REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 1148

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'ISEA per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 20

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione                    
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA";                                                  
- in particolare, l'art. 2 di detta legge che autorizza la Regione a            
sostenere l'attivita' dell'Istituto attraverso la concessione di                
finanziamenti per il raggiungimento delle finalita' statutarie;                 
dato atto che la concessione di detti finanziamenti deve essere                 
disciplinata da apposita convenzione i cui contenuti sono                       
specificatamente indicati nel comma 3 del citato art. 2 della L.R.              
20/98;                                                                          
ritenuto, in riferimento a quanto previsto dalla lettera c) del                 
predetto art. 2, comma 3, di destinare integralmente il finanziamento           
di cui al presente atto allo svolgimento da parte dell'ISEA di                  
interventi creditizi in favore delle aziende agricole;                          
visti:                                                                          
- la L.R. n. 6 del 28 aprile 1999 che quantifica in Lire 100.000.000            
(Euro 51.645,69) l'entita' del finanziamento concedibile per                    
l'esercizio 1999 a carico del Capitolo 18063 "Contributi per il                 
finanziamento dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'              
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)";                                
- il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la                
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle                     
comunicazioni e delle informazioni antimafia" ed in particolare                 
l'art. 1, comma 2, lett. e);                                                    
ritenuto di dover provvedere in attuazione della L.R. 20/98 piu'                
volte citata e di assumere, ricorrendo le condizioni di cui all'art.            
57, comma 2, della L.R. 31/77 e successive modificazioni, il relativo           
impegno di spesa;                                                               
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e  n.1396              
del 31 luglio 1998, esecutive;                                                  
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato, in merito alla               
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.             
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                      
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,            
dott. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della presente                  
deliberazione ai sensi del medesimo articolo di legge e della citata            
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal                   
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni                    
Mantovani, ai sensi dei predetti articolo di legge e deliberazione;             
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di concedere, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 3 luglio 1998,            
n. 20, all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino                    
centro-settentrionale - ISEA, con sede in Bologna, un finanziamento             
di Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69) da utilizzare per le iniziative            
e con le modalita' previste nella convenzione di cui al successivo              
punto 2);                                                                       
2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale           
parte integrante e sostanziale, la convenzione che disciplina                   
l'utilizzo da parte dell'ISEA del finanziamento concesso, dando atto            
che alla sua sottoscrizione provvedera', per la Regione, il                     
Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale in attuazione            
della normativa regionale vigente;                                              
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dalla lett. c) del            
predetto art. 2, comma 3, che il finanziamento di cui al presente               
atto sia interamente destinato allo svolgimento da parte dell'ISEA di           
interventi creditizi in favore delle aziende agricole;                          
4) di impegnare la spesa complessiva di Lire 100.000.000 (Euro                  
51.645,69) registrata al n. 2615 di impegno sul Capitolo 18063                  
"Contributi per il finanziamento dell'Istituto per lo Sviluppo                  
economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA per il                    
raggiungimento delle finalita' statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio                
1998, n. 20)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999 che                 
presenta la necessaria disponibilita';                                          
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e                      
all'emissione della richiesta del titolo di pagamento relativo al               
finanziamento di cui al precedente punto 1), provvedera' con atto               
formale il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale ai            
sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77 cosi' come sostituiti                
dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2 e 5.3 della                
deliberazione 2541/95 ad avvenuta sottoscrizione della convenzione;             
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma quarto                 
dell'art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione sara'                   
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
ALLEGATO                                                                        
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Istituto per lo Sviluppo               
economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA                           
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione                
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA" ed in particolare l'art. 2;                       
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52            
- codice fiscale 80062590379 - rappresentata dal dott. . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . , Responsabile del Servizio Territorio            
e Ambiente rurale, domiciliato per le sue funzioni presso la Regione,           
che interviene nel presente atto per dare attuazione alla                       
deliberazione di Giunta n. . . . . del . . . . . . .                            
l'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino                             
centro-settentrionale - ISEA con sede in Bologna (cap 40126), Via               
Altabella n. 19 - codice fiscale 80014150371 - partita IVA                      
03369800374 - rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . che interviene nel presente atto nella sua qualita' di              
Presidente (come dai poteri previsti all'art. 9 dello Statuto)                  
si conviene e si stipula quanto segue                                           
Art. 1                                                                          
La Regione Emilia-Romagna eroghera' all'Istituto per lo Sviluppo                
economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA (di seguito               
denominato ISEA), ad avvenuta sottoscrizione della presente                     
convenzione, un finanziamento di Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69)              
finalizzato all'attuazione di interventi per lo sviluppo del settore            
agricolo nelle aree appenniniche poste in Comunita' Montane della               
regione, con particolare riferimento al settore agrituristico.                  
