REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36

          Art. 9                                                                
Vivai                                                                           
1. Per la costituzione dei vivai certificabili, il legale                       
rappresentante della ditta interessata regolarmente autorizzata ai              
sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, deve inoltrare la richiesta             
alla struttura fitosanitaria regionale corredata della documentazione           
prevista nei relativi disciplinari di produzione.                               
2. I vivai debbono essere costituiti utilizzando esclusivamente                 
materiale certificato proveniente dai centri di moltiplicazione                 
riconosciuti dalla struttura fitosanitaria regionale, fatta salva               
diversa disposizione contemplata nei disciplinari di produzione.                
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 e' citata alla nota 1) al Titolo.                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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