LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO VI
Norme finanziarie transitorie finali
Art. 27
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 20 la Regione
fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte
spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti
necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a
norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
NOTA ALL'ART. 27
Comma unico
1) Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.
31 recante Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.".