LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO II
Forme di cooperazione
Art. 7
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attivita' l'Agenzia
si dota di una apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze
del direttore. Puo' inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti
locali associati messi eventualmente a disposizione tramite
convenzione.
2. La convenzione costitutiva definisce le modalita' e le condizioni
per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
3. Il direttore e il personale direttivo e tecnico possono altresi'
essere assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato
secondo modalita' e condizioni previste dallo statuto e nel rispetto
della legislazione vigente.
4. Il direttore e' nominato sulla base delle disposizioni di cui
all'art. 51 della Legge n. 142 del 1990. Fino alla nomina del
direttore, le relative funzioni sono affidate in via temporanea dal
Presidente dell'Agenzia a un dirigente degli Enti locali rientranti
nell'ambito territoriale ottimale.
5. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del
pareggio tra entrate e spese.