REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO II                                                                    
Forme di cooperazione                                                           
          Art. 8                                                                
Finanziamento delle Agenzie di ambito                                           
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti             
locali, ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge n. 142 del 1990;            
essi vi provvedono in via ordinaria con la quota del canone di                  
concessione di reti o impianti di loro proprieta' concessi in uso al            
gestore dei servizi pubblici.                                                   
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti           
locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione           
di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del                
consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.                              
3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di              
garantire l'avvio dell'attivita', la Regione assicura alle Agenzie un           
contributo finanziario che sara' restituito, a partire dal secondo              
anno dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della                 
erogazione.                                                                     
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o               
finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la                 
realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento             
relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla                   
presente legge.                                                                 
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Primo comma                                                                     
1) Il testo dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142                      
concernente Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:                  
"Art. 24 - Convenzioni                                                          
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi                    
determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro                  
apposite convenzioni.                                                           
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di               
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i            
reciproci obblighi e garanzie.                                                  
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o              
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie           
di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione                   
obbligatoria fra i Comuni e le Province, previa statuizione di un               
disciplinare-tipo.".                                                            
2) Il testo dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142                      
concernente Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:                  
"Art. 25 - Consorzi                                                             
1. I Comuni e le Province, per la gestione associata di uno o piu'              
servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio               
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo           
23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri               
Enti pubblici, ivi comprese le Comunita' Montane, quando siano a cio'           
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.                         
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta            
dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente            
allo statuto del consorzio.                                                     
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le               
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto              
dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del             
comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti                
aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve                
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi             
consortili.                                                                     
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i                
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti            
legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del                 
consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella             
persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno             
con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla             
convenzione e dallo statuto.                                                    
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva              
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.                                   
6. Tra gli stessi Comuni e Province non puo' essere costituito piu'             
di un consorzio.                                                                
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo'           
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di            
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda                      
l'attuazione alle leggi regionali.                                              
7-bis. Ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza                    
economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei             
servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto             
attiene alla finanza, alla contabilita' ed al regime fiscale, le                
norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si                  
applicano le norme dettate per gli Enti locali.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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