REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 9
Vivai
1. Per la costituzione dei vivai certificabili, il legale
rappresentante della ditta interessata regolarmente autorizzata ai
sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, deve inoltrare la richiesta
alla struttura fitosanitaria regionale corredata della documentazione
prevista nei relativi disciplinari di produzione.
2. I vivai debbono essere costituiti utilizzando esclusivamente
materiale certificato proveniente dai centri di moltiplicazione
riconosciuti dalla struttura fitosanitaria regionale, fatta salva
diversa disposizione contemplata nei disciplinari di produzione.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
La L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 e' citata alla nota 1) al Titolo.