la
compatibilita' dell'intervento rispetto ad eventuali situazioni di
rischio archeologico, per l'inserimento architettonico-ambientale
delle opere edilizie, per la sistemazione delle aree e dei relativi
elementi di arredo e per il recepimento di eventuali prescrizioni di
PTPR;
- sintesi della relazione idrogeologico-geotecnica - attestante la
fattibilita' degli interventi in base alle soluzioni progettuali
approvate;
5. elaborati grafici:
5.1 planimetria generale di PRG comprendente l'individuazione e
connessione dell'area di intervento con la viabilita' urbana, con la
rete del TPL, con i nodi di interscambio e con evidenziate le
previsioni di riassetto della circolazione;
5.2 planimetrie dei singoli piani dell'impianto con la numerazione
degli stalli relativi a posti auto pubblici e privati, motocicli,
autobus, ecc.;
5.3 Piante, sezioni ed eventuali prospetti che evidenzino
l'inserimento architettonico e la sistemazione dell'area:
f) di definire che con successivo atto, adottato dai competenti
Organi regionali, si procedera' alla concessione, impegno ed
erogazione del contributo attraverso l'emissione del ruolo di spesa
fissa nel rispetto della delibera di Giunta regionale 2541/95 e
secondo le prescrizioni di cui al successivo punto g);
g) di stabilire che le modalita' di erogazione dei contributi sono di
seguito specificate, ai sensi dell'art. 7 del DM 41/90:
- le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte per
intero, prescindendo da eventuali quote somministrate in corso
d'opera dall'istituto mutuante;
- la corresponsione della prima rata di contributo viene disposta, a
partire dalla prima semestralita' successiva alla data di stipula del
mutuo e comunque dopo l'inizio lavori;
- l'erogazione delle successive rate di contributo ha luogo sulla
base di certificazioni del Comune progressivamente attestanti, con
cadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori,
nonche' l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del
servizio;
- in caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione,
l'erogazione delle rate di contributo puo' essere sospesa procedendo,
se del caso, al recupero dei contributi gia' erogati maggiorati dei
relativi interessi;
- in caso di definitiva mancata certificazione, si provvede alla
revoca dei contributi e, in ogni caso, al recupero di quelli gia'
erogati maggiorati dei relativi interessi;
h) di dare atto che l'onere afferente all'assegnazione di cui
all'oggetto, ammontante a Lire 2.654.234.480 (pari ad Euro
1.370.797,71) trova copertura finanziaria nel Capitolo 45545
"Interventi urgenti per gli investimenti di cui agli artt. 3 e 6
della Legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi (art. 12,
Legge 24 dicembre 1993, n. 537)" del Bilancio per l'esercizio
finanziario 1999 e nel corrispondente capitolo degli esercizi
successivi, secondo le rate di scadenza che si andranno a definire
nel rispetto del disposto di cui ai punti f) e g).
La presente deliberazione sara' pubblicata integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.