REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 1398

Assegnazione e concessione a Comuni vari colpiti dagli eventi calamitosi dell'anno 1996 dei finanziamenti previsti a favore delle attivita' produttive dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61 e dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 24

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
a) il DL 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modifiche in Legge 30             
marzo 1998, n. 61 (di seguito denominata "Legge statale") recante               
"Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle            
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi                       
calamitosi";                                                                    
b) il combinato disposto dell'art. 18, comma 3 e dell'art. 17, comma            
1 della Legge statale con cui, tra l'altro, viene stabilito che alle            
imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e                
artigianali, aventi sede o unita' produttiva nei territori delle                
province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Parma, Reggio Emilia,              
Modena, Ravenna, Rimini, interessate da eventi alluvionali e da                 
dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e                 
dicembre 1996, che hanno subito, in conseguenza dei predetti eventi,            
gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese           
le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30% del           
valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive Lire                 
300.000.000 (pari ad Euro 154.937,07) per ciascuna impresa;                     
c) l'art. 18, comma 5 della Legge statale con cui, tra l'altro, viene           
disposto che "alle imprese di lavorazione, trasformazione,                      
commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del             
comune di Corniglio (PR), che hanno trasferito o debbono trasferire             
la propria attivita' a seguito dell'evento franoso, e' assegnato un             
contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato             
alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle           
attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese             
le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite               
della pari capacita' produttiva, nonche' alla demolizione della                 
struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che                
l'attivita' sia mantenuta nel Comune di Corniglio. Rimangono a carico           
delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento           
della capacita' produttiva e da interventi di innovazione                       
tecnologica";                                                                   
d) l'art. 20, comma 3 della Legge statale con cui, tra l'altro, viene           
disposto che la Regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento                
definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui                   
all'art. 18, nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni           
operative;                                                                      
e) la L.R. 3 luglio 1998, n. 24 (di seguito denominata "Legge                   
regionale") avente ad oggetto "Eventi calamitosi dell'anno 1996 in              
Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e finanziarie per                   
assicurare la realizzazione di ulteriori interventi di protezione               
civile nel territorio della regione Emilia-Romagna - DL 6/98,                   
convertito con modifiche in Legge 61/98";                                       
f) la L.R. 9 ottobre 1998, n. 33 avente ad oggetto "Modificazione               
della L.R. 3 luglio 1998, n. 24 ôEventi calamitosi dell'anno 1996 in            
Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e finanziarie per                   
assicurare la realizzazione di ulteriori interventi di protezione               
civile nel territorio della regione Emilia-Romagna - DL 6/98,                   
convertito con modifiche in Legge 61/98'";                                      
g) l'art. 4, comma 1, lett. b) della Legge regionale con cui viene              
ribadito che nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1           
della Legge statale sono concessi contributi, secondo le modalita' e            
nei limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima Legge             
statale, alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di            
servizi e artigianali che hanno subito gravi danni a beni immobili o            
mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte;                              
h) l'art. 4, comma 1, lett. e) della Legge regionale con cui viene              
ribadito che alle imprese di lavorazione, trasformazione,                       
commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del             
comune di Corniglio (PR), che hanno trasferito o debbono trasferire             
la propria attivita' a seguito dell'evento franoso, sono concessi               
contributi secondo le modalita' e nei limiti di finanziamento di cui            
all'art. 18 della Legge statale;                                                
i) l'art. 4, commi 3 e 4 della Legge regionale con cui, tra l'altro,            
viene stabilito che le richieste di contributi devono essere                    
presentate al Comune ove e' ubicato l'immobile danneggiato e che i              
Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute, trasmettono alla             
Regione l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi danni e che                
hanno titolo per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti           
dalla Legge statale e dalla Legge regionale, con la specificazione              
per ciascuno di essi dell'ammontare dei danni;                                  
l) l'art. 4, comma 5 della Legge regionale il quale dispone che la              
Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra i Comuni              
interessati, in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato e alle            
priorita' stabilite;                                                            
considerato che successivamente i Comuni provvederanno ad assegnare i           
contributi alle imprese interessate nel rispetto di quanto stabilito            
all'art. 4, comma 6 della Legge regionale;                                      
visto l'art. 4, comma 7 della Legge regionale il quale dispone che i            
Comuni dovranno trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo           
dei contributi effettivamente erogati e che le somme non erogate                
dovranno essere restituite alla Regione;                                        
dato atto delle modalita' per la determinazione dei contributi a                
favore degli immobili gravemente danneggiati dai dissesti                       
idrogeologici, cosi' come precisate dalla propria deliberazione                 
n.1147 del 13 luglio 1998 e differenziate in base alla localizzazione           
degli immobili in zona 1 o in zona 2, effettuata con la                         
perimetrazione delle aree a rischio di cui alla propria deliberazione           
n. 1070 del 29 giugno 1998, poi integrata dalla deliberazione 16                
marzo 1999, n. 309 per Corniglio, tutte esecutive a termine di legge;           
richiamata la propria deliberazione n. 793 del 25 maggio 1999,                  
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Assegnazione e                  
concessione ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell'anno 1996           
dei finanziamenti previsti a favore delle attivita' produttive dalla            
Legge 30 marzo 1998, n. 61 e dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 24";                  
acquisita altresi' la sottoindicata documentazione, inoltrata dai               
seguenti Comuni dopo l'adozione della citata deliberazione della                
Giunta regionale 793/99, trattenuta agli atti presso l'Assessorato              
Attivita' produttive e dallo stesso verificata per regolarita'                  
contabile e congruita', riportante l'elenco dei soggetti che hanno              
subito gravi danni e che abbiano titolo per ricevere i contributi in            
base alla legge statale e quella regionale con la specificazione per            
ognuno di essi dell'ammontare dei danni:                                        
- Comune di Corniglio (PR) - deliberazione della Giunta comunale n.             
