REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
il seguente regolamento:                                                        
INDICE                                                                          
          Art.  1 - Oggetto e finalita'                                         
          Art.  2 - Definizioni                                                 
          Art.  3 - Schema della certificazione                                 
          Art.  4 - Funzioni della struttura fitosanitaria regionale            
          Art.  5 - Centri di conservazione                                     
          Art.  6 - Centri di premoltiplicazione                                
          Art.  7 - Centri di moltiplicazione                                   
          Art.  8 - Campi di piante madri                                       
          Art.  9 - Vivai                                                       
          Art.  10 - Etichettatura                                              
          Art.  11 - Oneri a carico degli utenti                                
          Art.  12 - Disposizioni transitorie                                   
          Art.  13 - Disposizioni finali                                        
          Art.  14 - Abrogazioni                                                
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita'                                                             
1. Allo scopo di offrire le massime garanzie genetiche e sanitarie,             
e' istituita, ai sensi del comma 1, dell'art. 7, della L.R. 19                  
gennaio 1998, n. 3, la certificazione di controllo volontario per               
specie vegetali interessanti il settore vivaistico.                             
2. Le funzioni di certificazione di controllo volontario, genetico e            
sanitario, di cui al successivo art. 4, sono esercitate dalla                   
struttura regionale competente in materia fitosanitaria nel seguito             
del presente regolamento denominata "struttura fitosanitaria                    
regionale".                                                                     
3. L'attivita' di certificazione si svolge nell'ambito delle linee              
programmatiche regionali di settore ed in conformita' alle                      
disposizioni nazionali e comunitarie.                                           
NOTE AL TITOLO                                                                  
1) Il testo dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, concernente           
Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei                  
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della              
L.R. 28 luglio 1982, n. 34, e' il seguente:                                     
"Art. 7 - Certificazione di controllo volontario                                
1. La Regione con apposito regolamento istituisce entro 18 mesi                 
dall'entrata in vigore della presente legge una certificazione di               
controllo volontario genetico e sanitario per singole specie                    
interessanti il settore vivaistico.                                             
2. L'elenco delle specie e' fissato con deliberazione della Giunta              
regionale.".                                                                    
2) Il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36 concerneva                    
Istituzione della certificazione di controllo volontario, genetico e            
sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico.                       
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 e'            
riportato alla nota 1) al Titolo.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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