DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1378
Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei Servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 5/94
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che indica tra gli obiettivi
della riforma sanitaria la tutela della salute degli anziani e
individua agli artt. 25, 26 e 28 le prestazioni di carattere
curativo, riabilitativo e di assistenza farmaceutica che devono
essere garantite dal Servizio sanitario nazionale precisandone le
modalita' di erogazione;
- l'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 che pone a carico
del Fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo
sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;
- la L.R. n. 2 del 12 gennaio 1985 "Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale" che fissa norme per:
- l'individuazione degli aventi diritto alle prestazioni
assistenziali;
- l'individuazione dei soggetti non istituzionali che svolgono
attivita' assistenziale e le modalita' per il convenzionamento;
- le modalita' per la programmazione degli interventi;
- il DPCM 8 agosto 1985 che individua le attivita' di rilievo
sanitario dei Servizi socio-assistenziali;
- la propria delibera di applicazione del DPCM 8 agosto 1985, n. 131
del 21 gennaio 1986, cosi' come integrata dalla delibera n. 948 del
18 marzo 1986 di risposta ai chiarimenti forniti alla CCARER;
- la propria deliberazione n. 876 del 9/3/1993 "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a
domicilio e nei presidi integrati assistenziali-sanitari
semiresidenziali e residenziali" (CCARER 25/3/1993, prot.
n.1997/1300);
- la propria deliberazione n. 5106 del 12/10/1994 "Integrazioni alla
direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie e a
rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a
domicilio e nei presidi integrati assistenziali sanitari
semiresidenziali e residenziali di cui alla delibera di Giunta
regionale n. 876 del 9/3/1993" (CCARER 28/10/1994, prot. n.
1304/1222);
- la propria deliberazione n. 351 del 6/3/1996 "Modifica della
deliberazione della Giunta regionale n. 876 del 9/3/1996 ôDirettiva
per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a
domicilio e nei presidi integrati assistenziali sanitari
semiresidenziali e residenziali'" (CCARER 20/3/1996, prot. n.
333/384);
- la propria deliberazione n. 1637 del 17 luglio 1996 "Direttiva
regionale per l'identificazione degli interventi socio-assistenziali
a carico del bilancio sociale e degli interventi sociali a rilievo
sanitario a carico del Fondo sanitario nazionale" (CCARER del
19/8/1996, prot. n. 46/27);
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti",
ed in particolare il comma 4 dell'art. 20, che prevede che la Regione
con apposita direttiva individui gli standard di funzionamento, gli
organici nonche' gli oneri a rilievo sanitario, ed il comma 6
dell'art. 20, che indica i criteri per l'imputazione degli oneri
relativi alle attivita' sanitarie e quelli per le attivita' a rilievo
sanitario;
- il comma 3 dell'art. 1, il comma 5 dell'art. 2, il comma 2
dell'art. 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di
funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attivita'
socio-sanitaria e socio-assistenziale";
- la propria deliberazione n. 124 dell'8/2/1999 "Criteri per la
riorganizzazione delle cure domiciliari";
- la propria deliberazione n. 1455 del 28/7/1997 "Direttiva per i
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna";
- il protocollo d'intesa tra Regione e sindacati medici allegato alla
deliberazione del Consiglio regionale n. 1177 del 28 gennaio 1987, la
propria deliberazione n. 1132 del 23/4/1991 "Approvazione di due
protocolli d'intesa concernenti l'accordo nazionale per la Medicina
generale" e la propria deliberazione n. 1487 dell'1 agosto 1997
"Approvazione degli accordi attuativi regionali ex DPR 484/96";
- la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di
professioni sanitarie" che all'art. 1 abroga il DPR 225/74;
considerato che:
- gli anziani in condizione di non autosufficienza devono essere
assistiti dalla rete dei servizi e presidi assistenziali-sanitari
residenziali e semiresidenziali di cui all'art. 20 della citata L.R.
5/94;
- la condizione di non autosufficienza deve essere valutata in
relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari considerati in
modo globale come indicato dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 5/94;
- a norma del comma 6 dell'art. 20 della L.R. 5/94, gli interventi
sanitari e a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e
presidi assistenziali e socio-sanitari a favore degli anziani sono
garantiti dal Servizio sanitario regionale;
ritenuto di dover garantire prestazioni integrate sanitarie e
assistenziali agli anziani in condizione di non autosufficienza
inseriti nei servizi integrati socio-sanitari della rete previsti
dall'art. 20 della L.R. 5/94 sostituendo la direttiva gia' approvata
con propria deliberazione n. 876 del 9/3/1993 sopracitata, integrata
e modificata con proprie deliberazioni n. 5106 del 12/10/1994 e n.