51 del 29 marzo 1999 e nota integrativa prot.  n.2329 del 4 giugno              
1999, pervenute contemporaneamente in data 8 giugno 1999, prot. di              
arrivo n. 8537;                                                                 
- Comune di Bagnacavallo (RA) - deliberazione della Giunta comunale             
n. 14 del 16 febbraio 1999, pervenuta in data 14 luglio 1999, prot.             
di arrivo n. 10582;                                                             
- Comune di San Clemente (RN) - deliberazione della Giunta comunale             
n. 72 del 19 giugno 1999, pervenuta in data 14 luglio 1999, prot. di            
arrivo n. 10583;                                                                
- Comune di Russi (RA) - deliberazione della Giunta comunale n. 33              
dell'11 febbraio 1999, pervenuta via fax in data 19 luglio 1999,                
prot. di arrivo n. 10833;                                                       
- Comune di San Pietro in Casale (BO) - deliberazione della Giunta              
comunale n. 10 del 13 febbraio 1999, pervenuta via fax in data 19               
luglio 1999, prot. di arrivo n. 10900;                                          
dato atto delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa              
effettuata dall'Ufficio competente in merito ai predetti                        
provvedimenti approvati dai citati Comuni;                                      
considerato che:                                                                
- il Comune di Corniglio (PR) ha ritenuto complessivamente                      
ammissibili n. 7 imprese cosi' suddivise: n. 2 imprese rientranti tra           
i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della Legge regionale           
(imprese che hanno subito gravi danni) e n. 5 imprese rientranti tra            
i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) della medesima Legge            
regionale (imprese che hanno trasferito o debbono trasferire la                 
propria attivita');                                                             
- il Comune di Bagnacavallo (RA) ha ritenuto ammissibili n. 3 imprese           
rientranti tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della            
Legge regionale (imprese che hanno subito gravi danni);                         
- il Comune di San Clemente (RN) ha ritenuto ammissibili  n.3 imprese           
rientranti tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della            
Legge regionale (imprese che hanno subito gravi danni);                         
- il Comune di Russi (RA) ha ritenuto ammissibili n. 7 imprese                  
rientranti tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della            
Legge regionale (imprese che hanno subito gravi danni);                         
- il Comune di San Pietro in Casale (BO) ha ritenuto ammissibili n. 5           
imprese rientranti tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett.             
b) della Legge regionale (imprese che hanno subito gravi danni);                
- i competenti capitoli di spesa del Bilancio per l'esercizio                   
finanziario 1999 sono dotati di sufficienti risorse per soddisfare le           
richieste dei predetti Comuni;                                                  
ritenuto di:                                                                    
1) assegnare ai Comuni sottoindicati, per le imprese di cui all'art.            
4, comma 1, lett. b) della Legge regionale (imprese che hanno subito            
gravi danni), la somma complessiva di Lire 719.912.336 (pari ad Euro            
371.803,69), secondo la seguente ripartizione: - Comune di Corniglio            
(PR) - n. 2 imprese ammissibili - Lire 600.000.000 (pari ad Euro                
309.874,14); - Comune di Bagnacavallo (RA) - n. 3 imprese ammissibili           
- Lire 7.631.409 (pari ad Euro 3.941,29); - Comune di San Clemente              
(RN) - n. 3 imprese ammissibili - Lire 43.043.167 (pari ad Euro                 
22.229,94); - Comune di Russi (RA) - n. 7 imprese ammissibili - Lire            
24.549.100 (pari ad Euro 12.678,55); - Comune di San Pietro in Casale           
(BO) - n. 5 imprese ammissibili - Lire 44.688.660 (pari ad Euro                 
23.079,77);                                                                     
2) assegnare al Comune di Corniglio (PR), per le imprese di cui                 
all'art. 4, comma 1, lett. c) della Legge regionale (imprese che                
hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' - n. 5               
imprese ammissibili), la somma di Lire 10.500.000.000 (pari ad Euro             
5.422.797,44);                                                                  
3) stabilire che i predetti Comuni, entro 180 giorni dalla                      
conclusione del procedimento di erogazione dei contributi alle                  
imprese aventi diritto, dovranno trasmettere alla Regione l'elenco a            
consuntivo di cui all'art. 4, comma 7 della Legge regionale,                    
debitamente vistato dal Responsabile del Servizio Ragioneria                    
dell'Ente, pena la revoca e conseguente restituzione del contributo             
assegnato con la presente deliberazione;                                        
dato atto che l'art. 14 della Legge regionale apporta le necessarie             
variazioni al bilancio regionale prevedendo al Capitolo 48263 uno               
stanziamento di competenza e di cassa di Lire 17.000.000.000 (pari ad           
Euro 8.779.767,28), di cui Lire 5.270.511.128 (pari ad Euro                     
2.721.991,83) gia' impegnati con la citata deliberazione della Giunta           
regionale 793/99, e al Capitolo 48265 uno stanziamento di competenza            
e di cassa di Lire 10.500.000.000 (pari ad Euro 5.422.797,44);                  
