REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento:
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalita'
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Schema della certificazione
Art. 4 - Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
Art. 5 - Centri di conservazione
Art. 6 - Centri di premoltiplicazione
Art. 7 - Centri di moltiplicazione
Art. 8 - Campi di piante madri
Art. 9 - Vivai
Art. 10 - Etichettatura
Art. 11 - Oneri a carico degli utenti
Art. 12 - Disposizioni transitorie
Art. 13 - Disposizioni finali
Art. 14 - Abrogazioni
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Allo scopo di offrire le massime garanzie genetiche e sanitarie,
e' istituita, ai sensi del comma 1, dell'art. 7, della L.R. 19
gennaio 1998, n. 3, la certificazione di controllo volontario per
specie vegetali interessanti il settore vivaistico.
2. Le funzioni di certificazione di controllo volontario, genetico e
sanitario, di cui al successivo art. 4, sono esercitate dalla
struttura regionale competente in materia fitosanitaria nel seguito
del presente regolamento denominata "struttura fitosanitaria
regionale".
3. L'attivita' di certificazione si svolge nell'ambito delle linee
programmatiche regionali di settore ed in conformita' alle
disposizioni nazionali e comunitarie.
NOTE AL TITOLO
1) Il testo dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, concernente
Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della
L.R. 28 luglio 1982, n. 34, e' il seguente:
"Art. 7 - Certificazione di controllo volontario
1. La Regione con apposito regolamento istituisce entro 18 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge una certificazione di
controllo volontario genetico e sanitario per singole specie
interessanti il settore vivaistico.
2. L'elenco delle specie e' fissato con deliberazione della Giunta
regionale.".
2) Il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36 concerneva
Istituzione della certificazione di controllo volontario, genetico e
sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 e'
riportato alla nota 1) al Titolo.