LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO V
Qualita' dei servizi
e forme di garanzia per i consumatori
Art. 22
Osservatorio regionale sui servizi idrici
e di gestione dei rifiuti urbani
1. Per assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni
degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi
idrici e di gestione dei rifiuti urbani e sul loro funzionamento, e'
istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione
dei rifiuti urbani di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio opera alle dipendenze funzionali dell'Autorita' di
cui all'art. 20; su indicazione e richiesta svolge funzioni di
raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi
concernenti i servizi avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della L.R. 19 aprile
1995, n.44. In ogni caso effettua:
a) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di
contratto per l'esercizio dei servizi;
c) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di
organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei
servizi e degli impianti;
d) attivita' di analisi dei livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) attivita' di analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai
soggetti gestori del servizio;
f) attivita' di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di
investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
3. L'Osservatorio e' autorizzato, ai sensi della Legge 31 dicembre
1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, a trattare, anche
con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la
loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti
pubblici e privati.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche in via
informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni
effettuate.
5. Le Agenzie e i soggetti gestori dei servizi idrici e di gestione
dei rifiuti urbani trasmettono periodicamente all'Osservatorio i dati
e le informazioni di cui al comma 2.
6. La Regione, con proprio atto definisce le modalita' di
funzionamento e la struttura organizzativa dell'Osservatorio.
NOTA ALL'ART. 22
Secondo comma
1) La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 concerne Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.