REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 1431

Definizione dei criteri e delle modalita' per l'attribuzione ai Comuni delle risorse destinate all'attivazione degli Sportelli Unici per le attivita' produttive e relativo riparto. Variazione di bilancio *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riordino del sistema           
regionale e locale" ed in particolare il Capo VI;                               
ritenuto di dover procedere, ai sensi del comma 6 dell'art. 70 della            
citata L.R. 3/99, alla definizione dei criteri e delle modalita' di             
attribuzione delle risorse finanziarie destinate a dare attuazione              
alle previsioni del citato articolo 70 di legge;                                
considerato che gli utenti dello sportello unico sono le imprese                
localizzate sul territorio di competenza di ciascuno sportello unico            
per le attivita' produttive;                                                    
ritenuto di dover impiegare, per individuare il numero delle imprese            
presenti sul territorio dei comuni, l'elenco fornito dal CERVED                 
relativo al secondo semestre del 1998, in quanto si tratta della                
fonte informativa piu' completa e aggiornata di cui si possa disporre           
al momento dell'assunzione del presente atto;                                   
considerato che alle Province, ai sensi dell'art. 50, comma 3,                  
lettera b) della citata L.R. 3/99 compete la promozione e il                    
coordinamento della rete degli sportelli unici per le attivita'                 
produttive di cui al DLgs 112/98 e al DPR 447/98;                               
ritenuto:                                                                       
- di dover procedere al riparto delle risorse finanziarie attribuendo           
a ciascun Comune una somma proporzionale al numero delle imprese                
presenti sul territorio di competenza,  secondo gli importi e le                
percentuali individuate per ciascun Comune nell'Allegato A, parte               
integrante della presente deliberazione;                                        
- di dover stabilire che le Province, in applicazione delle                     
richiamate funzioni di promozione e coordinamento della rete degli              
sportelli unici per le attivita' produttive, provvedano a promuovere,           
coordinare, definire e recepire con un apposito programma provinciale           
i progetti dei Comuni dei rispettivi territori relativi alla                    
realizzazione di reti informatizzate a scala provinciale e/o tra                
Amministrazioni comunali e con altre amministrazioni per la gestione            
delle procedure  degli sportelli unici oppure alla realizzazione di             
sportelli unici in forma associata mediante intese e/o accordi                  
formalizzati tra Comuni, o anche, in intesa tra Provincia e Comune              
interessato, progetti di realizzazione di sportelli unici da parte di           
singoli Comuni, particolarmente significativi per la dimensione di              
utenza interessata, utenza che assommi ad almeno 2.000 imprese;                 
- di stabilire che il programma provinciale di cui al capoverso                 
precedente sia trasmesso alla  Direzione generale Attivita'                     
produttive della Regione entro il 31 ottobre 1999 per la valutazione            
di conformita' con gli obiettivi e le condizioni di cui al capoverso            
precedente;                                                                     
- di poter consentire ai Comuni beneficiari delle provvidenze  del              
presente atto di contribuire con le medesime  a finanziare anche le             
spese sostenute e da sostenersi  da parte delle Amministrazioni                 
provinciali nell'esercizio delle funzioni di promozione e                       
coordinamento della rete degli sportelli unici, nonche' le spese                
sostenute e da sostenersi da parte delle amministrazioni  periferiche           
dello Stato e dalle altre amministrazioni  locali coinvolte nei                 
procedimenti amministrativi  di competenza dello sportello unico;               
- di dover fissare entro il 30 aprile 2000 il termine per la                    
presentazione del rendiconto delle spese effettivamente  sostenute da           
parte di ciascun Comune, consistente nell'elenco dettagliato delle              
stesse debitamente vistato dal Responsabile del Servizio Ragioneria;            
- di costituire, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/84, cosi' come             
successivamente modificato dall'art. 15 della L.R. 2/97, un Comitato            
di monitoraggio della realizzazione  degli sportelli unici composto             
da un dirigente dell'Assessorato Attivita' produttive, un                       
rappresentante del Comitato regionale di controllo, un rappresentante           
del Servizio Sistemi informativi per la comunicazione pubblica, un              
rappresentante per ciascuna Associazione imprenditoriale                        
dell'Industria, del Commercio, della Cooperazione e dell'Artigianato,           
nonche' un rappresentante  per ciascuna delle organizzazioni                    
sindacali maggiormente rappresentative;                                         
