LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO IV
Organizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani
Art. 18
Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a)
del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo
normalizzato stabilito con DPR 27 aprile 1999, n.158 determina la
tariffa di riferimento del servizio da applicarsi in costanza della
convenzione prevista dallo stesso articolo.
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'art. 49 del DLgs
n.22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del servizio
ivi compresi quelli per lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di
eventuali soggetti terzi. Il gestore del servizio concorda con questi
ultimi il prezzo dello smaltimento.
NOTE ALL'ART. 18
Primo comma
1) Il DPR 27 aprile 1999, n. 158 reca Regolamento recante norme per
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Ecologia
Secondo comma
2) Il testo dell'art. 49 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 concernente
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio e' il seguente:
"Art. 49 - Istituzione della tariffa
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla Sezione II dal
Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale,
approvato con RD 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito
dall'articolo 21 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, ed al Capo III
del DLgs 15 novembre 1993, n. 507, e' soppresso a decorrere dall'1
gennaio 2000.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade
ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni
mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi
oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
5. Il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di
riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la
graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il
graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni.
6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e
territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel
tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del
presente decreto.
8. La tariffa e' determinata dagli Enti locali, anche in relazione al
piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per
le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni
umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei
produttori e degli utilizzatori. E' altresi assicurata la gradualita'
degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita'
del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli
investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa' e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa' e' applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere
effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo
secondo le disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e del DPR
28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema
tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui
all'articolo 19 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504.