LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO II
Forme di cooperazione
Art. 8
Finanziamento delle Agenzie di ambito
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti
locali, ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge n. 142 del 1990;
essi vi provvedono in via ordinaria con la quota del canone di
concessione di reti o impianti di loro proprieta' concessi in uso al
gestore dei servizi pubblici.
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti
locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione
di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del
consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.
3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di
garantire l'avvio dell'attivita', la Regione assicura alle Agenzie un
contributo finanziario che sara' restituito, a partire dal secondo
anno dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della
erogazione.
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o
finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la
realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento
relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla
presente legge.
NOTE ALL'ART. 8
Primo comma
1) Il testo dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
concernente Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:
"Art. 24 - Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie
di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i Comuni e le Province, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.".
2) Il testo dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
concernente Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:
"Art. 25 - Consorzi
1. I Comuni e le Province, per la gestione associata di uno o piu'
servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
Enti pubblici, ivi comprese le Comunita' Montane, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente
allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto
dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del
comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti
aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi
consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del
consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi Comuni e Province non puo' essere costituito piu'
di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo'
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l'attuazione alle leggi regionali.
7-bis. Ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza
economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei
servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto
attiene alla finanza, alla contabilita' ed al regime fiscale, le
norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si
applicano le norme dettate per gli Enti locali.".