DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1384
Recepimento dell'Accordo generale fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni della spedalita' privata AIOP e ARIS per gli anni 1999-2000 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Tenuto presente che:
- ai sensi dell'art. 8, punto 5, del DLgs 502/92 cosi' come
modificato con DLgs 517/93, l'Azienda Unita' sanitaria locale, ai
fini di assicurare ai cittadini la erogazione delle prestazioni
ospedaliere, si avvale tra l'altro delle istituzioni sanitarie
private;
- con tali soggetti l'Azienda Unita' sanitaria locale deve
intrattenere appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un
corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa;
- ai sensi dello stesso art. 8, punto 7, spetta alle Regioni ed alle
Aziende Unita' sanitarie locali per quanto di propria competenza,
adottare i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi
rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni,
sulle modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione dei
sistemi di verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte
e delle prestazioni erogate;
- ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema di pagamento
delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione
cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi
rapporti fondati sull'accreditamento;
- dal 1996 l'accreditamento opera comunque in via provvisoria, nei
confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti
prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza indiretta
regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del DLgs
502/92, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione
sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione;
richiamati:
- il decreto del Ministro della Sanita' 14 dicembre 1994 di
determinazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera;
- il successivo decreto 30/6/1997, con il quale il Ministro della
Sanita' ha provveduto ad aggiornare le stesse tariffe e a sostituire
il sistema di pesi di cui all'art. 3, comma 5, del DM 15/4/1994;
- la deliberazione della Giunta regionale 732/99 con la quale e'
stato provveduto alla fissazione delle tariffe 1999 per le
prestazioni di assistenza ospedaliera secondo i criteri generali
definiti nei decreti del Ministro della Sanita' sopra richiamati
attuativi del disposto dell'art. 8, comma 6 del piu' volte citato
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- l'art. 2, comma 8 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata
alla legge finanziaria 1996) per il quale le Regioni e le Unita'
sanitarie sulla base di indicazioni regionali contrattano con le
strutture pubbliche e private un piano annuale preventivo che ne
stabilisca quantita' presunte e tipologie anche ai fini degli oneri
da sostenere;
- l'art. 1, comma 32 della Legge 662/96 (collegata alla finanziaria
1997) secondo cui le Regioni, nell'ambito delle funzioni previste
dall'art. 2, comma 2, del piu' volte citato DLgs 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, devono individuare,
nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno precedente, la
quantita' e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere
erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. Inoltre la
contrattazione dei piani annuali preventivi di cui all'art. 6, comma
5, della Legge 23/12/1994, n. 724, ed all'art. 2, comma 8, della
Legge 28/12/1995, n. 549, deve essere realizzata in conformita' alle
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa
sostenibile;
- l'art. 32, comma 8, della Legge 27/12/1997, n. 449 (collegata alla
finanziaria 1998), secondo cui le Regioni in attuazione della
programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui
all'art. 2, comma 5, della Legge 549/95, e successive modificazioni
sopra richiamate, devono individuare preventivamente per ciascuna
istituzione sanitaria, pubblica o privata, o per gruppi di
istituzioni sanitarie, i limiti massimi di spesa sostenibile con il
Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonche' gli
indirizzi e le modalita' per la contrattazione di cui all'art. 1,
comma 32, della Legge 662/96 pure sopra richiamata;
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge 449/97, secondo cui le
Regioni, le Aziende Unita' sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere
devono assicurare l'attivita' di vigilanza e controllo sull'uso
corretto ed efficace delle risorse;
- il comma 3 dell'art. 72 della Legge 23/12/1998, n. 448 (collegato