351 del 6/3/1996 sopracitate;
dopo ampio confronto e discussione in merito alla direttiva oggetto
della presente deliberazione, con le istituzioni, le organizzazioni
sindacali, i rappresentanti degli enti gestori di servizi per anziani
non autosufficienti;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi e dal
Responsabile del Servizio Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, per
quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino e dal Direttore generale
Sanita' dr. Tiziano Carradori in merito alla legittimita' della
presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali educative
e familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali e
dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di emanare alle Aziende Unita' sanitarie locali la direttiva
allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
con gli Allegati 1 e 2, che sostituisce la precedente approvata con
propria deliberazione n. 876 del 9/3/1993, integrata e modificata con
proprie deliberazioni n. 5106 del 12/10/94 e n. 351 del 6 marzo 1996;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a
rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti
nei Servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R.
5/94
Le Aziende Unita' sanitarie locali, a norma del comma 6 dell'art. 20
della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, adottano provvedimenti per
assicurare, direttamente o tramite apposita convenzione, in caso di
servizi o presidi gestiti da altri soggetti, l'assistenza sanitaria
secondo gli standard e con le modalita' di seguito richiamate e per
imputare sul Fondo sanitario regionale, nei limiti di seguito
specificati, il rimborso delle prestazioni sanitarie e degli oneri
derivanti da prestazioni socio-assistenziali a rilievo sanitario
erogate nei servizi della rete per anziani non autosufficienti di cui
comma al 2 dell'art. 20 della L.R. 5/94.
1) Finalita'
Finalita' del presente atto e' tutelare gli anziani in condizione di
non autosufficienza, assistiti a domicilio e nei presidi della rete
dei servizi socio-sanitari integrati semiresidenziali e residenziali,
garantendo la globalita', l'unitarieta' e la continuita' delle
risposte ai bisogni assistenziali e la collaborazione e
partecipazione dell'anziano e del nucleo familiare di appartenenza ed
il sostegno allo stesso.
2) Servizi e presidi integrati sanitari assistenziali. Destinazione
delle prestazioni. Soggetti istituzionali coinvolti. Rapporto tra
soggetti diversi
I servizi e presidi integrati sanitari-assistenziali cui si riferisce
la presente direttiva sono quelli previsti dall'art. 20 della L.R.
5/94:
- i servizi di assistenza domiciliare integrata;
- i centri diurni socio-assistenziali;
- le strutture residenziali per anziani non autosufficienti: case
protette e residenze sanitarie assistenziali (RSA).
L'organismo di gestione dell'accordo di programma ex art. 14, L.R.
5/94, nell'ambito delle linee della programmazione regionale e
territoriale, determina in ogni distretto i criteri per la
individuazione dei servizi e la relativa offerta di posti da mettere
a disposizione della rete dei servizi socio-sanitari integrati,
tenendo conto della opportunita' di privilegiare i soggetti gestori
di strutture e servizi che offrono:
- livelli assistenziali e qualita' piu' elevate,
- flessibilita' nei servizi offerti e capacita' di differenziare
l'offerta in relazione ai bisogni degli anziani, garantendo un alto
livello di continuita' assistenziale,
- migliore integrazione tra attivita' sanitarie e
socio-assistenziali,
- rette piu' basse a carico degli utenti a parita' di livelli
assistenziali e di qualita' da valutarsi, in attesa dell'adozione del
sistema di accreditamento, in base a criteri individuati con
determinazione del Direttore generale alle Politiche sociali d'intesa
con il Direttore generale alla Sanita',
- dimensioni tali da assicurare maggiore efficienza
gestionale.L'Azienda Unita' sanitaria attraverso il Distretto
competente per territorio, sulla base dei criteri determinati come
sopra, individua i servizi e la relativa offerta di posti da mettere
a disposizione della rete dei servizi socio-sanitari integrati e
garantisce, all'interno dei servizi individuati come sopra,
prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario come successivamente
indicato nella presente direttiva.
I destinatari delle prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario sono
gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio regionale,
assistiti nei servizi e presidi prima indicati, in condizione di non
autosufficienza in base al programma assistenziale personalizzato
elaborato dall'UVGT.
Qualora tali servizi e presidi siano gestiti da enti o soggetti
diversi dall'Azienda Unita' sanitaria locale, la stessa Azienda
Unita' sanitaria locale stipula apposite convenzioni:
- con i Comuni che gestiscono servizi di assistenza domiciliare,
integrati con i servizi sanitari ed in possesso dei requisiti
previsti dalla presente direttiva ed in linea con gli indirizzi
regionali in materia di cure domiciliari;
- con gli enti gestori di strutture residenziali (case protette e
RSA) e di centri diurni socio-assistenziali, in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 34/98,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 della stessa
legge, e dei requisiti previsti dalla presente direttiva.