dato atto:                                                                      
- che detto Comitato di monitoraggio avra' il compito di presentare             
all'Assessore alle Attivita' produttive un rapporto periodico                   
sull'andamento della realizzazione degli sportelli unici;                       
- che alla nomina dei componenti e alla definizione delle procedure             
operative, nonche' alla indicazione della durata delle attivita' del            
Comitato provvedera' con propria determinazione il Direttore generale           
 alle Attivita' produttive;                                                     
visto l'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6 di approvazione del             
Bilancio di previsione della  Regione Emilia-Romagna per l'anno                 
finanziario 1999-2001, che autorizza la Giunta regionale a provvedere           
con proprie deliberazioni alle variazioni di bilancio, qualora sia              
stato previsto apposito specifico accantonamento nell'ambito dei                
fondi globali per le leggi settoriali di spesa gia' approvate e alla            
dotazione di capitoli di spesa;                                                 
atteso che la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione               
degli interventi di cui all'art. 70 della L.R. 3/99 trova la propria            
copertura finanziaria nell'ambito del Capitolo 86350, alla voce n. 18           
dell'elenco n. 2 "Spese correnti di sviluppo" allegato alla legge               
regionale di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio            
1999;                                                                           
ritenuto:                                                                       
- di dover provvedere alle necessarie variazioni di bilancio;                   
- di dare atto che alla concessione, all'impegno di spesa sul                   
Capitolo 21030 e alla liquidazione dei contributi provvedera' sulla             
base dei programmi presentati dalle Provincie nel rispetto di quanto            
sopra indicato e dei limiti degli importi previsti nell'Allegato A              
con propri atti formali, entro il corrente  esercizio finanziario il            
Direttore generale alle Attivita' produttive, ricorrendo le                     
condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R.           
40/94 ed in attuazione della delibera della Giunta  regionale                   
2541/95;                                                                        
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso del Direttore generale alle                    
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla                      
regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente provvedimento,             
ai sensi della Legge 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione              
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal                   
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani           
nonche' della Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e                   
Bilancio dott.ssa Amina Curti in relazione alla variazione di                   
bilancio di cui al presente atto, reso ai sensi del medesimo articolo           
di legge, della succitata deliberazione e della determinazione del              
Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali n. 7350 del                
26/9/1996;                                                                      
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario           
in corso le seguenti variazioni:                                                
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA                                                 
Variazione in diminuzione                                                       
Cap. 86350 - Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da                      
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, spese             
correnti di sviluppo (elenco n. 2, voce n. 18, annesso alla presente            
legge)                                                                          
Stanziamento di competenza  Lire 4.000.000.000                                  
(Euro 2.065.827,60)                                                             
Stanziamento di cassa  Lire 4.000.000.000                                       
(Euro 2.065.827,60)                                                             
Variazione in aumento                                                           
Cap. 21030 - Contributi a Comuni singoli o associati per istituzione            
dello Sportello Unico per le attivita' produttive (art. 70, comma 6,            
L.R. 21/4/1999, n. 3) (CNI)                                                     
Stanziamento di competenza  Lire 4.000.000.000                                  
(Euro 2.065.827,60)                                                             
Stanziamento di cassa  Lire 4.000.000.000                                       
(Euro 2.065.827,60)                                                             
2) di approvare, per i motivi esposti in narrativa che si intendono             
integralmente richiamati, il riparto delle risorse finanziarie                  
attribuendo a ciascun Comune una somma proporzionale al numero delle            
imprese presenti sul territorio di competenza, secondo gli importi e            
