REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1378

Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei Servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 5/94

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che indica tra gli obiettivi                
della riforma sanitaria la tutela della salute degli anziani e                  
individua agli artt. 25, 26 e 28 le prestazioni di carattere                    
curativo, riabilitativo e di assistenza farmaceutica che devono                 
essere garantite dal Servizio sanitario nazionale precisandone le               
modalita' di erogazione;                                                        
- l'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 che pone a carico              
del Fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo              
sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;                              
- la L.R. n. 2 del 12 gennaio 1985 "Riordino e programmazione delle             
funzioni di assistenza sociale" che fissa norme per:                            
- l'individuazione degli aventi diritto alle prestazioni                        
assistenziali;                                                                  
- l'individuazione dei soggetti non istituzionali che svolgono                  
attivita' assistenziale e le modalita' per il convenzionamento;                 
- le modalita' per la programmazione degli interventi;                          
- il DPCM 8 agosto 1985 che individua le attivita' di rilievo                   
sanitario dei Servizi socio-assistenziali;                                      
- la propria delibera di applicazione del DPCM 8 agosto 1985, n. 131            
del 21 gennaio 1986, cosi' come integrata dalla delibera n. 948 del             
18 marzo 1986 di risposta ai chiarimenti forniti alla CCARER;                   
- la propria deliberazione n. 876 del 9/3/1993 "Direttiva per                   
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo                  
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a                   
domicilio e nei presidi integrati assistenziali-sanitari                        
semiresidenziali e residenziali" (CCARER 25/3/1993, prot.                       
n.1997/1300);                                                                   
- la propria deliberazione n. 5106 del 12/10/1994 "Integrazioni alla            
direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie e a             
rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a           
domicilio e nei presidi integrati assistenziali sanitari                        
semiresidenziali e residenziali di cui alla delibera di Giunta                  
regionale n. 876 del 9/3/1993" (CCARER 28/10/1994, prot. n.                     
1304/1222);                                                                     
- la propria deliberazione n. 351 del 6/3/1996 "Modifica della                  
deliberazione della Giunta regionale n. 876 del 9/3/1996 ôDirettiva             
per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo               
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a                   
domicilio e nei presidi integrati assistenziali sanitari                        
semiresidenziali e residenziali'" (CCARER 20/3/1996, prot. n.                   
333/384);                                                                       
- la propria deliberazione n. 1637 del 17 luglio 1996 "Direttiva                
regionale per l'identificazione degli interventi socio-assistenziali            
a carico del bilancio sociale e degli interventi sociali a rilievo              
sanitario a carico del Fondo sanitario nazionale" (CCARER del                   
19/8/1996, prot. n. 46/27);                                                     
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle                  
persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti",           
ed in particolare il comma 4 dell'art. 20, che prevede che la Regione           
con apposita direttiva individui gli standard di funzionamento, gli             
organici nonche' gli oneri a rilievo sanitario, ed il comma 6                   
dell'art. 20, che indica i criteri per l'imputazione degli oneri                
relativi alle attivita' sanitarie e quelli per le attivita' a rilievo           
sanitario;                                                                      
- il comma 3 dell'art. 1, il comma 5 dell'art. 2, il comma 2                    
dell'art. 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di             
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e           
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di                       
funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attivita'           
socio-sanitaria e socio-assistenziale";                                         
- la propria deliberazione n. 124 dell'8/2/1999 "Criteri per la                 
riorganizzazione delle cure domiciliari";                                       
- la propria deliberazione n. 1455 del 28/7/1997 "Direttiva per i               
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di                     
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della           
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie               
della Regione Emilia-Romagna";                                                  
- il protocollo d'intesa tra Regione e sindacati medici allegato alla           
deliberazione del Consiglio regionale n. 1177 del 28 gennaio 1987, la           
propria deliberazione n. 1132 del 23/4/1991 "Approvazione di due                
protocolli d'intesa concernenti l'accordo nazionale per la Medicina             
generale" e la propria deliberazione n. 1487 dell'1 agosto 1997                 
"Approvazione degli accordi attuativi regionali ex DPR 484/96";                 
- la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di                  
professioni sanitarie" che all'art. 1 abroga il DPR 225/74;                     
considerato che:                                                                
- gli anziani in condizione di non autosufficienza devono essere                
assistiti dalla rete dei servizi e presidi assistenziali-sanitari               
residenziali e semiresidenziali di cui all'art. 20 della citata L.R.            
5/94;                                                                           
- la condizione di non autosufficienza deve essere valutata in                  
relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari considerati in              
modo globale come indicato dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 5/94;             
- a norma del comma 6 dell'art. 20 della L.R. 5/94, gli interventi              
sanitari e a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e             
presidi assistenziali e socio-sanitari a favore degli anziani sono              
garantiti dal Servizio sanitario regionale;                                     
ritenuto di dover garantire prestazioni integrate sanitarie e                   
assistenziali agli anziani in condizione di non autosufficienza                 
inseriti nei servizi integrati socio-sanitari della rete previsti               
dall'art. 20 della L.R. 5/94 sostituendo la direttiva gia' approvata            
con propria deliberazione n. 876 del 9/3/1993 sopracitata, integrata            
e modificata con proprie deliberazioni n. 5106 del 12/10/1994 e n.              
351 del 6/3/1996 sopracitate;                                                   
dopo ampio confronto e discussione in merito alla direttiva oggetto             
della presente deliberazione, con le istituzioni, le organizzazioni             
sindacali, i rappresentanti degli enti gestori di servizi per anziani           
non autosufficienti;                                                            
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi e dal                       
Responsabile del Servizio Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato           
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, per            
quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,             
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta           
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                            
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino e dal Direttore generale             
Sanita' dr. Tiziano Carradori in merito alla legittimita' della                 
presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi           
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                 
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali educative           
e familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali e              
dell'Assessore alla Sanita',                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di emanare alle Aziende Unita' sanitarie locali la direttiva                 
allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione            
con gli Allegati 1 e 2, che sostituisce la precedente approvata con             
propria deliberazione n. 876 del 9/3/1993, integrata e modificata con           
proprie deliberazioni n. 5106 del 12/10/94 e n. 351 del 6 marzo 1996;           
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a            
rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti             
nei Servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R.              
5/94                                                                            
Le Aziende Unita' sanitarie locali, a norma del comma 6 dell'art. 20            
della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, adottano provvedimenti per                    
assicurare, direttamente o tramite apposita convenzione, in caso di             
servizi o presidi gestiti da altri soggetti, l'assistenza sanitaria             
secondo gli standard e con le modalita' di seguito richiamate e per             
imputare sul Fondo sanitario regionale, nei limiti di seguito                   
specificati, il rimborso delle prestazioni sanitarie e degli oneri              
derivanti da prestazioni socio-assistenziali a rilievo sanitario                
erogate nei servizi della rete per anziani non autosufficienti di cui           
comma al 2 dell'art. 20 della L.R. 5/94.                                        
1) Finalita'                                                                    
Finalita' del presente atto e' tutelare gli anziani in condizione di            
non autosufficienza, assistiti a domicilio e nei presidi della rete             
dei servizi socio-sanitari integrati semiresidenziali e residenziali,           
garantendo la globalita', l'unitarieta' e la continuita' delle                  
risposte ai bisogni assistenziali e la collaborazione e                         
partecipazione dell'anziano e del nucleo familiare di appartenenza ed           
il sostegno allo stesso.                                                        
2) Servizi e presidi integrati sanitari assistenziali. Destinazione             
delle prestazioni. Soggetti istituzionali coinvolti. Rapporto tra               
soggetti diversi                                                                
I servizi e presidi integrati sanitari-assistenziali cui si riferisce           
la presente direttiva sono quelli previsti dall'art. 20 della L.R.              