3) Prestazioni sanitarie assicurate dalle Aziende Unita' sanitarie
locali
Le prestazioni sanitarie di cui al presente atto riguardano:
- assistenza medica di base,
- assistenza specialistica,
- assistenza farmaceutica,
- assistenza riabilitativa,
- trasporti sanitari,
- coordinamento dell'assistenza sanitaria nelle strutture
residenziali.
3.1 ASSISTENZA MEDICA
Le Aziende Unita' sanitarie locali nelle strutture residenziali per
non autosufficienti (case protette e RSA) provvedono a garantire
l'assistenza medica ed assicurano l'espletamento delle funzioni e
delle attivita' mediche di diagnosi e cura e di coordinamento di cui
all'Allegato 1).
Le Aziende Unita' sanitarie locali individuano le modalita' di
erogazione dell'assistenza medica tra quelle possibili a norma di
legge valutando le scelte idonee nei diversi contesti territoriali,
tenendo conto:
- della qualita' dell'assistenza fornita;
- dell'effetto indotto sugli indirizzi gestionali delle strutture
residenziali e del livello di integrazione socio-sanitaria;
- della spesa complessiva diretta ed indiretta (frequenza ricoveri
ospedalieri, appropriatezza prescrizioni farmaceutiche, ricorso alla
Guardia medica, appropriatezza prescrizioni diagnostica strumentale).
Le scelte in ordine alle modalita' di erogazione dell'assistenza
medica sono verificate periodicamente dalle Aziende Unita' sanitarie
locali che se del caso modificano le stesse con riferimento al
perseguimento degli obiettivi sopra indicati.
Le Aziende Unita' sanitarie locali nell'ambito del piano delle
attivita' formative e di aggiornamento del distretto, in accordo con
il Servizio Assistenza anziani, predispongono ed attuano un programma
annuale di aggiornamento del personale medico che opera nelle
strutture residenziali di cui alla presente direttiva.
3.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA
Le Aziende Unita' sanitarie locali a favore degli anziani ospitati
nelle strutture residenziali per non-autosufficienti (case protette
ed RSA):
a) assicurano prestazioni specialistiche programmate in relazione
alle specialita' piu' frequentemente richieste in base alle
necessita' ed ai piani assistenziali degli anziani ospiti in
particolare per gli aspetti riabilitativi;
b) attivano con procedure formalizzate canali privilegiati e gli
altri istituti previsti dalla normativa vigente per favorire
l'accesso alle prestazioni specialistiche per tutte le altre
specialita'.
3.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA
Per gli anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata si
rinvia a quanto previsto nei criteri regionali per l'erogazione delle
cure domiciliari.
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano a favore degli anziani
non autosufficienti ospitati nelle strutture residenziali per anziani
non autosufficienti (case protette e RSA) la fornitura di farmaci e
dispositivi medici di uso corrente e prodotti per l'alimentazione
artificiale, con esclusione dei presidi per l'incontinenza e del
materiale di medicazione, per il tramite del normale sistema di
approvvigionamento.
Le Aziende Unita' sanitaria locale, all'interno del prontuario
terapeutico locale, definiscono nell'ambito di protocolli aziendali,
in analogia con quanto previsto per i presidi ospedalieri, i farmaci
la cui fornitura e' garantita alle strutture residenziali per anziani
non autosufficienti di cui alla presente direttiva per il normale
sistema di approvvigionamento. A tal fine, in collaborazione con i
Servizi Assistenza anziani, i distretti assumono tutte le iniziative
necessarie atte a favorire da parte dei medici che assicurano
l'attivita' di diagnosi e cura nelle strutture residenziali,
l'utilizzo del prontuario terapeutico locale.
Le Aziende Unita' sanitarie locali sono tenute a evidenziare
separatamente per ogni struttura residenziale di cui alla presente
direttiva la spesa annua sostenuta per farmaci, dispositivi medici di
uso corrente e prodotti per l'alimentazione artificiale, correlando
la stessa alle modalita' di erogazione dell'assistenza medica ed al
case-mix degli ospiti della struttura.
3.4 ASSISTENZA INFERMIERISTICA
L'abrogazione del mansionario infermieristico disposta dall'art. 1
della Legge 42/99 favorisce lo sviluppo dell'attivita'
infermieristica in piena autonomia sia in ambito ospedaliero che
territoriale. All'interno dei servizi territoriali, e tra questi
anche i presidi della rete integrata di cui alla presente direttiva,
e' pertanto possibile garantire continuita' terapeutica per
trattamenti specifici che in passato potevano essere eseguiti solo in
presenza del medico.
Le Aziende Unita' sanitarie locali, alla luce delle opportunita'
offerte dal nuovo quadro normativo richiamato in precedenza,
assicurano a favore degli anziani non autosufficienti assistiti da
servizi di cui al precedente punto 2) un'assistenza infermieristica
nella misura di seguito indicata.