alla finanziaria 1999), per quale le Regioni, in attuazione di quanto
disposto dal comma 9, art. 32, della Legge 449/97, a decorrere dal
1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza ed
il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da
realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in
regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di
forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non
inferiore all'1% dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine
registrata nell'anno precedente;
richiamate altresi':
- la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 23 gennaio 1996
con la quale e' stato provveduto a recepire ed approvare il
protocollo d'intesa firmato in data 10 gennaio 1996 tra l'Assessore
regionale alla Sanita' e le rappresentanze regionali della spedalita'
private (Presidenza AIOP e Presidenza ARIS) sugli orientamenti
programmatici e linee guida da valere per il 1996 nei rapporti tra il
Servizio sanitario regionale e le istituzioni sanitarie private (Case
di cura private) nella fase di accreditamento provvisorio ed
automatico delle stesse istituzioni gia' convenzionate ed eroganti
prestazioni di alta specializzazione;
- la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del
22/7/1997 con la quale e' stato provveduto a recepire ed approvare il
protocollo d'intesa firmato in data 20/5/1997 con le integrazioni
successivamente intervenute, tra l'Assessore regionale alla Sanita' e
le rappresentanze regionali della spedalita' privata (Presidenza AIOP
e Presidenza ARIS), per la gestione della fase provvisoria e
temporanea dell'accreditamento automatico delle strutture private di
ricovero e cura della Regione Emilia-Romagna gia' convenzionate o
eroganti prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza
indiretta alla data di entrata in vigore del DLgs 502/92, allo scopo
di prefigurare per l'anno 1997 e seguenti, un quadro certo e
condiviso di rapporti per quanto concerne l'assetto delle prestazioni
ospedaliere e di Day-Hospital erogabili dalla rete ospedaliera
privata;
considerato che, nell'intento di sviluppare ulteriormente le
prospettive dell'intensa collaborazione intrapresa nel 1996 e
proseguita nel 1997 e 1998 con le intese recepite con le
deliberazioni sopra richiamate, l'Assessore regionale alla Sanita' ha
ritenuto di sottoscrivere con l'AIOP e l'ARIS Emilia-Romagna in
rappresentanza delle strutture ospedaliere private associate della
Regione, un accordo di carattere generale di aggiornamento degli
accordi in atto e di regolamentazione dei contenuti e delle modalita'
operative dei rapporti intercorrenti in materia di prestazioni
ospedaliere della rete ospedaliera privata, finalizzati al miglior
funzionamento delle stesse strutture private e al loro accreditamento
nell'ambito del Sistema sanitario regionale per gli anni 1999 e 2000;
tenuto presente che tale accordo di carattere generale e da valere
per gli anni 1999 e 2000, siglato tra le parti il 26/7/1999, prevede
in particolare:
- l'accreditamento transitorio sempre per funzioni delle strutture di
non alta specialita' sulla base delle previsioni formulate nel
precedente accordo del 1997, fino alla completa istituzione del
sistema di accreditamento definitivo e, in ogni caso, per una durata
non superiore ad un biennio, fermi restando gli adempimenti previsti
dall'applicazione della legge regionale sui requisiti per
l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo;
- l'integrazione delle funzioni e l'individuazione del budget annuale
di riferimento per le attivita' di ricovero ospedaliere private
accreditate intraziendali all'interno del quale le Aziende sanitarie
definiscono i contratti aziendali con il coinvolgimento delle
strutture accreditate presenti nell'ambito territoriale di
riferimento, che si impegnano, singolarmente e/o in associazione, a
garantire il rispetto della pattuizione contrattuale in termini di
volumi e di tipologie di attivita' attesi, di garanzie per gli utenti
e di responsabilita' sui risultati produttivi pure attesi;
- la rideterminazione conseguenziale del budget extra-aziendale e
l'individuazione degli elementi strategici che dovranno essere presi
in considerazione ai fini della determinazione del budget per il
2000;
- la contrattazione nell'ambito del riferimento aziendale, e la
possibilita' di contrattazione con gli ospedali privati al di fuori
dell'ambito aziendale, per importi di spesa storica superiore a 1
miliardo;
- la riqualificazione dell'attivita' ospedaliera ed il corretto