5/94:                                                                           
- i servizi di assistenza domiciliare integrata;                                
- i centri diurni socio-assistenziali;                                          
- le strutture residenziali per anziani non autosufficienti: case               
protette e residenze sanitarie assistenziali (RSA).                             
L'organismo di gestione dell'accordo di programma ex art. 14, L.R.              
5/94, nell'ambito delle linee della programmazione regionale e                  
territoriale, determina in ogni distretto i criteri per la                      
individuazione dei servizi e la relativa offerta di posti da mettere            
a disposizione della rete dei servizi socio-sanitari integrati,                 
tenendo conto della opportunita' di privilegiare i soggetti gestori             
di strutture e servizi che offrono:                                             
- livelli assistenziali e qualita' piu' elevate,                                
- flessibilita' nei servizi offerti e capacita' di differenziare                
l'offerta in relazione ai bisogni degli anziani, garantendo un alto             
livello di continuita' assistenziale,                                           
- migliore integrazione tra attivita' sanitarie e                               
socio-assistenziali,                                                            
- rette piu' basse a carico degli utenti a parita' di livelli                   
assistenziali e di qualita' da valutarsi, in attesa dell'adozione del           
sistema di accreditamento, in base a criteri individuati con                    
determinazione del Direttore generale alle Politiche sociali d'intesa           
con il Direttore generale alla Sanita',                                         
- dimensioni tali da assicurare maggiore efficienza                             
gestionale.L'Azienda Unita' sanitaria attraverso il Distretto                   
competente per territorio, sulla base dei criteri determinati come              
sopra, individua i servizi e la relativa offerta di posti da mettere            
a disposizione della rete dei servizi socio-sanitari integrati e                
garantisce, all'interno dei servizi individuati come sopra,                     
prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario come successivamente                
indicato nella presente direttiva.                                              
I destinatari delle prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario sono           
gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio regionale,             
assistiti nei servizi e presidi prima indicati, in condizione di non            
autosufficienza in base al programma assistenziale personalizzato               
elaborato dall'UVGT.                                                            
Qualora tali servizi e presidi siano gestiti da enti o soggetti                 
diversi dall'Azienda Unita' sanitaria locale, la stessa Azienda                 
Unita' sanitaria locale stipula apposite convenzioni:                           
- con i Comuni che gestiscono servizi di assistenza domiciliare,                
integrati con i servizi sanitari ed in possesso dei requisiti                   
previsti dalla presente direttiva ed in linea con gli indirizzi                 
regionali in materia di cure domiciliari;                                       
- con gli enti gestori di strutture residenziali (case protette e               
RSA) e di centri diurni socio-assistenziali, in possesso                        
dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 34/98,             
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 della stessa               
legge, e dei requisiti previsti dalla presente direttiva.                       
3) Prestazioni sanitarie assicurate dalle Aziende Unita' sanitarie              
locali                                                                          
Le prestazioni sanitarie di cui al presente atto riguardano:                    
- assistenza medica di base,                                                    
- assistenza specialistica,                                                     
- assistenza farmaceutica,                                                      
- assistenza riabilitativa,                                                     
- trasporti sanitari,                                                           
- coordinamento dell'assistenza sanitaria nelle strutture                       
residenziali.                                                                   
3.1 ASSISTENZA MEDICA                                                           
Le Aziende Unita' sanitarie locali nelle strutture residenziali per             
non autosufficienti (case protette e RSA) provvedono a garantire                
l'assistenza medica ed assicurano l'espletamento delle funzioni e               
delle attivita' mediche di diagnosi e cura e di coordinamento di cui            
all'Allegato 1).                                                                
Le Aziende Unita' sanitarie locali individuano le modalita' di                  
erogazione dell'assistenza medica tra quelle possibili a norma di               
legge valutando le scelte idonee nei diversi contesti territoriali,             
tenendo conto:                                                                  
- della qualita' dell'assistenza fornita;                                       
- dell'effetto indotto sugli indirizzi gestionali delle strutture               
residenziali e del livello di integrazione socio-sanitaria;                     
- della spesa complessiva diretta ed indiretta (frequenza ricoveri              
ospedalieri, appropriatezza prescrizioni farmaceutiche, ricorso alla            
Guardia medica, appropriatezza prescrizioni diagnostica strumentale).           
Le scelte in ordine alle modalita' di erogazione dell'assistenza                
medica sono verificate periodicamente dalle Aziende Unita' sanitarie            
locali che se del caso modificano le stesse con riferimento al                  
perseguimento degli obiettivi sopra indicati.                                   
Le Aziende Unita' sanitarie locali nell'ambito del piano delle                  
attivita' formative e di aggiornamento del distretto, in accordo con            
il Servizio Assistenza anziani, predispongono ed attuano un programma           
annuale di aggiornamento del personale medico che opera nelle                   
strutture residenziali di cui alla presente direttiva.                          
3.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA                                                    
Le Aziende Unita' sanitarie locali a favore degli anziani ospitati              
nelle strutture residenziali per non-autosufficienti (case protette             
ed RSA):                                                                        
a) assicurano prestazioni specialistiche programmate in relazione               
alle specialita' piu' frequentemente richieste in base alle                     
necessita' ed ai piani assistenziali degli anziani ospiti in                    
particolare per gli aspetti riabilitativi;                                      
b) attivano con procedure formalizzate canali privilegiati e gli                
altri istituti previsti dalla normativa vigente per favorire                    
l'accesso alle prestazioni specialistiche per tutte le altre                    
specialita'.                                                                    
3.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA                                                     
Per gli anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata si                
rinvia a quanto previsto nei criteri regionali per l'erogazione delle           
cure domiciliari.                                                               
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano a favore degli anziani            
non autosufficienti ospitati nelle strutture residenziali per anziani           
non autosufficienti (case protette e RSA) la fornitura di farmaci e             
dispositivi medici di uso corrente e prodotti per l'alimentazione               
artificiale, con esclusione dei presidi per l'incontinenza e del                
materiale di medicazione, per il tramite del normale sistema di                 
approvvigionamento.                                                             
Le Aziende Unita' sanitaria locale, all'interno del prontuario                  
terapeutico locale, definiscono nell'ambito di protocolli aziendali,            
in analogia con quanto previsto per i presidi ospedalieri, i farmaci            
la cui fornitura e' garantita alle strutture residenziali per anziani           
non autosufficienti di cui alla presente direttiva per il normale               
sistema di approvvigionamento. A tal fine, in collaborazione con i              
Servizi Assistenza anziani, i distretti assumono tutte le iniziative            
necessarie atte a favorire da parte dei medici che assicurano                   
l'attivita' di diagnosi e cura nelle strutture residenziali,                    
l'utilizzo del prontuario terapeutico locale.                                   
Le Aziende Unita' sanitarie locali sono tenute a evidenziare                    
separatamente per ogni struttura residenziale di cui alla presente              
direttiva la spesa annua sostenuta per farmaci, dispositivi medici di           
uso corrente e prodotti per l'alimentazione artificiale, correlando             
la stessa alle modalita' di erogazione dell'assistenza medica ed al             
case-mix degli ospiti della struttura.                                          
3.4 ASSISTENZA INFERMIERISTICA                                                  
L'abrogazione del mansionario infermieristico disposta dall'art. 1              
della Legge 42/99 favorisce lo sviluppo dell'attivita'                          
infermieristica in piena autonomia sia in ambito ospedaliero che                
territoriale. All'interno dei servizi territoriali, e tra questi                
anche i presidi della rete integrata di cui alla presente direttiva,            
e' pertanto possibile garantire continuita' terapeutica per                     
trattamenti specifici che in passato potevano essere eseguiti solo in           
presenza del medico.                                                            
Le Aziende Unita' sanitarie locali, alla luce delle opportunita'                
offerte dal nuovo quadro normativo richiamato in precedenza,                    
assicurano a favore degli anziani non autosufficienti assistiti da              
servizi di cui al precedente punto 2) un'assistenza infermieristica             
nella misura di seguito indicata.                                               
3.4.1 ADI                                                                       
Agli anziani non autosufficienti assistiti al domicilio e' assicurata           
l'assistenza infermieristica integrata con l'assistenza medica e                
l'assistenza socio-tutelare, secondo quanto previsto dai piani                  
individuali di assistenza e dalle modalita' organizzative individuate           
nei criteri regionali per l'erogazione delle cure domiciliari.                  
