REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1384

Recepimento dell'Accordo generale fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni della spedalita' privata AIOP e ARIS per gli anni 1999-2000 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Tenuto presente che:                                                            
- ai sensi dell'art. 8, punto 5, del DLgs 502/92 cosi' come                     
modificato con DLgs 517/93, l'Azienda Unita' sanitaria locale, ai               
fini di assicurare ai cittadini la erogazione delle prestazioni                 
ospedaliere, si avvale tra l'altro delle istituzioni sanitarie                  
private;                                                                        
- con tali soggetti l'Azienda Unita' sanitaria locale deve                      
intrattenere appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un               
corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa;                   
- ai sensi dello stesso art. 8, punto 7, spetta alle Regioni ed alle            
Aziende Unita' sanitarie locali per quanto di propria competenza,               
adottare i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi               
rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni,            
sulle modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione dei                  
sistemi di verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte           
e delle prestazioni erogate;                                                    
- ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724           
concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, a            
decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema di pagamento              
delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione            
cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi           
rapporti fondati sull'accreditamento;                                           
- dal 1996 l'accreditamento opera comunque in via provvisoria, nei              
confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti                    
prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza indiretta               
regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del DLgs             
502/92, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione              
sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione;                          
richiamati:                                                                     
- il decreto del Ministro della Sanita' 14 dicembre 1994 di                     
determinazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza                    
ospedaliera;                                                                    
- il successivo decreto 30/6/1997, con il quale il Ministro della               
Sanita' ha provveduto ad aggiornare le stesse tariffe e a sostituire            
il sistema di pesi di cui all'art. 3, comma 5, del DM 15/4/1994;                
- la deliberazione della Giunta regionale 732/99 con la quale e'                
stato provveduto alla fissazione delle tariffe 1999 per le                      
prestazioni di assistenza ospedaliera secondo i criteri generali                
definiti nei decreti del Ministro della Sanita' sopra richiamati                
attuativi del disposto dell'art. 8, comma 6 del piu' volte citato               
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
- l'art. 2, comma 8 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata             
alla legge finanziaria 1996) per il quale le Regioni e le Unita'                
sanitarie sulla base di indicazioni regionali contrattano con le                
strutture pubbliche e private un piano annuale preventivo che ne                
stabilisca quantita' presunte e tipologie anche ai fini degli oneri             
da sostenere;                                                                   
- l'art. 1, comma 32 della Legge 662/96 (collegata alla finanziaria             
1997) secondo cui le Regioni, nell'ambito delle funzioni previste               
dall'art. 2, comma 2, del piu' volte citato DLgs 30 dicembre 1992, n.           
502 e successive modificazioni ed integrazioni, devono individuare,             
nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno precedente, la           
quantita' e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere            
erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. Inoltre la               
contrattazione dei piani annuali preventivi di cui all'art. 6, comma            
5, della Legge 23/12/1994, n. 724, ed all'art. 2, comma 8, della                
Legge 28/12/1995, n. 549, deve essere realizzata in conformita' alle            
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa             
sostenibile;                                                                    
- l'art. 32, comma 8, della Legge 27/12/1997, n. 449 (collegata alla            
finanziaria 1998), secondo cui le Regioni in attuazione della                   
programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui                   
all'art. 2, comma 5, della Legge 549/95, e successive modificazioni             
sopra richiamate, devono individuare preventivamente per ciascuna               
istituzione sanitaria, pubblica o privata, o per gruppi di                      
istituzioni sanitarie, i limiti massimi di spesa sostenibile con il             
Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonche' gli           
indirizzi e le modalita' per la contrattazione di cui all'art. 1,               
comma 32, della Legge 662/96 pure sopra richiamata;                             
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge 449/97, secondo cui le            
Regioni, le Aziende Unita' sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere            
devono assicurare l'attivita' di vigilanza e controllo sull'uso                 
corretto ed efficace delle risorse;                                             
- il comma 3 dell'art. 72 della Legge 23/12/1998, n. 448 (collegato             
