LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO IV
Organizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani
Art. 19
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani
1. I Comuni esprimono il parere sul piano provinciale per la gestione
dei rifiuti, previsto al comma 4 dell'art. 128 della L.R. n. 3 del
1999, in sede di Agenzia.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del DLgs n. 22 del
1997, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi
accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la
gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale
ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito
per i servizi pubblici di cui alla presente legge.
NOTE ALL'ART. 19
Primo comma
1) Il testo dell'art. 128 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante
Riforma del sistema regionale e locale e' riportato nella nota 1)
all'art. 15.
Secondo comma
2) Il testo dell'art. 23 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 concernente
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio e' riportato nella nota 6) all'art. 1.
3) Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:
"Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5."