3.4.2 Centro diurno                                                             
Nei centri diurni e' assicurata un'assistenza infermieristica                   
dimensionata in relazione a quanto previsto dai piani individuali di            
assistenza. Le Aziende Unita' sanitarie locali adottano modalita' di            
erogazione dell'assistenza infermieristica nei centri diurni                    
ottimizzando l'utilizzo delle risorse, soprattutto nel caso di centri           
diurni inseriti in strutture residenziali convenzionate. A tal fine             
valutano complessivamente i benefici derivanti dalla copertura                  
infermieristica considerando anche l'effetto positivo indotto da una            
adeguata copertura infermieristica in termini di riduzione del                  
ricorso ad altre prestazioni sanitarie.                                         
3.4.3 Casa protetta                                                             
All'interno delle case protette e' assicurata una presenza di                   
personale infermieristico entro un rapporto minimo di 1 infermiere              
ogni 12 anziani non autosufficienti ospitati ed un rapporto massimo             
di 1 infermiere ogni 10 anziani. L'Azienda Unita' sanitaria locale e            
l'ente gestore concordano il rapporto infermiere/anziani non                    
autosufficienti piu' adeguato in relazione al case-mix degli ospiti e           
del carico assistenziale infermieristico.                                       
Nel caso in cui la presenza infermieristica sull'arco delle 24 ore e'           
motivata dal case-mix degli ospiti e da motivi di economicita',                 
efficienza ed efficacia in considerazione della possibilita' di                 
garantire continuita' assistenziale nella stessa struttura, l'Azienda           
Unita' sanitaria locale e l'ente gestore possono incrementare il                
rapporto infermiere/anziani non autosufficienti rispetto al livello             
di 1/10.                                                                        
3.4.4 RSA                                                                       
All'interno delle RSA e' assicurata la presenza di personale                    
infermieristico in misura di 1 infermiere professionale ogni 6                  
anziani non autosufficienti e comunque una presenza continuativa                
nell'arco delle 24 ore.                                                         
Nel caso di nuclei di tipologie e intensita' assistenziale diversa              
all'interno della stessa struttura, ai fini della presenza                      
continuativa di personale infermieristico, va previsto un utilizzo              
integrato delle risorse infermieristiche presenti nella struttura nel           
suo insieme.                                                                    
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano il coordinamento                  
tecnico-professionale dell'assistenza infermieristica erogata nei               
diversi servizi assistenziali indicati. A tal fine le Aziende Unita'            
sanitarie locali individuano su base distrettuale il responsabile               
tecnico-professionale dell'assistenza infermieristica dei servizi               
semiresidenziali e residenziali di cui alla presente direttiva anche            
per promuovere un costante miglioramento della qualita'                         
dell'assistenza infermieristica.                                                
Le Aziende Unita' sanitarie locali nell'ambito del piano delle                  
attivita' formative di ogni distretto, in accordo con i Servizi di              
Assistenza anziani, predispongono ed attuano un programma annuale di            
aggiornamento professionale del personale infermieristico operante              
nei servizi semiresidenziali e residenziali di cui alla presente                
direttiva. A tal fine le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano             
la partecipazione e le sostituzioni del personale infermieristico per           
un'attivita' di aggiornamento tecnico-professionale di almeno 10 ore            
annue.                                                                          
L'assistenza infermieristica puo' essere erogata:                               
a) con personale messo a disposizione dall'Azienda Unita' sanitaria             
locale;                                                                         
b) con personale messo a disposizione dagli enti gestori.                       
In quest'ultimo caso l'Azienda Unita' sanitaria locale, previo                  
accordo preventivo con l'ente gestore, provvede al rimborso degli               
oneri effettivamente sostenuti entro i limiti precedentemente                   
fissati.                                                                        
La scelta in merito alla modalita' di erogazione dell'assistenza                
infermieristica e' di competenza dell'Azienda Unita' sanitaria locale           
che deve valutare, sentito il parere dell'ente gestore,                         
l'economicita', l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle diverse           
opzioni possibili, tenendo conto della necessita' di assicurare il              
piu' alto livello di integrazione possibile tra attivita' sanitarie e           
socio-assistenziali all'interno delle singole strutture.                        
3.5. ASSISTENZA RIABILITATIVA                                                   
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano agli anziani non                  
autosufficienti assistiti nei centri diurni socio-assistenziali                 
un'assistenza riabilitativa in relazione a quanto previsto nei piani            
individuali di assistenza.                                                      
Nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti le                 
prestazioni riabilitative sono garantite secondo gli standard                   
indicati successivamente. Tali prestazioni riguardano:                          
- programmi individuali di riabilitazione, per gli ospiti che non               
possono rivolgersi a normali presidi, su indicazione del fisiatra;              
- attivita' integrate con gli altri interventi della struttura                  
nell'ambito dei programmi "globali" individuali e dei piani integrati           
di organizzazione per gruppi di ospiti;                                         
- attivita' di supporto e di consulenza al personale addetto                    
all'assistenza di base ed al personale infermieristico per garantire            
continuita' nelle azioni di riattivazione, mantenimento e                       
rieducazione degli ospiti;                                                      
- attivita' di consulenza per quanto concerne ausili, attrezzature,             
strumenti e suggerimenti utili alla collettivita' degli ospiti.                 
Nelle case protette e' assicurata un'assistenza riabilitativa con un            
rapporto di 1 operatore terapista della riabilitazione ogni 60                  
anziani non autosufficienti. Nelle RSA e' assicurata un'assistenza              
riabilitativa con un rapporto di 1 operatore terapista della                    
riabilitazione ogni 40 anziani non autosufficienti. In caso di                  
accertato bisogno di riabilitazione cognitiva e/o del linguaggio,               
esclusivamente sulla base dei piani individuali di assistenza,                  
l'Azienda Unita' sanitaria locale garantisce parte degli standard di            
cui ai capoversi precedenti mediante altre figure professionali con             
percorsi di specifica qualificazione nel campo della riabilitazione             
cognitiva e/o del linguaggio con riferimento all'assistenza agli                
anziani.                                                                        
L'assistenza riabilitativa puo' essere erogata:                                 
a) con personale messo a disposizione dall'Azienda Unita' sanitaria             
locale;                                                                         
b) con personale messo a disposizione dagli enti gestori.                       
In quest'ultimo caso l'Azienda Unita' sanitaria locale, previo                  
accordo preventivo con gli enti gestori, provvede al rimborso degli             
oneri effettivamente sostenuti entro i limiti precedentemente                   
fissati.                                                                        
La scelta in merito alla modalita' di erogazione dell'assistenza                
riabilitativa e' di competenza dell'Azienda Unita' sanitaria locale             
che deve valutare, sentito il parere dell'ente gestore,                         
l'economicita', l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle diverse           
opzioni possibili, tenendo conto della necessita' di assicurare il              
piu' alto livello di integrazione possibile tra attivita' sanitarie e           
socio-assistenziali all'interno delle singole strutture.                        