alla finanziaria 1999), per quale le Regioni, in attuazione di quanto           
disposto dal comma 9, art. 32, della Legge 449/97, a decorrere dal              
1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza ed            
il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da             
realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in                 
regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di              
forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non              
inferiore all'1% dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine              
registrata nell'anno precedente;                                                
richiamate altresi':                                                            
- la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 23 gennaio 1996             
con la quale e' stato provveduto a recepire ed approvare il                     
protocollo d'intesa firmato in data 10 gennaio 1996 tra l'Assessore             
regionale alla Sanita' e le rappresentanze regionali della spedalita'           
private (Presidenza AIOP e Presidenza ARIS) sugli orientamenti                  
programmatici e linee guida da valere per il 1996 nei rapporti tra il           
Servizio sanitario regionale e le istituzioni sanitarie private (Case           
di cura private) nella fase di accreditamento provvisorio ed                    
automatico delle stesse istituzioni gia' convenzionate ed eroganti              
prestazioni di alta specializzazione;                                           
- la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del                
22/7/1997 con la quale e' stato provveduto a recepire ed approvare il           
protocollo d'intesa firmato in data 20/5/1997 con le integrazioni               
successivamente intervenute, tra l'Assessore regionale alla Sanita' e           
le rappresentanze regionali della spedalita' privata (Presidenza AIOP           
e Presidenza ARIS), per la gestione della fase provvisoria e                    
temporanea dell'accreditamento automatico delle strutture private di            
ricovero e cura della Regione Emilia-Romagna gia' convenzionate o               
eroganti prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza                
indiretta alla data di entrata in vigore del DLgs 502/92, allo scopo            
di prefigurare per l'anno 1997 e seguenti, un quadro certo e                    
condiviso di rapporti per quanto concerne l'assetto delle prestazioni           
ospedaliere e di Day-Hospital erogabili dalla rete ospedaliera                  
privata;                                                                        
considerato che, nell'intento di sviluppare ulteriormente le                    
prospettive dell'intensa collaborazione intrapresa nel 1996 e                   
proseguita nel 1997 e 1998 con le intese recepite con le                        
deliberazioni sopra richiamate, l'Assessore regionale alla Sanita' ha           
ritenuto di sottoscrivere con l'AIOP e l'ARIS Emilia-Romagna in                 
rappresentanza delle strutture ospedaliere private associate della              
Regione, un accordo di carattere generale di aggiornamento degli                
accordi in atto e di regolamentazione dei contenuti e delle modalita'           
operative dei rapporti intercorrenti in materia di prestazioni                  
ospedaliere della rete ospedaliera privata, finalizzati al miglior              
funzionamento delle stesse strutture private e al loro accreditamento           
nell'ambito del Sistema sanitario regionale per gli anni 1999 e 2000;           
tenuto presente che tale accordo di carattere generale e da valere              
per gli anni 1999 e 2000, siglato tra le parti il 26/7/1999, prevede            
in particolare:                                                                 
- l'accreditamento transitorio sempre per funzioni delle strutture di           
non alta specialita' sulla base delle previsioni formulate nel                  
precedente accordo del 1997, fino alla completa istituzione del                 
sistema di accreditamento definitivo e, in ogni caso, per una durata            
non superiore ad un biennio, fermi restando gli adempimenti previsti            
dall'applicazione della legge regionale sui requisiti per                       
l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo;                                 
- l'integrazione delle funzioni e l'individuazione del budget annuale           
di riferimento per le attivita' di ricovero ospedaliere private                 
accreditate intraziendali all'interno del quale le Aziende sanitarie            
definiscono i contratti aziendali con il coinvolgimento delle                   
strutture accreditate presenti nell'ambito territoriale di                      
riferimento, che si impegnano, singolarmente e/o in associazione, a             
garantire il rispetto della pattuizione contrattuale in termini di              
volumi e di tipologie di attivita' attesi, di garanzie per gli utenti           
e di responsabilita' sui risultati produttivi pure attesi;                      
- la rideterminazione conseguenziale del budget extra-aziendale e               
l'individuazione degli elementi strategici che dovranno essere presi            
in considerazione ai fini della determinazione del budget per il                
2000;                                                                           
- la contrattazione nell'ambito del riferimento aziendale, e la                 
possibilita' di contrattazione con gli ospedali privati al di fuori             
dell'ambito aziendale, per importi di spesa storica superiore a 1               
miliardo;                                                                       
- la riqualificazione dell'attivita' ospedaliera ed il corretto                 
inquadramento delle prestazioni secondo le linee stabilite dagli                
appositi provvedimenti regionali in materia di obiettivi di                     
produzione ospedaliera (recupero di efficienza, riduzione del tasso             
