REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 6
Centri di premoltiplicazione
1. Per le specie per le quali e' istituita la certificazione
regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con
atto del Direttore generale Agricoltura, i centri di
premoltiplicazione per i materiali di base o e'lite.
2. I centri di premoltiplicazione istituiti a norma del comma 1
devono:
a) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate,
secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale;
b) conformare la propria attivita' alle disposizioni contenute nei
relativi disciplinari di produzione.
3. I centri di premoltiplicazione devono rifornirsi di materiale di
prebase o supere'lite presso i centri di conservazione di cui
all'articolo 5.
4. Le operazioni di premoltiplicazione sono subordinate
all'autorizzazione scritta dei costitutori o degli aventi diritto.