3.4.1 ADI
Agli anziani non autosufficienti assistiti al domicilio e' assicurata
l'assistenza infermieristica integrata con l'assistenza medica e
l'assistenza socio-tutelare, secondo quanto previsto dai piani
individuali di assistenza e dalle modalita' organizzative individuate
nei criteri regionali per l'erogazione delle cure domiciliari.
3.4.2 Centro diurno
Nei centri diurni e' assicurata un'assistenza infermieristica
dimensionata in relazione a quanto previsto dai piani individuali di
assistenza. Le Aziende Unita' sanitarie locali adottano modalita' di
erogazione dell'assistenza infermieristica nei centri diurni
ottimizzando l'utilizzo delle risorse, soprattutto nel caso di centri
diurni inseriti in strutture residenziali convenzionate. A tal fine
valutano complessivamente i benefici derivanti dalla copertura
infermieristica considerando anche l'effetto positivo indotto da una
adeguata copertura infermieristica in termini di riduzione del
ricorso ad altre prestazioni sanitarie.
3.4.3 Casa protetta
All'interno delle case protette e' assicurata una presenza di
personale infermieristico entro un rapporto minimo di 1 infermiere
ogni 12 anziani non autosufficienti ospitati ed un rapporto massimo
di 1 infermiere ogni 10 anziani. L'Azienda Unita' sanitaria locale e
l'ente gestore concordano il rapporto infermiere/anziani non
autosufficienti piu' adeguato in relazione al case-mix degli ospiti e
del carico assistenziale infermieristico.
Nel caso in cui la presenza infermieristica sull'arco delle 24 ore e'
motivata dal case-mix degli ospiti e da motivi di economicita',
efficienza ed efficacia in considerazione della possibilita' di
garantire continuita' assistenziale nella stessa struttura, l'Azienda
Unita' sanitaria locale e l'ente gestore possono incrementare il
rapporto infermiere/anziani non autosufficienti rispetto al livello
di 1/10.
3.4.4 RSA
All'interno delle RSA e' assicurata la presenza di personale
infermieristico in misura di 1 infermiere professionale ogni 6
anziani non autosufficienti e comunque una presenza continuativa
nell'arco delle 24 ore.
Nel caso di nuclei di tipologie e intensita' assistenziale diversa
all'interno della stessa struttura, ai fini della presenza
continuativa di personale infermieristico, va previsto un utilizzo
integrato delle risorse infermieristiche presenti nella struttura nel
suo insieme.
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano il coordinamento
tecnico-professionale dell'assistenza infermieristica erogata nei
diversi servizi assistenziali indicati. A tal fine le Aziende Unita'
sanitarie locali individuano su base distrettuale il responsabile
tecnico-professionale dell'assistenza infermieristica dei servizi
semiresidenziali e residenziali di cui alla presente direttiva anche
per promuovere un costante miglioramento della qualita'
dell'assistenza infermieristica.
Le Aziende Unita' sanitarie locali nell'ambito del piano delle
attivita' formative di ogni distretto, in accordo con i Servizi di
Assistenza anziani, predispongono ed attuano un programma annuale di
aggiornamento professionale del personale infermieristico operante
nei servizi semiresidenziali e residenziali di cui alla presente
direttiva. A tal fine le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano
la partecipazione e le sostituzioni del personale infermieristico per
un'attivita' di aggiornamento tecnico-professionale di almeno 10 ore
annue.
L'assistenza infermieristica puo' essere erogata:
a) con personale messo a disposizione dall'Azienda Unita' sanitaria
locale;
b) con personale messo a disposizione dagli enti gestori.
In quest'ultimo caso l'Azienda Unita' sanitaria locale, previo
accordo preventivo con l'ente gestore, provvede al rimborso degli
oneri effettivamente sostenuti entro i limiti precedentemente
fissati.
La scelta in merito alla modalita' di erogazione dell'assistenza
infermieristica e' di competenza dell'Azienda Unita' sanitaria locale
che deve valutare, sentito il parere dell'ente gestore,
l'economicita', l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle diverse
opzioni possibili, tenendo conto della necessita' di assicurare il
piu' alto livello di integrazione possibile tra attivita' sanitarie e
socio-assistenziali all'interno delle singole strutture.
3.5. ASSISTENZA RIABILITATIVA
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano agli anziani non
autosufficienti assistiti nei centri diurni socio-assistenziali
un'assistenza riabilitativa in relazione a quanto previsto nei piani
individuali di assistenza.
Nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti le
prestazioni riabilitative sono garantite secondo gli standard
indicati successivamente. Tali prestazioni riguardano:
- programmi individuali di riabilitazione, per gli ospiti che non
possono rivolgersi a normali presidi, su indicazione del fisiatra;
- attivita' integrate con gli altri interventi della struttura
nell'ambito dei programmi "globali" individuali e dei piani integrati
di organizzazione per gruppi di ospiti;
- attivita' di supporto e di consulenza al personale addetto
all'assistenza di base ed al personale infermieristico per garantire
continuita' nelle azioni di riattivazione, mantenimento e
rieducazione degli ospiti;
- attivita' di consulenza per quanto concerne ausili, attrezzature,
strumenti e suggerimenti utili alla collettivita' degli ospiti.