3.6 TRASPORTI SANITARI                                                          
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano i trasporti sanitari in           
caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri                  
pubblici e privati accreditati di anziani non autosufficienti,                  
allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati nelle                
strutture residenziali (case protette e RSA) di cui alla presente               
direttiva. Gli altri trasporti (visite specialistiche, etc.) sono a             
carico degli enti gestori. I Servizi Assistenza anziani promuovono              
forme di coordinamento tra tutti gli enti gestori di strutture                  
residenziali del distretto al fine di assicurare per i trasporti                
sanitari che non rientrano nei casi di cui al precedente primo comma:           
a) tariffe agevolate ed omogenee da parte dei soggetti che                      
organizzano servizi di trasporto infermi;                                       
b) forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato per            
tutti i trasporti di anziani non allettati che non necessitano di un            
mezzo sanitario.                                                                
3.7 COORDINAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'INTERNO DELLE                   
STRUTTURE RESIDENZIALI                                                          
L'attivita' di coordinamento delle attivita' sanitarie, da espletarsi           
in stretta collaborazione con la direzione della struttura                      
residenziale, consiste in:                                                      
- coordinamento organizzativo delle attivita' sanitarie per garantire           
la massima integrazione con tutte le altre attivita' della struttura            
residenziale;                                                                   
- coordinamento del personale infermieristico e riabilitativo;                  
- individuazione delle soluzioni logistiche e delle modalita'                   
organizzative per l'effettuazione delle visite specialistiche;                  
- promozione di incontri di verifica dell'attivita' sanitaria svolta;           
- promozione, sulla base di indicazioni dell'Azienda Unita' sanitaria           
locale e del Servizio Assistenza anziani, di azioni e progetti per la           
valutazione ed il controllo della qualita' dell'assistenza;                     
- partecipazione alla elaborazione ed adozione dei protocolli                   
diagnostici ed assistenziali.                                                   
In analogia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta                  
regionale n. 1455 del 28/7/1997 per la funzione di lungodegenza                 
post-acuzie e riabilitazione estensiva, la funzione di coordinamento            
delle attivita' sanitarie di norma e' assicurata da personale                   
infermieristico, con individuazione di un responsabile. In tal caso             
la presenza di personale infermieristico nelle strutture residenziali           
e' incrementata come minimo secondo quanto previsto nella Tabella A e           
comunque in relazione alle dimensioni della struttura, al case-mix              
degli ospiti ed alla complessita' organizzativa.                                
L'Azienda Unita' sanitaria locale in accordo con l'ente gestore                 
identifica il responsabile del coordinamento delle attivita'                    
sanitarie. Le Aziende Unita' sanitarie locali, sulla base di                    
specifiche valutazioni e motivazioni, possono assicurare l'attivita'            
di coordinamento delle attivita' sanitarie con altre figure                     
professionali.                                                                  
TABELLA A                                                                       
posti per  n. ore settimanali     non autosufficienti  attivita'                
fino a 30 posti                      6 ore settimanali                          
da 31 a 45 posti                     8 ore settimanali                          
da 46 a 60 posti                    10 ore settimanali                          
per ogni ulteriore 30                 2 ore aggiuntive                          
L'ente gestore e l'Unita' sanitaria locale competente adottano tutti            
gli atti necessari per garantire la massima integrazione tra                    
l'attivita' medica di diagnosi e cura ed il coordinamento delle                 
attivita' sanitarie.                                                            
4) Individuazione di oneri per prestazioni a rilievo sanitario                  
4.1. ASSISTENZA DOMICILIARE                                                     
Le Aziende Unita' sanitarie locali individuano gli oneri derivanti da           
prestazioni socio-assistenziali da imputare sul Fondo sanitario e da            
corrispondere all'ente che gestisce il servizio nella misura di Lire            
10.000 per ogni ora di effettiva assistenza, per ogni anziano                   
certificato non autosufficiente assistito dal servizio di assistenza            
domiciliare che, a seguito del programma integrato di ADI, riceva al            
domicilio almeno 5 interventi assistenziali tutelari alla settimana o           
almeno 6 ore di assistenza tutelare la settimana da operatori addetti           
all'assistenza di base. Il servizio di assistenza domiciliare, per              
ottenere la corresponsione di tali oneri, deve funzionare per almeno            
6 giorni settimanali ed essere in grado di garantire, all'occorrenza,           
le prestazioni domiciliari durante tutto l'arco della giornata                  
(mattina e pomeriggio). Nel rispetto di quanto sopra l'Azienda Unita'           
sanitaria locale stipula apposita convenzione con i Comuni che                  
gestiscono servizi di assistenza domiciliare.                                   
4.2 CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE                                                 
Le Aziende Unita' sanitarie locali, individuano gli oneri derivanti             
da prestazioni socio-assistenziali da imputare sul Fondo sanitario e            
da corrispondere all'ente che gestisce il servizio nella misura di              
Lire 22.000 giornaliere per i giorni di effettiva presenza, per ogni            
anziano certificato non autosufficiente assistito in centri diurni              
assistenziali funzionanti almeno 5 giorni settimanali per non meno di           
42 ore settimanali con una presenza continua di operatori addetti               
all'assistenza di base in relazione alla tipologia ed alle necessita'           
degli anziani ospiti. Per i soggetti con gravi disturbi                         
comportamentali l'Azienda Unita' sanitaria locale corrisponde gli               
oneri a rilievo sanitario nella misura di Lire 30.000 giornaliere.              
Per gli utenti dei centri diurni tale valutazione e' assicurata da              
professionisti dell'Azienda Unita' sanitaria locale utilizzando gli             
strumenti di cui al successivo punto 4.3.                                       
Le Aziende sanitarie locali, in accordo con l'organismo di gestione             
dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R. 5/94, privilegiano nella             
individuazione dei centri diurni da convenzionare quelli che                    
assicurano programmi di attivita' qualificati e flessibili, orientati           
a garantire piu' ampia copertura dei bisogni degli anziani e delle              
loro famiglie in particolare per quanto riguarda:                               
- standard di personale adeguati alle necessita' assistenziali degli            
anziani frequentanti il centro diurno;                                          
- l'estensione dell'orario di apertura giornaliero;                             
- l'estensione delle giornate di apertura settimanali;                          
- la riduzione e tendenziale eliminazione di periodi di chiusura                
dell'attivita'.                                                                 
4.3 CASE PROTETTE E RSA                                                         
L'onere a rilievo sanitario per gli anziani ospiti di strutture                 
residenziali per non autosufficienti e' correlato alla intensita'               
necessaria ad assicurare idonee risposte assistenziali. A tal fine              
gli anziani sono classificati in base al bisogno assistenziale in               
quattro gruppi A, B, C, D, secondo i criteri e le procedure                     
determinate con atto del Direttore generale alle Politiche sociali              
d'intesa con il Direttore generale alla Sanita'.                                
Per le RSA, che di norma ospitano soggetti anziani dei gruppi A e B,            
l'onere a rilievo sanitario giornaliero e' fissato in Lire 53.000.              
Nelle case protette l'onere a rilievo sanitario giornaliero per                 
anziano e' il seguente:                                                         
- gruppo A, soggetti con grave disturbo comportamentale: Lire 53.000,           
- gruppo B, soggetti con elevato bisogno sanitario e correlato                  
elevato bisogno assistenziale: Lire 53.000,                                     
- gruppo C, soggetti con disabilita' di grado severo: Lire 40.000,              
- gruppo D, soggetti con disabilita' di grado moderato: Lire 32.000.            
In base alla classificazione degli ospiti di ogni struttura,                    
l'Azienda Unita' sanitaria locale determina l'onere a rilievo                   
sanitario medio di struttura mediante media ponderata, e concorda con           
l'ente gestore il livello minimo di servizi che lo stesso si impegna            
ad erogare, secondo quanto previsto nell'Allegato 2.                            
