REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 12
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono
considerati idonei il centro di premoltiplicazione ed i centri di
moltiplicazione, nonche' le relative strutture produttive,
riconosciuti ed approvati a norma del Regolamento regionale 28 giugno
1984, n. 36.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
Il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36 e' citato alla nota 2)
al Titolo.