LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO V
Qualita' dei servizi
e forme di garanzia per i consumatori
Art. 23
Carta del servizio pubblico
1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei
Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, gli schemi di
riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi
idrici e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione
degli standard dei singoli servizi, nonche' dei diritti e degli
obblighi degli utenti, sulla base della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del DL 12 maggio 1995, n.
163, convertito nella Legge 11 luglio 1995, n. 273, nonche' degli
indirizzi emanati dall'Autorita'.
2. Per i servizi idrici la convenzione tipo, adottata dalla Regione
ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della Legge n.36 del 1994, prevede
l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta di servizio
pubblico.
NOTA ALL'ART. 23
Primo comma
1) Il testo dell'art. 2 del DL 12 maggio 1995, n. 163 concernente
Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
Amministrazioni e' il seguente:
"Art. 2 - Qualita' dei servizi pubblici
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati
schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici,
predisposte, d'intesa con le Amministrazioni interessate, dal
Dipartimento della Funzione pubblica per i settori individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettere b), e), f), della Legge 23 agosto
1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del
"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la Funzione
pubblica.
2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi
giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1,
adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei
principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di
riferimento, dandone adeguata pubblicita' agli utenti e comunicazione
al Dipartimento della Funzione pubblica.".
2) La Legge 11 luglio 1995, n. 273 reca Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti
per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il
miglioramento dell'efficienza delle pubbliche Amministrazioni.
Secondo comma
3) Il testo del primo comma dell'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994,
n. 36 concernente Disposizioni in materia di risorse idriche e'
riportato nella nota 3) all'art. 10.