L'ospitalita' nelle case protette di anziani dei gruppi A e B e'                
condizionata alla possibilita' di garantire assistenza adeguata agli            
anziani ospitati (sia dei gruppi A e B sia agli altri ospiti) ed e'             
finalizzata ad assicurare, nelle sole strutture che garantiscano una            
adeguata organizzazione ed assistenza, il massimo di continuita'                
assistenziale. Le UVGT nel proporre nuovi ingressi di anziani dei               
gruppi A e B nelle case protette tengono conto:                                 
- del necessario equilibrio gestionale e delle peculiarita' di ogni             
struttura residenziale;                                                         
- del carattere non prevalente della presenza di soggetti dei gruppi            
A e B nelle case protette;                                                      
- dell'adeguatezza dell'organizzazione e del livello di assistenza,             
in particolare infermieristica, della casa protetta per i soggetti              
del gruppo B.                                                                   
La convenzione tra Azienda Unita' sanitaria locale ed ente gestore              
prevede modalita' per risolvere eventuali problemi derivanti da                 
elevati e non preventivabili variazioni del case-mix degli ospiti nel           
corso del periodo di validita' della convenzione stessa.                        
Nelle strutture con dotazione di un numero adeguato di posti                    
complessivi convenzionati, in caso di elevata presenza di soggetti              
con grave disturbo comportamentale e la conseguente opportunita' di             
organizzare l'attivita' assistenziale individuando uno specifico                
nucleo, l'Azienda Unita' sanitaria locale, puo' concordare con l'ente           
gestore un mix assistenziale socio-sanitario diverso da quanto                  
previsto dalla presente direttiva, commisurando la presenza di                  
personale infermieristico alle effettive esigenze ed aumentando la              
presenza di personale addetto all'assistenza di base e di altre                 
figure professionali (animatore, terapista della riabilitazione e               
personale qualificato per l'attivita' di riabilitazione cognitiva e/o           
del linguaggio) nel limite massimo dell'onere medio giornaliero per             
prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario a carico del Fondo                 
sanitario regionale per un posto di RSA. In tal caso l'Azienda Unita'           
sanitaria locale e l'ente gestore concordano specifici e qualificati            
progetti gestionali, adeguando la misura dell'onere a rilievo                   
sanitario giornaliero.                                                          
Gli accordi tra Azienda Unita' sanitaria locale ed ente gestore                 
dovranno conformarsi alle indicazioni ed ai requisiti che la Regione            
fissera' in materia di assistenza ai soggetti dementi.                          
4.4 RICOVERI TEMPORANEI IN RSA                                                  
A norma dell'art. 24 della L.R. 5/94, le UVGT dispongono i ricoveri             
temporanei in RSA. Le Aziende Unita' sanitarie locali, previo parere            
dell'Organismo di gestione dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R.           
5/94, approvano un'apposita regolamentazione coordinata su base                 
territoriale con quanto previsto dalle disposizioni regionali in                
materia di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva. Tale            
regolamentazione deve tener conto:                                              
a) delle condizioni previste dal comma 6, lettere a, b, c dell'art.             
24 della L.R. 5/94 e della opportunita' che il ricovero temporaneo in           
RSA sia destinato ad anziani non autosufficienti che, in un quadro              
diagnostico accertato e con un percorso terapeutico gia' programmato,           
necessitano di prestazioni assistenziali e sanitarie di elevata                 
intensita';                                                                     
b) della dipendenza della durata del ricovero temporaneo disposto               
dall'UVG dal piano individuale di assistenza.                                   
L'UVG puo' disporre il prolungamento del ricovero temporaneo qualora            
non sia stato possibile garantire una diversa soluzione                         
assistenziale. In ogni caso il ricovero temporaneo e' a totale carico           
del Fondo sanitario regionale fino al limite massimo del primo mese.            
Per i ricoveri temporanei in RSA non gestite dalle Aziende Unita'               
sanitarie locali ma con esse convenzionate, le Aziende Unita'                   
sanitarie locali corrispondono una retta giornaliera onnicomprensiva            
compresa tra l'80% ed il 90% della retta giornaliera prevista per la            
lungodegenza post-acuzie, in rapporto alle dimensioni delle strutture           
ed alla quantita' e qualita' dei servizi resi. In caso di fornitura             
parziale di servizi da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali,             
le stesse provvedono a ridurre la retta onnicomprensiva in base alla            
valutazione economica dei servizi e delle prestazioni direttamente              
rese dalla Azienda Unita' sanitaria locale stessa.                              
I ricoveri temporanei per anziani non autosufficienti che, pur                  
rientrando nei casi previsti al comma 6, lettere a e b dell'art. 24             
della L.R. 5/94, necessitano di prestazioni assistenziali e sanitarie           
di medio livello sono di norma disposte dall'UVGT presso case                   
protette.                                                                       
5) Sostegno di progetti assistenziali individuali in altre strutture            
residenziali                                                                    
Il Servizio Assistenza anziani, previa valutazione dell'UVGT, in casi           
limitati, puo' proporre il sostegno di piani individualizzati di                
assistenza per anziani non autosufficienti da inserire in strutture             
residenziali non convenzionate ai sensi della presente direttiva.               
Il Servizio Assistenza anziani, in accordo con l'UVGT ed il                     
Responsabile del caso, valuta:                                                  
a) la effettiva capacita' della struttura residenziale disponibile ad           
accogliere l'anziano non autosufficiente in ordine all'adeguatezza              
del livello di tutela complessiva dell'anziano ed alla possibilita'             
di assicurare integralmente le prestazioni previste nel piano                   
individualizzato di assistenza;                                                 
b) le opzioni dell'anziano e/o dei suoi familiari;                              
c) l'entita' dell'onere a rilievo sanitario giornaliero da                      
riconoscersi all'ente gestore per il periodo di effettiva ospitalita'           
dell'anziano, che non potra' essere superiore al 75% di quanto                  
indicato al precedente punto 4.3.                                               
Gli interventi di sostegno di progetti individuali di inserimento in            
strutture residenziali di cui al presente paragrafo non vanno                   
conteggiati ai fini degli indici programmatici regionali e sono                 
finalizzati a garantire, per limitate ed eccezionali condizioni, una            
maggiore articolazione dell'offerta dei servizi in relazione:                   
- al non completo sviluppo della rete in ambito distrettuale;                   
- alla opportunita' di garantire la continuita' assistenziale                   
soprattutto nei territori montani o sprovvisti di strutture                     
residenziali convenzionate;                                                     
- alle opzioni dell'anziano e della famiglia.                                   
L'Azienda Unita' sanitaria locale concorda con gli organismi di                 
gestione degli Accordi di programma ex art. 14 L.R. 5/94 se ed in               
quale misura utilizzare lo strumento indicato nel presente paragrafo,           
definendo conseguentemente la disponibilita' di risorse su base                 
distrettuale. L'Azienda Unita' sanitaria locale, tramite il                     
distretto, assicura il monitoraggio delle forme di sostegno di cui al           
presente paragrafo.                                                             
Le norme di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente per           
nuovi ingressi.La verifica del rispetto del piano individualizzato di           
assistenza e' garantita dal Responsabile del caso.                              
L'ente gestore destinatario dell'onere a rilievo sanitario deve                 
impegnarsi a detrarre tale onere dalla retta a carico dell'anziano.             
In caso di mancato rispetto del programma o di altri accordi pattuiti           
con l'ente gestore, il Servizio Assistenza anziani valuta se proporre           
la sospensione della corresponsione degli oneri a rilievo sanitario o           
altre idonee iniziative.                                                        
6) Indicazioni per il controllo delle rette Socio-assistenziali a               
carico degli anziani                                                            
Le Aziende Unita' sanitarie locali, nella individuazione delle                  
strutture e dei servizi da convenzionare, tengono conto del costo               
socio-assistenziale a carico degli anziani con attenzione al rapporto           
costi/qualita' dei servizi offerti dagli enti gestori, in base ai               
criteri individuati con determinazione del Direttore generale alle              
Politiche sociali come previsto al precedente punto 2), in attesa               
dell'adozione del sistema di accreditamento.                                    