Nelle case protette e' assicurata un'assistenza riabilitativa con un
rapporto di 1 operatore terapista della riabilitazione ogni 60
anziani non autosufficienti. Nelle RSA e' assicurata un'assistenza
riabilitativa con un rapporto di 1 operatore terapista della
riabilitazione ogni 40 anziani non autosufficienti. In caso di
accertato bisogno di riabilitazione cognitiva e/o del linguaggio,
esclusivamente sulla base dei piani individuali di assistenza,
l'Azienda Unita' sanitaria locale garantisce parte degli standard di
cui ai capoversi precedenti mediante altre figure professionali con
percorsi di specifica qualificazione nel campo della riabilitazione
cognitiva e/o del linguaggio con riferimento all'assistenza agli
anziani.
L'assistenza riabilitativa puo' essere erogata:
a) con personale messo a disposizione dall'Azienda Unita' sanitaria
locale;
b) con personale messo a disposizione dagli enti gestori.
In quest'ultimo caso l'Azienda Unita' sanitaria locale, previo
accordo preventivo con gli enti gestori, provvede al rimborso degli
oneri effettivamente sostenuti entro i limiti precedentemente
fissati.
La scelta in merito alla modalita' di erogazione dell'assistenza
riabilitativa e' di competenza dell'Azienda Unita' sanitaria locale
che deve valutare, sentito il parere dell'ente gestore,
l'economicita', l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle diverse
opzioni possibili, tenendo conto della necessita' di assicurare il
piu' alto livello di integrazione possibile tra attivita' sanitarie e
socio-assistenziali all'interno delle singole strutture.
3.6 TRASPORTI SANITARI
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano i trasporti sanitari in
caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri
pubblici e privati accreditati di anziani non autosufficienti,
allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati nelle
strutture residenziali (case protette e RSA) di cui alla presente
direttiva. Gli altri trasporti (visite specialistiche, etc.) sono a
carico degli enti gestori. I Servizi Assistenza anziani promuovono
forme di coordinamento tra tutti gli enti gestori di strutture
residenziali del distretto al fine di assicurare per i trasporti
sanitari che non rientrano nei casi di cui al precedente primo comma:
a) tariffe agevolate ed omogenee da parte dei soggetti che
organizzano servizi di trasporto infermi;
b) forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato per
tutti i trasporti di anziani non allettati che non necessitano di un
mezzo sanitario.
3.7 COORDINAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'INTERNO DELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI
L'attivita' di coordinamento delle attivita' sanitarie, da espletarsi
in stretta collaborazione con la direzione della struttura
residenziale, consiste in:
- coordinamento organizzativo delle attivita' sanitarie per garantire
la massima integrazione con tutte le altre attivita' della struttura
residenziale;
- coordinamento del personale infermieristico e riabilitativo;
- individuazione delle soluzioni logistiche e delle modalita'
organizzative per l'effettuazione delle visite specialistiche;
- promozione di incontri di verifica dell'attivita' sanitaria svolta;
- promozione, sulla base di indicazioni dell'Azienda Unita' sanitaria
locale e del Servizio Assistenza anziani, di azioni e progetti per la
valutazione ed il controllo della qualita' dell'assistenza;
- partecipazione alla elaborazione ed adozione dei protocolli
diagnostici ed assistenziali.
In analogia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1455 del 28/7/1997 per la funzione di lungodegenza
post-acuzie e riabilitazione estensiva, la funzione di coordinamento
delle attivita' sanitarie di norma e' assicurata da personale
infermieristico, con individuazione di un responsabile. In tal caso
la presenza di personale infermieristico nelle strutture residenziali
e' incrementata come minimo secondo quanto previsto nella Tabella A e
comunque in relazione alle dimensioni della struttura, al case-mix
degli ospiti ed alla complessita' organizzativa.
L'Azienda Unita' sanitaria locale in accordo con l'ente gestore
identifica il responsabile del coordinamento delle attivita'
sanitarie. Le Aziende Unita' sanitarie locali, sulla base di
specifiche valutazioni e motivazioni, possono assicurare l'attivita'
di coordinamento delle attivita' sanitarie con altre figure
professionali.
TABELLA A
posti per n. ore settimanali non autosufficienti attivita'
fino a 30 posti 6 ore settimanali
da 31 a 45 posti 8 ore settimanali
da 46 a 60 posti 10 ore settimanali
per ogni ulteriore 30 2 ore aggiuntive
L'ente gestore e l'Unita' sanitaria locale competente adottano tutti
gli atti necessari per garantire la massima integrazione tra
l'attivita' medica di diagnosi e cura ed il coordinamento delle
attivita' sanitarie.