di ospedalizzazione, miglioramento del rapporto costo/efficacia e               
qualita'/quantita' delle prestazioni, propensione all'utilizzo del              
D.H.);                                                                          
- l'applicazione, per le attivita' di ricovero intra-aziendale 1999,            
delle tariffe 1999 di cui alla deliberazione Giunta regionale 732/99            
e successive modificazioni, a far capo dall'1/7/1999 anziche'                   
dall'1/1/1999;                                                                  
- la risoluzione del contenzioso 1998 secondo la proposta di                    
consuntivo dell'AIOP acquisita agli atti dell'Assessorato regionale             
alla Sanita' e della Commissione paritetica prevista nell'intesa del            
1997;                                                                           
- la conferma della classificazione delle strutture private tra i               
presidi ospedalieri di fascia C);                                               
- l'individuazione di un nuovo assetto tariffario per le prestazioni            
di ricovero di psichiatria erogate dalle Case di cura private ai                
cittadini dell'Emilia Romagna;                                                  
- la riduzione concordata della produzione di prestazioni relative ai           
27 DRG oggetto di specifico accordo con i medici di Medicina                    
generale;                                                                       
- la fissazione dei tetti di spesa per le prestazioni di non alta               
specialita' da erogarsi in assistenza diretta e in assistenza                   
indiretta, fino all'ingresso a regime della disciplina                          
dell'accreditamento definitivo e in ogni caso comunque fino alla data           
legislativamente determinata, e la previsione di meccanismi regionali           
e locali per il controllo degli stessi;                                         
- l'individuazione di specifici meccanismi di penalizzazioni per il             
rientro della spesa nei limiti concordati e delle modalita' di                  
fatturazione delle prestazioni da parte delle strutture private                 
erogatrici;                                                                     
- la conferma dell'applicazione nei confronti delle strutture private           
accreditate del principio dell'incompatibilita' assoluta del                    
personale dipendente dal SSN, nonche' del restante personale che                
comunque intrattiene rapporti con il SSN, e dell'applicazione, in               
caso di trasgressione, delle penalita' gia' previste nello specifico            
accordo per le prestazioni di cardiochirurgia recepito dalla Giunta             
regionale con deliberazione n. 1600 del 15/9/1998;                              
- il rinvio ai contenuti, principi e modalita' applicative stabilite            
dall'intesa del 10-12 gennaio 1996 e da quella del 20/5-8/7/1997, in            
quanto compatibili con le previsioni dell'accordo generale di cui               
trattasi;                                                                       
- la circostanza che per gli anni 1999 e seguenti, l'accreditamento             
operera' a condizione che la struttura interessata sottoscriva                  
un'apposita dichiarazione conforme al modello allegato all'accordo,             
di condivisione, sul piano negoziale, dei contenuti dell'accordo                
generale per gli anni 1999 e 2000 e di accettazione della                       
remunerazione tariffaria contrattualmente vigente tempo per tempo;              
dato atto che l'accordo generale in esame non riguarda l'ambito della           
cardiochirurgia e dell'alta specialita', per le quali si fa rinvio a            
specifico provvedimento da adottarsi sulla base delle proposte                  
convenute dalle parti di revisione e di estensione agli anni                    
1999/2000 dell'accordo sottoscritto il 31/7/1998 e recepito dalla               
Giunta regionale con deliberazione 1600/98, i cui contenuti comunque            
vengono confermati in linea generale;                                           
ritenuto pertanto opportuno, urgente e conforme alla normativa dianzi           
richiamata approvare il cennato accordo con la spedalita' privata;              
viste:                                                                          
- la delibera della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995                  
recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle                 
funzioni dirigenziali";                                                         
- la determinazione n. 5928 del 12/7/1999, con la quale viene                   
individuato il sostituto del Direttore generale "Sanita'", dott.                
Tiziano Carradori, nella persona del dott. Francesco Cossentino,                
Direttore generale "Politiche sociali", per il periodo 19/7/1999 al             
30/7/1999 compreso;                                                             
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41:                   
a) dal dott. Francesco Cossentino sostituto del Direttore generale              
dell'Assessorato alla Sanita' dott. Tiziano Carradori, in merito alla           
sua legittimita';                                                               
b) dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott. Sergio               
Venturi, in merito alla sua regolarita' tecnica;                                
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di recepire ed approvare l'accordo generale per gli anni 1999 e 2000            
firmato in data 26 luglio 1999, tra l'Assessore regionale alla                  
Sanita' e le rappresentanze regionali della spedalita' privata                  
associata (Presidenza AIOP e Presidenza ARIS) che si allega al                  
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.             
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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