REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO VI                                                                    
Norme finanziarie transitorie finali                                            
          Art. 27                                                               
Norme finanziarie                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 20 la Regione           
fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte               
spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti             
necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a            
norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio           
1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.                          
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma unico                                                                     
1) Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.           
31 recante Norme per la disciplina della contabilita' della Regione             
Emilia-Romagna e' il seguente:                                                  
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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