Gli enti gestori sono tenuti a compilare la scheda riassuntiva dei              
costi, sulla base dello schema indicato dalla Regione.                          
Per realizzare condizioni di maggiore equita' ed omogeneita' nel                
territorio regionale:                                                           
A) l'organismo di gestione dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R.           
5/94 sollecita gli enti gestori ad attivare iniziative di                       
miglioramento dell'efficacia gestionale adottando forme di gestione             
integrata ed associata;                                                         
B) gli Enti locali sottoscrittori degli Accordi di programma, in                
accordo con l'Azienda Unita' sanitaria locale, nell'ambito degli                
strumenti di governo dell'Accordo stesso determinano annualmente su             
base distrettuale i valori medi dei costi a carico degli anziani per            
tipologia del servizio, individuando criteri uniformi (indicatori del           
comfort alberghiero, dei livelli di assistenza superiori ai minimi,             
della qualita' assistenziale complessiva) in base ai quali prevedere            
una percentuale di oscillazione ritenuta congrua in base alle                   
specificita' territoriali;                                                      
C) l'Azienda Unita' sanitaria locale nella contrattazione annuale con           
gli enti gestori prende a riferimento i valori medi distrettuali                
determinati come sopra. L'ente gestore documenta la previsione dei              
costi secondo lo schema di analisi costi indicato dalla Regione.                
L'Azienda Unita' sanitaria locale in casi eccezionali puo' accettare            
determinazioni della quota socio-assistenziale eccedenti la media               
distrettuale, pur maggiorata della percentuale di variabilita'                  
ritenuta congrua, esclusivamente sulla base di considerazioni basate            
su dati oggettivi e sulla base di una qualita' dei servizi (rispetto            
ai criteri uniformi di cui in precedenza) indubbiamente al di sopra             
dello standard medio.                                                           
Ogni eventuale modifica di quanto pattuito in sede contrattuale deve            
prevedere il preventivo assenso da parte dell'Azienda Unita'                    
sanitaria locale.                                                               
7) Criteri di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati            
di cui all'art. 20, L.R. 5/94                                                   
Nell'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati per la              
popolazione anziana non autosufficiente e' necessario superare rigidi           
criteri burocratici, valorizzando l'attivita' professionale dell'UVGT           
non soltanto nella dimensione valutativa del bisogno, ma soprattutto            
in quella di costruzione di percorsi assistenziali:                             
- adeguati alle condizioni dell'anziano,                                        
- di sostegno alla famiglia,                                                    
- compatibili con le possibilita' esistenti nella rete al momento               
della manifestazione del bisogno.                                               
A tal fine risulta indispensabile identificare nel Servizio                     
Assistenza anziani lo strumento di governo unificato dell'accesso               
alla rete dei servizi.                                                          
Il Servizio Assistenza anziani, previo accordo tra Comuni ed Azienda            
Unita' sanitaria locale nell'ambito degli strumenti di governo                  
dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R. 5/94, adotta procedure               
formalizzate e rese pubbliche per quanto riguarda l'accesso alla rete           
dei servizi, conformi alle seguenti linee di indirizzo regionale:               
a) favorire il mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente di                
vita, utilizzando a tal fine ogni risorsa disponibile (sostegno alla            
famiglia, assistenza domiciliare, accesso al centro diurno, assegno             
di cura);                                                                       
b) criteri di priorita': - intensita' del bisogno di cura ed                    
assistenza dell'anziano; - capacita' di cura e risorse a disposizione           
del nucleo familiare, e per quanto riguarda le strutture                        
residenziali, assoluta impossibilita' a garantire all'anziano a                 
domicilio la cura e l'assistenza di cui necessita;                              
c) definizione criteri di indirizzo dell'attivita' dell'UVGT per                
quanto riguarda la pertinenza dell'accesso alle singole tipologie dei           
servizi di cui alla presente direttiva in considerazione: -                     
dell'articolazione della rete territoriale; - dei livelli e dei                 
carichi assistenziali delle singole strutture; - dell'indispensabile            
equilibrio tra livelli assistenziali garantiti e carichi                        
assistenziali derivanti dal case-mix;                                           
d) responsabilizzazione professionale dell'UVGT in ordine alle                  
proposte dei piani individualizzati di assistenza e dei percorsi                
assistenziali e di conseguenza rispetto all'indirizzo ed all'accesso            
alla rete dei servizi;                                                          
e) rispetto del diritto di informazione e di trasparenza                        
amministrativa, garantendo: - una formale definizione dei criteri di            
priorita', dei percorsi assistenziali e dell'ambito di                          
responsabilita' tecnica dell'UVGT; - una corretta informazione in               
merito al punto precedente;                                                     
f) rispetto della tutela della privacy;                                         
g) adozione di procedure che tengano conto adeguatamente, nei limiti            
delle opportunita' offerte dalla rete, delle preferenze e delle                 
proposte avanzate dall'anziano e/o dai suoi familiari;                          
h) attenta valutazione del contesto territoriale in relazione a: -              
offerta dei servizi; - compatibilita' delle proposte di inserimento             
con i livelli assistenziali garantiti da ciascuna struttura/servizio.           
Il Servizio Assistenza anziani verifica periodicamente il rispetto              
dei criteri sopra indicati ed evidenzia all'organo di governo                   
dell'Accordo di programma ed all'Azienda Unita' sanitaria locale                
problemi e proposte di modifica per l'adozione dei correttivi che si            
renderanno necessari sulla base dell'esperienza.                                
8) Tempi e modalita' di attuazione                                              
Le disposizioni di cui alla presente direttiva si applicano a partire           
dall'1/1/2000. Le Aziende Unita' sanitarie locali, nella fase di                
prima attuazione, in collaborazione con gli enti gestori procedono              
tempestivamente alla classificazione degli ospiti secondo le                    
modalita' di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3.                                 
Le Aziende Unita' sanitarie locali, previo consenso dell'organismo di           
governo dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R. 5/94, determinano            
il percorso di attuazione della presente direttiva, percorso che deve           
prevedere:                                                                      
a) formazione dei professionisti delle strutture per l'utilizzo degli           
strumenti di classificazione;                                                   
b) informazione dei contenuti e delle modalita' applicative della               
presente direttiva agli enti gestori;                                           
c) definizione della data limite entro la quale i professionisti                
della struttura effettuano le classificazioni degli ospiti e gli enti           
gestori inviano le stesse al Servizio Assistenza anziani;                       
d) decisione dell'Azienda Unita' sanitaria locale, in accordo con il            
Servizio Assistenza anziani, per l'eventuale rivalutazione delle                
strutture che presentano case-mix significativamente discordanti                
dalla media aziendale e regionale ed attivazione delle rivalutazioni            
a campione;                                                                     
e) definizione del case-mix e dell'onere a rilievo sanitario medio di           
struttura;                                                                      
f) comunicazione dello stesso all'ente gestore e valutazione comune             
delle conseguenze sul piano gestionale.                                         
  L'Azienda Unita' sanitaria                                                    
locale competente assicura la tempestiva applicazione della presente            
direttiva. Le Aziende Unita' sanitarie locali debbono completare il             
percorso di attuazione della presente direttiva entro la data del               
31/12/1999.                                                                     
Nella fase di implementazione del nuovo sistema di finanziamento le             
Aziende Unita' sanitarie locali assicurano il massimo coinvolgimento            
degli Enti locali, degli altri sottoscrittori dell'Accordo di                   
programma e degli enti gestori. La Giunta regionale si impegna ad un            
monitoraggio dell'impatto dell'applicazione della presente direttiva            
apportando le integrazioni e le modifiche che emergeranno come                  
opportune anche durante la fase di prima applicazione.                          