le percentuali individuate per ciascun Comune nell'allegato A, parte            
integrante della presente deliberazione;                                        
3) di:                                                                          
a) stabilire che le Province, in applicazione delle richiamate                  
funzioni di promozione e coordinamento della rete degli sportelli               
unici per le attivita' produttive, provvedano a promuovere,                     
coordinare, definire e recepire con un apposito programma provinciale           
i progetti dei Comuni dei rispettivi territori relativi alla                    
realizzazione di reti informatizzate a scala provinciale e/o tra                
Amministrazioni comunali e con altre amministrazioni per la gestione            
delle procedure degli sportelli unici oppure alla realizzazione di              
sportelli unici in forma associata mediante intese e/o accordi                  
formalizzati tra comuni, o anche, in intesa tra Provincia e Comune              
interessato, progetti di realizzazione di sportelli unici da parte di           
singoli Comuni, particolarmente significativi per la dimensione di              
utenza interessata, utenza che assommi ad almeno 2.000 imprese;                 
b) stabilire che l'Amministrazione regionale esamina ed approva i               
programmi presentati dalle Province in relazione agli obiettivi e               
delle condizioni previste al precedente punto a) e eventualmente                
provvede a promuovere, di concerto con le Amministrazioni                       
provinciali, il completamento di quei programmi che risultassero                
incompleti sotto il profilo della copertura territoriale del servizio           
reso dagli sportelli unici;                                                     
c) consentire ai Comuni beneficiari delle provvidenze del presente              
atto di contribuire con le medesime a finanziare le spese sostenute             
dalle Amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni di              
promozione e coordinamento della rete degli sportelli unici, nonche'            
le spese sostenute dalle Amministrazioni periferiche dello Stato e              
dalle altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi           
di competenza dello sportello unico;                                            
4) di stabilire che il programma provinciale di cui al capoverso                
precedente sia trasmesso alla Direzione generale Attivita' produttive           
della Regione entro il 31 ottobre 1999;                                         
5) di dare atto che alla concessione, all'impegno di spesa sul                  
Capitolo 21030 e alla liquidazione dei contributi provvedera' sulla             
base dei programmi presentati dalle Province, nel rispetto di quanto            
sopra indicato e nei limiti degli importi previsti nell'allegato A,             
ricorrendo i presupposti previsti dalla L.R. 31/77 cosi' come                   
modificata dalla L.R. 40/94 ed in attuazione della delibera di Giunta           
regionale 2541/95, con propri atti formali, entro il corrente                   
esercizio finanziario il Direttore generale alle Attivita' produttive           
al verificarsi della condizione di cui al precedente punto 4);                  
6) di fissare nel 30 aprile 2000 il termine per la presentazione del            
rendiconto delle spese effettivamente sostenute mediante elenco                 
dettagliato delle spese  sostenute debitamente vistato dal                      
responsabile del settore competente di ciascun Comune, pena la revoca           
e la conseguente restituzione del contributo concesso con la presente           
deliberazione e la restituzione del contributo assegnato;                       
7) di costituire, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/84, cosi' come            
successivamente modificato dall'art. 15 della L.R. 2/97, un Comitato            
di monitoraggio della realizzazione  degli sportelli unici composto             
da un dirigente  dell'Assessorato Attivita' produttive, un                      
rappresentante del Comitato regionale di controllo,  un                         
rappresentante del Servizio Sistemi informativi per la comunicazione            
pubblica, un rappresentante per ciascuna Associazione imprenditoriale           
dell'Industria,  del Commercio, della Cooperazione e                            
dell'Artigianato, nonche' un rappresentante per ciascuna delle                  
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;                          
8) di dare atto:                                                                
- che detto Comitato di monitoraggio avra' il compito di presentare             
all'Assessore alle Attivita' produttive  un rapporto periodico sulla            
realizzazione degli sportelli unici;                                            
- che alla nomina dei componenti e alla definizione delle procedure             
operative, nonche' alla indicazione della durata delle attivita' del            
Comitato provvedera' con propria determinazione il Direttore generale           
alle Attivita' produttive;                                                      
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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