REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 2 settembre 1999, n. 7603

DPR 915/82 - Azienda speciale GEAT con sede in Riccione (RN), Via Bergamo n. 5 - Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi. Delibera della Giunta regionale n. 1077 del 30 marzo 1993 e successive modificazioni e proroghe. Decadenza autorizzazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Premesso:                                                                       
- che il DPR 10 settembre 1982, n. 915, recante norme sullo                     
smaltimento dei rifiuti, all'art. 6, lett. d) attribuisce alla                  
competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione ad enti o              
imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali              
prodotti da terzi, delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni             
di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, delle autorizzazioni               
alla installazione e gestione delle discariche e degli impianti di              
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai             
sensi dell'art. 6, lett. c);                                                    
- che l'art. 16 del medesimo DPR prevede che ogni fase dello                    
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata ed             
in particolare sono previste le autorizzazioni per la raccolta ed il            
trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio            
definitivo in discarica controllata;                                            
- che la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato                          
interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915           
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253             
del 13 settembre 1984) e successive modificazioni ed integrazioni               
detta le disposizioni per la prima applicazione delle norme in tema             
di smaltimento dei rifiuti ed in particolare ai punti 2, 3, 5.1.1 e             
5.3.4 reca disposizioni riguardanti il trasporto di rifiuti tossici e           
nocivi;                                                                         
vista la deliberazione n. 1077 del 30 marzo 1993 e successive                   
modifiche e proroghe con la quale la Giunta regionale ha autorizzato            
l'Azienda speciale GEAT con sede in Riccione (RN) ad esercitare                 
l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi                 
prodotti da terzi fino all'1/7/1999;                                            
rilevato che con decreto 21 giugno 1991, n. 324 del Ministro                    
dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del                    
Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Sanita',                     
dell'Interno, sono state regolamentate le modalita' organizzative e             
di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi            
di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con              
decreto 26 luglio 1993, n. 392;                                                 
considerato che per le imprese esercenti l'attivita' di raccolta e              
trasporto di rifiuti l'iscrizione all'Albo stesso e' sostitutiva                
dell'autorizzazione;                                                            
visto che l'azienda medesima non ha inoltrato nessuna domanda di                
proroga dell'autorizzazione sopracitata 1077/93 e successive                    
modifiche e proroghe e non ha comunicato la sua avvenuta iscrizione             
all'Albo nazionale Gestori rifiuti - Sezione regionale;                         
dato atto che il medesimo Albo, su richiesta scritta dello scrivente            
Servizio, ha comunicato con lettera prot.  n.13279/AMB del 22 giugno            
1999 di aver iscritto con n. BO/520 l'Azienda speciale GEAT titolare            
dell'autorizzazione Giunta regionale 1077/93 soprarichiamata;                   
rilevato:                                                                       
- che la direttiva regionale di cui alla delibera n. 6193 del 9                 
dicembre 1986 "Modalita' di presentazione e determinazione                      
dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per il rilascio                
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici           
e nocivi (art. 19, L.R. 27 gennaio 1986 n. 6)" all'Allegato A, punti            
7a) e 7b) prevede che la durata della garanzia finanziaria deve                 
essere pari alla durata dell'autorizzazione e che decorso tale                  
periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni;                    
- che il Ministero dell'Ambiente ha accettato la fidejussione in data           
9/5/1997 con prot. n. 6310/ARS/DI/VDA/ALBO/FJ e pertanto da questa              
data l'azienda e' iscritta regolarmente e puo' svolgere la sua                  
attivita';                                                                      
- che si sono venute a verificare le condizioni per la pronuncia                
della decadenza dell'autorizzazione;dato atto altresi' che essendo              
gia' decorsi i due anni necessari allo svincolo della garanzia                  
finanziaria prestata a questa Amministrazione di cui al documento n.            
3362/64/01 del 22 aprile 1988 rilasciato da AMNU di Riccione e                  
successive modifiche del 3 febbraio 1993, 2 giugno 1993 e del 17                
settembre 1996 per proroghe scadenza e variazione titolarita' da AMNU           
a GEAT, detto svincolo potra' avvenire previo accertamento e rilascio           
del nulla osta dell'autorita' preposta al controllo;                            
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato nella Gazzetta                  
Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 38 del 15 febbraio 1997 e                  
successiva integrazione;                                                        
visto il DPR 10 settembre 1982, n. 915;                                         
vista la deliberazione del Comitato interministeriale pubblicata                
nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253 del 13                  
settembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                           
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 aprile              
1996, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione degli atti di              
gestione di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione                
generale Ambiente;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile                       
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,              
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica             
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della            
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                                   
dato atto della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi               
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41,                   
determina:                                                                      
a) di dichiarare decaduta dal 10 maggio 1997 la Azienda speciale GEAT           
con sede in Riccione (RN), Via Bergamo n. 5, dall'autorizzazione                
all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi               
prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta regionale n. 1077             
del 30 marzo 1993 e successive modifiche e proroghe e che pertanto              
dalla data del 10 maggio 1997 sono gia' decorsi i due anni di cui in            
premessa per procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;                
b) di comunicare tempestivamente alla azienda interessata, le                   
decisioni assunte con la presente determinazione;                               
c) di comunicare tempestivamente all'Amministrazione provinciale di             
Rimini, le decisioni assunte con la presente determinazione;                    
d) di dare incarico all'Amministrazione provinciale, in qualita' di             
autorita' preposta al controllo di verificare tempestivamente se                
sussistano le condizioni per lo svincolo della garanzia finanziaria             
di cui alla precedente lettera a).                                              
La presente determinazione verra' pubblicata integralmente nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Sergio Garagnani                                                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina