REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO VI                                                                    
Norme finanziarie transitorie finali                                            
          Art. 28                                                               
Abrogazione di norme                                                            
1. E' abrogato l'articolo 19 della L.R. 12 luglio 1994,  n.27.                  
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 6 settembre 1999  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 28                                                                
Comma unico                                                                     
1) Il testo dell'art. 19 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27 concernente           
Disciplina dello smaltimento dei rifiuti era il seguente:                       
"Art. 19 - Osservatorio dei rifiuti                                             
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione e sullo               
smaltimento dei rifiuti nonche' sull'impiego dei residui                        
recuperabili.                                                                   
2. L'Osservatorio regionale, in base a quanto previsto dall'art. 3,             
comma 6 della Legge 9 novembre 1988, n. 475, si avvale                          
prevalentemente delle informazioni fornite dal Catasto dei rifiuti,             
dai registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del DPR 10                  
settembre 1982, n. 915 e all'art. 3, comma 5 della Legge n. 475 del             
1988. A tal fine le Province, in qualita' di enti preposti al                   
controllo, sono tenute a fornire all'Osservatorio tutte le                      
informazioni che verranno richieste.                                            
3. L'Osservatorio assicura la divulgazione dei dati sulla produzione,           
raccolta e smaltimento dei rifiuti e sull'impiego dei residui                   
recuperabili, mediante la pubblicazione di bollettini periodici e la            
compilazione di una relazione annuale.                                          
4. La Regione con proprio atto definisce le modalita' di                        
funzionamento, la struttura organizzativa e l'organico                          
dell'Osservatorio.".                                                            
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge, d'iniziativa:                                                
- della Giunta regionale: deliberazione n. 2770 del 12 novembre 1996;           
oggetto consiliare n. 1755 (VI legislatura);                                    
- dei consiglieri Dragotto, Leoni e Bertolini, presentato in data 16            
dicembre 1996; oggetto consiliare n. 1823 (VI legislatura);                     
- dei consiglieri Bignami, Balboni, Molinari e Tassi, presentato in             
data 9 maggio 1997; oggetto consiliare n. 2313 (VI legislatura); con            
richiesta di dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio                
regionale nella seduta del 14 maggio 1997.                                      
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione rispettivamente, nel n. 159 in data 17 dicembre 1996, nel n.            
164 in data 9 gennaio 1997 e nel n. 180 in data 27 maggio 1997;                 
- assegnati alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente", in sede referente e in sede consultiva alla Commissione              
consiliare "Bilancio e Programmazione".                                         
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.5 del 9           
luglio 1999, con richiesta di relazione orale in aula del consigliere           
Gilli;                                                                          
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28            
luglio 1999, atto n. 182/99;                                                    
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1289/4.1.1/C.G. del           
31 agosto 1999.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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