inquadramento delle prestazioni secondo le linee stabilite dagli
appositi provvedimenti regionali in materia di obiettivi di
produzione ospedaliera (recupero di efficienza, riduzione del tasso
di ospedalizzazione, miglioramento del rapporto costo/efficacia e
qualita'/quantita' delle prestazioni, propensione all'utilizzo del
D.H.);
- l'applicazione, per le attivita' di ricovero intra-aziendale 1999,
delle tariffe 1999 di cui alla deliberazione Giunta regionale 732/99
e successive modificazioni, a far capo dall'1/7/1999 anziche'
dall'1/1/1999;
- la risoluzione del contenzioso 1998 secondo la proposta di
consuntivo dell'AIOP acquisita agli atti dell'Assessorato regionale
alla Sanita' e della Commissione paritetica prevista nell'intesa del
1997;
- la conferma della classificazione delle strutture private tra i
presidi ospedalieri di fascia C);
- l'individuazione di un nuovo assetto tariffario per le prestazioni
di ricovero di psichiatria erogate dalle Case di cura private ai
cittadini dell'Emilia Romagna;
- la riduzione concordata della produzione di prestazioni relative ai
27 DRG oggetto di specifico accordo con i medici di Medicina
generale;
- la fissazione dei tetti di spesa per le prestazioni di non alta
specialita' da erogarsi in assistenza diretta e in assistenza
indiretta, fino all'ingresso a regime della disciplina
dell'accreditamento definitivo e in ogni caso comunque fino alla data
legislativamente determinata, e la previsione di meccanismi regionali
e locali per il controllo degli stessi;
- l'individuazione di specifici meccanismi di penalizzazioni per il
rientro della spesa nei limiti concordati e delle modalita' di
fatturazione delle prestazioni da parte delle strutture private
erogatrici;
- la conferma dell'applicazione nei confronti delle strutture private
accreditate del principio dell'incompatibilita' assoluta del
personale dipendente dal SSN, nonche' del restante personale che
comunque intrattiene rapporti con il SSN, e dell'applicazione, in
caso di trasgressione, delle penalita' gia' previste nello specifico
accordo per le prestazioni di cardiochirurgia recepito dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1600 del 15/9/1998;
- il rinvio ai contenuti, principi e modalita' applicative stabilite
dall'intesa del 10-12 gennaio 1996 e da quella del 20/5-8/7/1997, in
quanto compatibili con le previsioni dell'accordo generale di cui
trattasi;
- la circostanza che per gli anni 1999 e seguenti, l'accreditamento
operera' a condizione che la struttura interessata sottoscriva
un'apposita dichiarazione conforme al modello allegato all'accordo,
di condivisione, sul piano negoziale, dei contenuti dell'accordo
generale per gli anni 1999 e 2000 e di accettazione della
remunerazione tariffaria contrattualmente vigente tempo per tempo;
dato atto che l'accordo generale in esame non riguarda l'ambito della
cardiochirurgia e dell'alta specialita', per le quali si fa rinvio a
specifico provvedimento da adottarsi sulla base delle proposte
convenute dalle parti di revisione e di estensione agli anni
1999/2000 dell'accordo sottoscritto il 31/7/1998 e recepito dalla
Giunta regionale con deliberazione 1600/98, i cui contenuti comunque
vengono confermati in linea generale;
ritenuto pertanto opportuno, urgente e conforme alla normativa dianzi
richiamata approvare il cennato accordo con la spedalita' privata;
viste:
- la delibera della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995
recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
- la determinazione n. 5928 del 12/7/1999, con la quale viene
individuato il sostituto del Direttore generale "Sanita'", dott.
Tiziano Carradori, nella persona del dott. Francesco Cossentino,
Direttore generale "Politiche sociali", per il periodo 19/7/1999 al
30/7/1999 compreso;
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41:
a) dal dott. Francesco Cossentino sostituto del Direttore generale
dell'Assessorato alla Sanita' dott. Tiziano Carradori, in merito alla
sua legittimita';
b) dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott. Sergio
Venturi, in merito alla sua regolarita' tecnica;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
di recepire ed approvare l'accordo generale per gli anni 1999 e 2000
firmato in data 26 luglio 1999, tra l'Assessore regionale alla
Sanita' e le rappresentanze regionali della spedalita' privata
associata (Presidenza AIOP e Presidenza ARIS) che si allega al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
(segue Allegato)