REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO IV                                                                    
Organizzazione del servizio di gestione                                         
dei rifiuti solidi urbani                                                       
          Art. 18                                                               
Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani                          
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a)              
del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo                       
normalizzato stabilito con DPR 27 aprile 1999,  n.158 determina la              
tariffa di riferimento del servizio da applicarsi in costanza della             
convenzione prevista dallo stesso articolo.                                     
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'art. 49 del DLgs               
n.22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del servizio            
ivi compresi quelli per lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di           
eventuali soggetti terzi. Il gestore del servizio concorda con questi           
ultimi il prezzo dello smaltimento.                                             
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Primo comma                                                                     
1) Il DPR 27 aprile 1999, n. 158 reca Regolamento recante norme per             
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del             
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Ecologia                     
Secondo comma                                                                   
2) Il testo dell'art. 49 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 concernente            
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui               
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di                 
imballaggio e' il seguente:                                                     
"Art. 49 - Istituzione della tariffa                                            
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla Sezione II dal           
Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale,                 
approvato con RD 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito                    
dall'articolo 21 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, ed al Capo III              
del DLgs 15 novembre 1993, n. 507, e' soppresso a decorrere dall'1              
gennaio 2000.                                                                   
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e            
dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade             
ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni           
mediante l'istituzione di una tariffa.                                          
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi            
oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti           
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,           
esistenti nelle zone del territorio comunale.                                   
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle            
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare           
agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una            
quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio               
fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia                   
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di                
esercizio.                                                                      
5. Il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro                        
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la                     
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato            
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di                
riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la               
graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il             
graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del                  
servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni.                    
6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e                
territoriali.                                                                   
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la                         
determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel               
tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del                 
presente decreto.                                                               
8. La tariffa e' determinata dagli Enti locali, anche in relazione al           
piano finanziario degli interventi relativi al servizio.                        
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della              
convenzione e del relativo disciplinare.                                        
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per            
le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni             
umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta                       
differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei                 
produttori e degli utilizzatori. E' altresi assicurata la gradualita'           
degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.            
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto               
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita'           
del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.                     
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli                     
investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini                  
dell'organizzazione del servizio.                                               
13. La tariffa' e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.              
14. Sulla tariffa' e' applicato un coefficiente di riduzione                    
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore            
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata           
dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.           
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere              
effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo           
secondo le disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e del DPR             
28 gennaio 1988, n. 43.                                                         
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema                    
tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.                           
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui                 
all'articolo 19 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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