REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36

          Art. 6                                                                
Centri di premoltiplicazione                                                    
1. Per le specie per le quali e' istituita la certificazione                    
regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con            
atto del Direttore generale Agricoltura, i centri di                            
premoltiplicazione per i materiali di base o e'lite.                            
2. I centri di premoltiplicazione istituiti a norma del comma 1                 
devono:                                                                         
a) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate,                  
secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale;               
b) conformare la propria attivita' alle disposizioni contenute nei              
relativi disciplinari di produzione.                                            
3. I centri di premoltiplicazione devono rifornirsi di materiale di             
prebase o supere'lite presso i centri di conservazione di cui                   
all'articolo 5.                                                                 
4. Le operazioni di premoltiplicazione sono subordinate                         
all'autorizzazione scritta dei costitutori o degli aventi diritto.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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