4) Individuazione di oneri per prestazioni a rilievo sanitario
4.1. ASSISTENZA DOMICILIARE
Le Aziende Unita' sanitarie locali individuano gli oneri derivanti da
prestazioni socio-assistenziali da imputare sul Fondo sanitario e da
corrispondere all'ente che gestisce il servizio nella misura di Lire
10.000 per ogni ora di effettiva assistenza, per ogni anziano
certificato non autosufficiente assistito dal servizio di assistenza
domiciliare che, a seguito del programma integrato di ADI, riceva al
domicilio almeno 5 interventi assistenziali tutelari alla settimana o
almeno 6 ore di assistenza tutelare la settimana da operatori addetti
all'assistenza di base. Il servizio di assistenza domiciliare, per
ottenere la corresponsione di tali oneri, deve funzionare per almeno
6 giorni settimanali ed essere in grado di garantire, all'occorrenza,
le prestazioni domiciliari durante tutto l'arco della giornata
(mattina e pomeriggio). Nel rispetto di quanto sopra l'Azienda Unita'
sanitaria locale stipula apposita convenzione con i Comuni che
gestiscono servizi di assistenza domiciliare.
4.2 CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE
Le Aziende Unita' sanitarie locali, individuano gli oneri derivanti
da prestazioni socio-assistenziali da imputare sul Fondo sanitario e
da corrispondere all'ente che gestisce il servizio nella misura di
Lire 22.000 giornaliere per i giorni di effettiva presenza, per ogni
anziano certificato non autosufficiente assistito in centri diurni
assistenziali funzionanti almeno 5 giorni settimanali per non meno di
42 ore settimanali con una presenza continua di operatori addetti
all'assistenza di base in relazione alla tipologia ed alle necessita'
degli anziani ospiti. Per i soggetti con gravi disturbi
comportamentali l'Azienda Unita' sanitaria locale corrisponde gli
oneri a rilievo sanitario nella misura di Lire 30.000 giornaliere.
Per gli utenti dei centri diurni tale valutazione e' assicurata da
professionisti dell'Azienda Unita' sanitaria locale utilizzando gli
strumenti di cui al successivo punto 4.3.
Le Aziende sanitarie locali, in accordo con l'organismo di gestione
dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R. 5/94, privilegiano nella
individuazione dei centri diurni da convenzionare quelli che
assicurano programmi di attivita' qualificati e flessibili, orientati
a garantire piu' ampia copertura dei bisogni degli anziani e delle
loro famiglie in particolare per quanto riguarda:
- standard di personale adeguati alle necessita' assistenziali degli
anziani frequentanti il centro diurno;
- l'estensione dell'orario di apertura giornaliero;
- l'estensione delle giornate di apertura settimanali;
- la riduzione e tendenziale eliminazione di periodi di chiusura
dell'attivita'.
4.3 CASE PROTETTE E RSA
L'onere a rilievo sanitario per gli anziani ospiti di strutture
residenziali per non autosufficienti e' correlato alla intensita'
necessaria ad assicurare idonee risposte assistenziali. A tal fine
gli anziani sono classificati in base al bisogno assistenziale in
quattro gruppi A, B, C, D, secondo i criteri e le procedure
determinate con atto del Direttore generale alle Politiche sociali
d'intesa con il Direttore generale alla Sanita'.
Per le RSA, che di norma ospitano soggetti anziani dei gruppi A e B,
l'onere a rilievo sanitario giornaliero e' fissato in Lire 53.000.
Nelle case protette l'onere a rilievo sanitario giornaliero per
anziano e' il seguente:
- gruppo A, soggetti con grave disturbo comportamentale: Lire 53.000,
- gruppo B, soggetti con elevato bisogno sanitario e correlato
elevato bisogno assistenziale: Lire 53.000,
- gruppo C, soggetti con disabilita' di grado severo: Lire 40.000,
- gruppo D, soggetti con disabilita' di grado moderato: Lire 32.000.
In base alla classificazione degli ospiti di ogni struttura,
l'Azienda Unita' sanitaria locale determina l'onere a rilievo
sanitario medio di struttura mediante media ponderata, e concorda con
l'ente gestore il livello minimo di servizi che lo stesso si impegna
ad erogare, secondo quanto previsto nell'Allegato 2.
