REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 11
Oneri a carico degli utenti
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' stabilire
l'onere a carico degli utenti al fine di contribuire alla copertura
finanziaria dei costi che il processo di certificazione richiede.
2. L'onere e' commisurato alle superfici investite a vivaio, al
numero delle piante prodotte nonche' alla tipologia delle specie
coltivate.