9) Norme specifiche per le convenzioni                                          
In tutte le convenzioni di cui alla presente direttiva le Aziende               
Unita' sanitarie locali, inseriscono un esplicito impegno dell'ente             
gestore:                                                                        
a) ad applicare una retta eguale a tutti gli anziani non                        
autosufficienti occupanti posti convenzionati, a prescindere dalla              
classificazione di cui ai precedenti paragrafi 4.2 e 4.3.;                      
b) a non imputare a carico degli utenti costi per le prestazioni                
sanitarie garantite dall'Azienda Unita' sanitaria locale;                       
c) ad abbassare la retta in misura corrispondente all'entita'                   
dell'onere a rilievo sanitario medio di struttura di cui al                     
precedente punto 4.3;                                                           
d) ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti ed i loro                  
familiari in merito alle prestazioni ed i servizi assicurati, al                
costo totale degli stessi, all'onere a carico dell'Azienda Unita'               
sanitaria locale ed alla quota a carico degli utenti. A tal fine                
l'Azienda Unita' sanitaria locale, in collaborazione con il Servizio            
Assistenza anziani, definisce strumenti e modalita' informative la              
cui utilizzazione va concordata con gli enti gestori convenzionati;             
e) ad inserire nei posti convenzionati gli anziani non                          
autosufficienti sulla base delle indicazioni del Servizio Assistenza            
anziani e delle UVGT, secondo le modalita' definite dall'Accordo di             
programma di cui all'art. 14, L.R. 5/94;                                        
f) ad allegare alla convenzione la scheda di analisi dei costi del              
servizio e a chiedere preventivo assenso all'Azienda Unita' sanitaria           
locale in caso di proposta di aumento della retta a carico degli                
ospiti nel corso dell'anno;                                                     
g) a collaborare attivamente all'attivita' di monitoraggio e ricerca            
dell'Azienda Unita' sanitaria locale e della Regione, inviando                  
tempestivamente i dati richiesti;                                               
h) a far partecipare il proprio personale alle attivita' di                     
formazione ed aggiornamento promosse dal Servizio Assistenza anziani;           
i) a collaborare con l'Azienda Unita' sanitaria locale ed il Servizio           
Assistenza anziani per la verifica ed il miglioramento della qualita'           
delle prestazioni e dell'assistenza.                                            
Le Aziende Unita' sanitarie locali, verificano il rispetto di quanto            
in precedenza indicato.                                                         
In caso di gestione di servizi della rete da parte dell'Azienda                 
Unita' sanitaria locale, la stessa deve impegnarsi a garantire quanto           
indicato in precedenza dalla lettera a) alla lettera i).                        
Di norma non sono attivabili convenzioni con strutture residenziali             
per un numero inferiore a 20 posti.                                             
10) Disposizioni transitorie                                                    
Le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale 876/93 e           
successive integrazioni e modificazioni sono valide sino al                     
31/12/1999.                                                                     
11) Controllo e monitoraggio flussi informativi                                 
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano un costante controllo e           
monitoraggio della spesa per l'integrazione socio-sanitaria nella               
rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani non                       
autosufficienti.                                                                
A tal fine le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono ad                     
introdurre nei sistemi informativi e contabili aziendali le                     
modificazioni necessarie per poter fornire in tempi rapidi e secondo            
criteri omogenei i dati di attivita' e di spesa, articolata anche in            
relazione alle informazioni necessarie per il governo regionale.                
Inoltre le Aziende Unita' sanitarie locali adottano le iniziative               
necessarie per monitorare l'utilizzo delle attivita' di ricovero                
ospedaliero da parte degli anziani non autosufficienti assistiti                
nella rete integrata di cui alla presente direttiva.                            
A tal fine con specifica circolare regionale viene definito il debito           
informativo delle Aziende Unita' sanitarie locali, i tempi e le                 
modalita' di funzionamento e le responsabilita' in ordine alla                  
gestione del flusso informativo relativo al monitoraggio della rete             
dei servizi socio-sanitari integrati per anziani non autosufficienti.           
Gli enti gestori dei servizi di cui alla presente direttiva sono                
tenuti a fornire all'Azienda Unita' sanitaria locale i flussi                   
informativi relativi ai dati, le modalita' ed i tempi di rilevazione            
secondo quanto individuato con una specifica circolare regionale.               
Entro il 31 marzo di ogni anno le Aziende Unita' sanitarie locali               
trasmettono alla Regione specifica relazione, secondo uno schema                
predisposto dagli Assessorati competenti. Sulla base delle relazioni            
delle Aziende Unita' saniarie locali, la Regione predispone una                 
relazione annuale sull'applicazione della presente direttiva.                   
Con determinazione del Direttore generale alle Politiche sociali                
d'intesa con il Direttore generale alla Sanita' viene istituito un              
gruppo per la valutazione periodica dell'applicazione della presente            
direttiva, al fine di predisporre tempestivamente gli adeguamenti e             
le proposte di modifiche che si renderanno necessarie soprattutto               
nella prima fase di sperimentazione del nuovo sistema di                        
finanziamento.                                                                  
Del gruppo regionale coordinato dagli Assessorati regionali                     
competenti fanno parte rappresentanti di Comuni, Aziende Unita'                 
sanitarie locali, enti gestori e rappresentanti degli utenti.                   
ALLEGATO N. 1                                                                   
Assistenza medica                                                               
L'Azienda Unita' sanitaria locale garantisce la presenza di personale           
medico pari a 6 ore settimanali ogni 30 anziani non autosufficienti             
ospitati nelle case protette per l'attivita' di diagnosi e cura.                
Nelle RSA per l'attivita' medica di diagnosi e cura l'Azienda Unita'            
sanitaria locale garantisce la presenza di personale medico in misura           
di 12 ore settimanali ogni 20 anziani non autosufficienti.                      
Nelle RSA costituite da un unico nucleo fino a 20 anziani deve essere           
garantita la presenza di 16 ore settimanali.                                    
L'attivita' medica di diagnosi e cura nelle strutture residenziali              
consiste in:                                                                    
a) assicurare l'attivita' all'interno della struttura residenziale              
con un numero di accessi settimanali adeguato al case-mix degli                 
ospiti, da concordare con il coordinatore della struttura                       
residenziale. Nelle RSA e' comunque necessario assicurare almeno sei            
accessi settimanali;                                                            
b) assicurare le visite richieste in via d'urgenza tra le 8 e le 20             
nei giorni feriali nella stessa giornata della richiesta, anche al di           
fuori degli accessi previsti;                                                   
c) assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di                  
ricovero dell'anziano;                                                          
d) assumere la responsabilita' complessiva in ordine alla tutela                
della salute degli anziani ospiti che si estrinseca in compiti                  
diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione             
sanitaria;                                                                      
e) partecipare agli incontri con gli altri operatori della struttura            
residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale             
dell'anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali             
di assistenza con l'e'quipe multiprofessionale;                                 
f) partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi              
concernenti l'assistenza agli anziani, nell'ambito dei programmi                
promossi dal Servizio Assistenza anziani;                                       
g) partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi            
di attivita' dell'intera struttura;                                             
h) partecipare all'attivita' di informazione, formazione e consulenza           
nei confronti dei familiari degli anziani ospiti.                               