L'ospitalita' nelle case protette di anziani dei gruppi A e B e'
condizionata alla possibilita' di garantire assistenza adeguata agli
anziani ospitati (sia dei gruppi A e B sia agli altri ospiti) ed e'
finalizzata ad assicurare, nelle sole strutture che garantiscano una
adeguata organizzazione ed assistenza, il massimo di continuita'
assistenziale. Le UVGT nel proporre nuovi ingressi di anziani dei
gruppi A e B nelle case protette tengono conto:
- del necessario equilibrio gestionale e delle peculiarita' di ogni
struttura residenziale;
- del carattere non prevalente della presenza di soggetti dei gruppi
A e B nelle case protette;
- dell'adeguatezza dell'organizzazione e del livello di assistenza,
in particolare infermieristica, della casa protetta per i soggetti
del gruppo B.
La convenzione tra Azienda Unita' sanitaria locale ed ente gestore
prevede modalita' per risolvere eventuali problemi derivanti da
elevati e non preventivabili variazioni del case-mix degli ospiti nel
corso del periodo di validita' della convenzione stessa.
Nelle strutture con dotazione di un numero adeguato di posti
complessivi convenzionati, in caso di elevata presenza di soggetti
con grave disturbo comportamentale e la conseguente opportunita' di
organizzare l'attivita' assistenziale individuando uno specifico
nucleo, l'Azienda Unita' sanitaria locale, puo' concordare con l'ente
gestore un mix assistenziale socio-sanitario diverso da quanto
previsto dalla presente direttiva, commisurando la presenza di
personale infermieristico alle effettive esigenze ed aumentando la
presenza di personale addetto all'assistenza di base e di altre
figure professionali (animatore, terapista della riabilitazione e
personale qualificato per l'attivita' di riabilitazione cognitiva e/o
del linguaggio) nel limite massimo dell'onere medio giornaliero per
prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario a carico del Fondo
sanitario regionale per un posto di RSA. In tal caso l'Azienda Unita'
sanitaria locale e l'ente gestore concordano specifici e qualificati
progetti gestionali, adeguando la misura dell'onere a rilievo
sanitario giornaliero.
Gli accordi tra Azienda Unita' sanitaria locale ed ente gestore
dovranno conformarsi alle indicazioni ed ai requisiti che la Regione
fissera' in materia di assistenza ai soggetti dementi.
4.4 RICOVERI TEMPORANEI IN RSA
A norma dell'art. 24 della L.R. 5/94, le UVGT dispongono i ricoveri
temporanei in RSA. Le Aziende Unita' sanitarie locali, previo parere
dell'Organismo di gestione dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R.
5/94, approvano un'apposita regolamentazione coordinata su base
territoriale con quanto previsto dalle disposizioni regionali in
materia di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva. Tale
regolamentazione deve tener conto:
a) delle condizioni previste dal comma 6, lettere a, b, c dell'art.
24 della L.R. 5/94 e della opportunita' che il ricovero temporaneo in
RSA sia destinato ad anziani non autosufficienti che, in un quadro
diagnostico accertato e con un percorso terapeutico gia' programmato,
necessitano di prestazioni assistenziali e sanitarie di elevata
intensita';
b) della dipendenza della durata del ricovero temporaneo disposto
dall'UVG dal piano individuale di assistenza.
L'UVG puo' disporre il prolungamento del ricovero temporaneo qualora
non sia stato possibile garantire una diversa soluzione
assistenziale. In ogni caso il ricovero temporaneo e' a totale carico
del Fondo sanitario regionale fino al limite massimo del primo mese.
Per i ricoveri temporanei in RSA non gestite dalle Aziende Unita'
sanitarie locali ma con esse convenzionate, le Aziende Unita'
sanitarie locali corrispondono una retta giornaliera onnicomprensiva
compresa tra l'80% ed il 90% della retta giornaliera prevista per la
lungodegenza post-acuzie, in rapporto alle dimensioni delle strutture
ed alla quantita' e qualita' dei servizi resi. In caso di fornitura
parziale di servizi da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali,
le stesse provvedono a ridurre la retta onnicomprensiva in base alla
valutazione economica dei servizi e delle prestazioni direttamente
rese dalla Azienda Unita' sanitaria locale stessa.
I ricoveri temporanei per anziani non autosufficienti che, pur
rientrando nei casi previsti al comma 6, lettere a e b dell'art. 24
della L.R. 5/94, necessitano di prestazioni assistenziali e sanitarie
di medio livello sono di norma disposte dall'UVGT presso case
protette.
5) Sostegno di progetti assistenziali individuali in altre strutture
residenziali
Il Servizio Assistenza anziani, previa valutazione dell'UVGT, in casi
limitati, puo' proporre il sostegno di piani individualizzati di
assistenza per anziani non autosufficienti da inserire in strutture
residenziali non convenzionate ai sensi della presente direttiva.