L'ISEA dovra' destinare l'intero finanziamento ad interventi                    
creditizi a favore di aziende agricole e non potra' utilizzare nessun           
importo per attivita' dirette.                                                  
Art. 2                                                                          
Il finanziamento di cui al precedente articolo 1 verra' utilizzato              
dall'ISEA per la concessione di contributi in conto interessi, da               
corrispondersi in forma attualizzata, su prestiti richiesti da                  
aziende agricole per la realizzazione degli interventi di seguito               
descritti, compatibili con il mercato comune europeo ai sensi degli             
artt. 92 e 93 del Trattato, e nel rispetto delle normative regionali,           
statali e comunitarie:                                                          
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario             
di fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi non destinati ad           
attivita' economiche;                                                           
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione,                      
miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative                   
pertinenze obsolete, al fine della conservazione;                               
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio agricolo           
(fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza storica,                    
culturale, architettonica, paesaggistica e ambientale o comunque                
tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l'acquisizione di             
scorte vive o morte.                                                            
Art. 3                                                                          
L'ISEA potra' concedere i contributi di cui al precedente art. 2 a              
beneficiari finali che siano persone fisiche o giuridiche che abbiano           
la specifica qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135            
del Codice civile.                                                              
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella "PMI"                   
(piccola e media impresa) cosi' come definita dalla disciplina                  
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e               
medie imprese.                                                                  
I beneficiari finali non dovranno aver ricevuto nell'ultimo triennio            
e si dovranno impegnare a non richiedere, per i tre anni successivi             
alla data di concessione del prestito, premi, contributi o                      
finanziamenti da parte della Unione Europea, dello Stato, della                 
Regione o di altri enti pubblici che sommati a quelli ricevuti                  
superino i 100.000 Euro.                                                        
L'ISEA dovra' dare priorita' nell'assegnazione dei contributi ai                
richiedenti iscritti nell'elenco regionale degli operatori                      
agrituristici di cui all'art. 12 della L.R. 26/94.                              
Art. 4                                                                          
Le domande degli interessati dovranno pervenire all'ISEA tramite gli            
sportelli bancari delle Aziende di credito associate all'ISEA e                 
saranno vagliate dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso che                
adottera' le delibere conseguenti.                                              
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a cinque              
anni, saranno concessi dalle predette Aziende di credito e dovranno             
rispettare i seguenti limiti:                                                   
a) per gli interventi di cui all'art. 2, punto a), fino ad un massimo           
del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite massimo di            
prestito concedibile di Lire 30.000.000 (Euro 15.493,71);                       
b) per gli interventi di cui all'art. 2, punti b) e c), fino ad un              
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite               
massimo di prestito concedibile di Lire 50.000.000 (Euro 25.822,84).            
Per l'istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per quanto            
non contemplato dalla presente convenzione, al Regolamento dell'ISEA            
per l'applicazione della Legge 8/8/1985, n. 417.                                
Art. 5                                                                          
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario               
finale sara' uguale al tasso determinato dalla Banca d'Italia in                
attuazione dell'art. 2 del DLgs 24 giugno 1998, n. 213 in vigore al             
momento dell'incasso.                                                           
Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma                       
attualizzata, sara' stabilito con decisione del Consiglio di                    
amministrazione dell'ISEA e dovra' essere contenuto nel limite                  
massimo di ulteriori 2 punti percentuali.                                       
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, l'ISEA                     
provvedera' ad erogare i fondi disponibili con le modalita' previste            
per il Fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.                                  
Art. 6                                                                          
Il finanziamento concesso dovra' essere impegnato dall'ISEA entro 12            
mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.                   
L'ISEA dovra' trasmettere entro i successivi tre mesi prospetti                 
riepilogativi relativi all'utilizzo del finanziamento, corredati da             
copia dei verbali istruttori relativi alle domande inoltrate e delle            
deliberazioni di impegno assunte dal Comitato esecutivo.                        
Analogamente, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al                
precedente comma, dovra' essere rendicontata la situazione contabile            
delle somme effettivamente erogate.                                             
Eventuali fondi non erogati entro il predetto termine dovranno essere           
restituiti alla Regione Emilia-Romagna entro il mese successivo.                
Art. 7                                                                          
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile           
e penale per qualsiasi evento dannoso derivante dall'utilizzo del               
finanziamento di cui alla presente convenzione.                                 
Art. 8                                                                          
L'ISEA realizzera' un monitoraggio dei risultati ottenuti con il                
finanziamento concesso. La relazione conclusiva sara' allegata alla             
rendicontazione contabile finale di cui all'art. 6 della presente               
convenzione.                                                                    
Art. 9                                                                          
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dalla presente convenzione.                                   
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo                    
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti                  
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione della               
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai               
sensi degli art. 806 e seguenti del Codice procedura civile ad opera            
di un Collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle             
parti e il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio arbitrale,            
nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di             
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due                      
contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.                            
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.                               
Art. 10                                                                         
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico           
dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino                          
centro-settentrionale - ISEA.                                                   
Bologna, . . . . . . . . . . . . . . .                                          
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per L'ISTITUTO                                   
IL RESPONSABILE  PER LO SVILUPPO ECONOMICO                                      
DEL SERVIZIO TERRITORIO  DELL'APPENNINO                                         
E AMBIENTE RURALE  CENTRO-SETTENTRIONALE - ISEA                                 
  IL PRESIDENTE                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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