Per l'attivita' di                                                              
diagnosi e cura, in caso di utilizzo di personale medico di cui al              
DPR n. 484 del 22/7/1996 devono applicarsi le modalita' previste nei            
protocolli stipulati fra la Giunta regionale e i sindacati medici ed            
approvati con delibera della Giunta regionale n. 1177 del 28/1/1987,            
come integrata dall'Allegato D dell'Accordo attuativo regionale ex              
DPR 484/96 approvato con delibera della Giunta regionale 1 agosto               
1997,  n.1487.                                                                  
Nel caso l'Azienda Unita' sanitaria locale si accordi con l'ente                
gestore in modo che quest'ultima assicuri l'attivita' medica nei                
limiti e nelle modalita' indicate, l'Azienda Unita' sanitaria locale            
provvede al rimborso degli oneri effettivamente sostenuti entro i               
limiti orari precedentemente fissati. All'anziano non autosufficiente           
stabilmente ospitato nelle case protette e nelle RSA viene sospesa la           
scelta del medico di fiducia, salva diversa volonta' espressa dallo             
stesso anziano all'atto dell'ammissione, compatibilmente con la                 
normativa vigente.                                                              
Nel caso di ricoveri temporanei, cosi' come disciplinati dalla                  
presente direttiva, viene mantenuta a favore del medico di famiglia             
la quota capitaria, in ragione della necessita' che lo stesso medico            
mantenga un rapporto assistenziale con l'anziano, in ricovero                   
temporaneo, in raccordo con il medico della struttura.                          
Al fine di promuovere il coordinamento e la qualificazione                      
dell'assistenza medica nelle strutture residenziali, l'Azienda Unita'           
sanitaria locale individua nell'ambito del distretto ed in relazione            
al numero delle strutture e dei posti letto disponibili, almeno un              
medico responsabile del coordinamento dell'attivita' medica nelle               
strutture residenziali di cui alla presente direttiva. Il                       
responsabile medico di distretto delle strutture residenziali, in               
costante rapporto con il Servizio Assistenza anziani, e'                        
responsabile:                                                                   
a) della promozione e realizzazione di protocolli                               
diagnostici-terapeutici riabilibitativi per le patologie prevalenti;            
b) della definizione di percorsi specialistici integrati con i                  
presidi ospedalieri ed i poliambulatori specialistici;                          
c) dell'attivita' di vigilanza igienico-sanitaria e dell'adozione di            
eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente              
servizio dell'Azienda Unita' sanitaria locale;                                  
d) della verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza                  
sanitaria erogata globalmente.                                                  
ALLEGATO 2                                                                      
Nella definizione del contratto/convenzione con l'ente gestore e                
l'Azienda Unita' sanitaria locale devono essere assicurati i seguenti           
requisiti minimi.                                                               
a) Presenza di personale addetto all'assistenza di base correlato               
alla intensita' assistenziale degli ospiti in misura capace da                  
assicurare idonee risposte assistenziali. Nelle RSA il livello                  
assistenziale minimo da assicurare e' pari ad un rapporto di 1                  
addetto di base/ota ogni 2 anziani. Nelle case protette le Aziende              
Unita' sanitarie locali prendono a riferimento, come livello minimo             
la media annuale derivante dal case-mix di struttura in applicazione            
dei seguenti rapporti riferentesi ad unita' a tempo pieno: gruppo A             
rapporto 1 addetto di base/ota ogni 2   anziani  gruppo B rapporto 1            
addetto di base/ota ogni 2   anziani  gruppo C rapporto 1 addetto di            
base/ota ogni 2,6 anziani  gruppo D rapporto 1 addetto di base/ota              
ogni 3,1 anziani. In attesa dell'adozione del sistema di                        
accreditamento, a titolo indicativo ed esclusivamente per il                    
personale addetto all'assistenza di base, al fine di garantire una              
adeguata tutela agli anziani ospiti e' individuato comunque un limite           
minimo di 1.500 ore annue effettive per operatore. Tale limite                  
comprende le attivita' di formazione ed aggiornamento, la                       
partecipazione alle riunioni di e'quipe, e le sole attivita' di                 
assistenza diretta alla persona. Le Aziende Unita' sanitarie locali             
verificano il rispetto dei rapporti di personale addetto                        
all'assistenza di base riferentesi ad unita' a tempo pieno e del                
livello minimo di assistenza in termini di ore effettive di                     
assistenza con strumenti e modalita' appropriate, concordate con                
l'ente gestore. L'ente gestore deve impegnarsi a rendere visibili               
nella struttura ed a comunicare agli anziani ospiti ed ai familiari i           
livelli minimi di assistenza di base da assicurare in base ai criteri           
indicati in precedenza, tenendo conto anche di quanto previsto dal              
successivo punto f).                                                            
b) Presenza del coordinatore responsabile a tempo pieno per le                  
strutture di almeno 60 posti. Nelle strutture di minor capacita'                
recettiva l'attivita' del coordinatore deve essere di almeno 18 ore             
settimanali. Le Aziende Unita' sanitarie locali verificano che il               
coordinatore responsabile svolga effettivamente ed esclusivamente,              
per il monte ore previsto in precedenza ed indicato nella                       
convenzione, le funzioni di coordinamento indicate nella delibera               
della Giunta regionale n. 6204 del 27/11/1992.                                  
c) Presenza del responsabile attivita' di nucleo circa ogni 20-30               
anziani non autosufficienti. Nelle strutture di ridotte dimensioni              
organizzate in un unico nucleo, le funzioni di responsabile di nucleo           
possono essere assicurate dal coordinatore responsabile di cui in               
precedenza. In tal caso il coordinatore responsabile e' presente                
obbligatoriamente a tempo pieno. Nelle case protette per detta                  
funzione e' da prevedersi un operatore responsabile delle attivita'             
assistenziali di nucleo per lo svolgimento delle funzioni indicate              
nella deliberazione della Giunta regionale n. 6205 del 27/11/1992.              
Nelle RSA dette funzioni puo' essere svolta anche da altre figure               
professionali in relazione alla maggior prevalenza del bisogno                  
assistenziale con valenza sanitaria.                                            
d) Predisposizione ed attuazione del Piano individuale di assistenza            
formalizzato in forma scritta con verifica ed eventuale                         
riformulazione periodica (massimo semestrale) da parte dell'e'quipe             
multiprofessionale.                                                             
e) Predisposizione ed attuazione di un programma di animazione di               
struttura, sia per gruppi di interesse che per attivita' individuali.           
f) Predisposizione del piano gestionale, dell'orario generale di                
servizio, dello schema della distribuzione programmata degli orari di           
lavoro (turni per ogni profilo professionale nell'arco delle 12 o 24            
ore) e delle modalita' di copertura delle presenze e delle assenze.             
g) Predisposizione del programma giornaliero di attivita' per gli               
ospiti.                                                                         
h) Corretta predisposizione, adozione ed utilizzo di protocolli                 
assistenziali formalizzati in forma scritta, conosciuti dagli                   
operatori per: - alzate, - bagno di pulizia, - prevenzione dei                  
decubiti, - somministrazione dei farmaci, - conservazione dei                   
farmaci, - inserimento in struttura.                                            
i) Partecipazione nell'anno degli operatori socio-assistenziali ad              
attivita' di formazione e/o aggiornamento professionale anche                   
coordinate e promosse dal Servizio Assistenza anziani nella misura              
minima di almeno 15 ore annuali individuali per almeno il 15% degli             
operatori (non sono da considerare per questo fine le attivita'                 
formative connesse all'applicazione delle norme in materia di                   
sicurezza sul lavoro).                                                          
j) Impegno dell'ente gestore ad assicurare la disponibilita' di                 
assistenza religiosa per gli anziani che la richiedano.                         
k) Impegno dell'ente gestore a mettere a disposizione degli anziani             
ospiti i servizi di cura della persona (pedicure,                               
barbiere/parrucchiere).                                                         
l) Assicurare il debito informativo nei confronti dell'Azienda Unita'           
sanitaria locale secondo le modalita' determinate da apposita                   
circolare regionale.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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