vista la L.R. 28 aprile 1999, n. 6 ed in particolare la Tabella H);             
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo                 
comma, della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto gli           
impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto a                  
termini di quanto previsto al punto 5.1.1.1 del dispositivo della               
deliberazione 2541/95;                                                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Attivita'               
produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla regolarita' tecnica e            
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,           
comma 6 della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta regionale           
2541/95;                                                                        
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal                   
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dr. Gianni Mantovani,           
ai sensi del predetto articolo di legge e della deliberazione                   
sopracitata;                                                                    
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di assegnare e concedere sulla base di quanto partitamente                   
indicato in premessa e che qui si intende riportato:                            
a) ai Comuni sottoindicati, per le imprese di cui all'art. 4, comma             
1, lett. b) della legge regionale (imprese che hanno subito gravi               
danni), la somma complessiva di Lire 719.912.336 (pari ad Euro                  
371.803,69), secondo la seguente ripartizione: - Comune di Corniglio            
(PR) - n. 2 imprese ammissibili - Lire 600.000.000 (pari ad Euro                
309.874,14); - Comune di Bagnacavallo (RA) - n. 3 imprese ammissibili           
- Lire 7.631.409 (pari ad Euro 3.941,29); - Comune di San Clemente              
(RN) - n. 3 imprese ammissibili - Lire 43.043.167 (pari ad Euro                 
22.229,94); - Comune di Russi (RA) - n. 7 imprese ammissibili - Lire            
24.549.100 (pari ad Euro 12.678,55); - Comune di San Pietro in Casale           
(BO) - n. 5 imprese ammissibili - Lire 44.688.660 (pari ad Euro                 
23.079,77);                                                                     
b) al Comune di Corniglio (PR), per le imprese di cui all'art. 4,               
comma 1, lett. c) della Legge regionale (imprese che hanno trasferito           
o debbono trasferire la propria attivita'), la somma di Lire                    
10.500.000.000 (pari ad Euro 5.422.797,44);                                     
2) di impegnare:                                                                
a) la somma di Lire 719.912.336 (pari ad Euro 371.803,69) registrata            
al n. 3047 di impegno sul Capitolo 48263 "Contributi a favore delle             
imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e                 
artigianali per danni a beni immobili e mobili causati dagli eventi             
alluvionali e da dissesti idrogeologici (art. 18, commi 3 e 4, Legge            
30/3/1998, n. 61; L.R. 3 luglio 1998, n. 24) - Mezzi statali", del              
Bilancio per l'esercizio finanziario 1999 che presenta la necessaria            
disponibilita';                                                                 
b) la somma di Lire 10.500.000.000 (pari ad Euro 5.422.797,44)                  
registrata al n. 3048 di impegno sul Capitolo 48265 "Contributi alle            
imprese ubicate nel territorio del comune di Corniglio per il                   
parziale indennizzo dei danni subiti dal dissesto idrogeologico (art.           
18, comma 5, Legge 30/3/1998, n. 61) - Mezzi statali", del Bilancio             
per l'esercizio finanziario 1999 che presenta la necessaria                     
disponibilita';                                                                 
3) di dare atto che, ad esecutivita' della presente deliberazione, il           
dirigente competente per materia provvedera', con proprio atto                  
formale, ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77, come                    
sostituiti dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2 e 5.3           
del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 2541/95,             
alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di                
pagamento in una unica soluzione, di quanto assegnato a ciascun                 
Comune;                                                                         
4) di dare atto altresi' che successivamente, al verificarsi della              
condizione di cui al precedente punto 3), i Comuni provvederanno ad             
assegnare i contributi alle imprese interessate nel rispetto di                 
quanto stabilito all'art. 4, comma 6 della L.R. 24/98;                          
5) di stabilire che i Comuni di Corniglio (PR), Bagnacavallo (RA),              
San Clemente (RN), Russi (RA) e San Pietro in Casale (BO), entro 180            
giorni dalla conclusione del procedimento di erogazione dei                     
contributi alle imprese aventi diritto, dovranno trasmettere alla               
Regione l'elenco a consuntivo di cui all'art. 4, comma 7 della L.R.             
24/98, debitamente vistato dal Responsabile del Servizio Ragioneria             
dell'Ente, pena la revoca e conseguente restituzione del contributo             
assegnato con la presente deliberazione;                                        
6) di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel                   
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni operative indicate           
nella L.R. 24/98 e successive modificazioni;                                    
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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