Il Servizio Assistenza anziani, in accordo con l'UVGT ed il
Responsabile del caso, valuta:
a) la effettiva capacita' della struttura residenziale disponibile ad
accogliere l'anziano non autosufficiente in ordine all'adeguatezza
del livello di tutela complessiva dell'anziano ed alla possibilita'
di assicurare integralmente le prestazioni previste nel piano
individualizzato di assistenza;
b) le opzioni dell'anziano e/o dei suoi familiari;
c) l'entita' dell'onere a rilievo sanitario giornaliero da
riconoscersi all'ente gestore per il periodo di effettiva ospitalita'
dell'anziano, che non potra' essere superiore al 75% di quanto
indicato al precedente punto 4.3.
Gli interventi di sostegno di progetti individuali di inserimento in
strutture residenziali di cui al presente paragrafo non vanno
conteggiati ai fini degli indici programmatici regionali e sono
finalizzati a garantire, per limitate ed eccezionali condizioni, una
maggiore articolazione dell'offerta dei servizi in relazione:
- al non completo sviluppo della rete in ambito distrettuale;
- alla opportunita' di garantire la continuita' assistenziale
soprattutto nei territori montani o sprovvisti di strutture
residenziali convenzionate;
- alle opzioni dell'anziano e della famiglia.
L'Azienda Unita' sanitaria locale concorda con gli organismi di
gestione degli Accordi di programma ex art. 14 L.R. 5/94 se ed in
quale misura utilizzare lo strumento indicato nel presente paragrafo,
definendo conseguentemente la disponibilita' di risorse su base
distrettuale. L'Azienda Unita' sanitaria locale, tramite il
distretto, assicura il monitoraggio delle forme di sostegno di cui al
presente paragrafo.
Le norme di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente per
nuovi ingressi.La verifica del rispetto del piano individualizzato di
assistenza e' garantita dal Responsabile del caso.
L'ente gestore destinatario dell'onere a rilievo sanitario deve
impegnarsi a detrarre tale onere dalla retta a carico dell'anziano.
In caso di mancato rispetto del programma o di altri accordi pattuiti
con l'ente gestore, il Servizio Assistenza anziani valuta se proporre
la sospensione della corresponsione degli oneri a rilievo sanitario o
altre idonee iniziative.
6) Indicazioni per il controllo delle rette Socio-assistenziali a
carico degli anziani
Le Aziende Unita' sanitarie locali, nella individuazione delle
strutture e dei servizi da convenzionare, tengono conto del costo
socio-assistenziale a carico degli anziani con attenzione al rapporto
costi/qualita' dei servizi offerti dagli enti gestori, in base ai
criteri individuati con determinazione del Direttore generale alle
Politiche sociali come previsto al precedente punto 2), in attesa
dell'adozione del sistema di accreditamento.
Gli enti gestori sono tenuti a compilare la scheda riassuntiva dei
costi, sulla base dello schema indicato dalla Regione.
Per realizzare condizioni di maggiore equita' ed omogeneita' nel
territorio regionale:
A) l'organismo di gestione dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R.
5/94 sollecita gli enti gestori ad attivare iniziative di
miglioramento dell'efficacia gestionale adottando forme di gestione
integrata ed associata;
B) gli Enti locali sottoscrittori degli Accordi di programma, in
accordo con l'Azienda Unita' sanitaria locale, nell'ambito degli
strumenti di governo dell'Accordo stesso determinano annualmente su
base distrettuale i valori medi dei costi a carico degli anziani per
tipologia del servizio, individuando criteri uniformi (indicatori del
comfort alberghiero, dei livelli di assistenza superiori ai minimi,
della qualita' assistenziale complessiva) in base ai quali prevedere
una percentuale di oscillazione ritenuta congrua in base alle
specificita' territoriali;
C) l'Azienda Unita' sanitaria locale nella contrattazione annuale con
gli enti gestori prende a riferimento i valori medi distrettuali
determinati come sopra. L'ente gestore documenta la previsione dei
costi secondo lo schema di analisi costi indicato dalla Regione.
L'Azienda Unita' sanitaria locale in casi eccezionali puo' accettare
determinazioni della quota socio-assistenziale eccedenti la media
distrettuale, pur maggiorata della percentuale di variabilita'
ritenuta congrua, esclusivamente sulla base di considerazioni basate
su dati oggettivi e sulla base di una qualita' dei servizi (rispetto
ai criteri uniformi di cui in precedenza) indubbiamente al di sopra
dello standard medio.
Ogni eventuale modifica di quanto pattuito in sede contrattuale deve
prevedere il preventivo assenso da parte dell'Azienda Unita'
sanitaria locale.
7) Criteri di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati
di cui all'art. 20, L.R. 5/94
Nell'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati per la
popolazione anziana non autosufficiente e' necessario superare rigidi
criteri burocratici, valorizzando l'attivita' professionale dell'UVGT
non soltanto nella dimensione valutativa del bisogno, ma soprattutto
in quella di costruzione di percorsi assistenziali:
- adeguati alle condizioni dell'anziano,
- di sostegno alla famiglia,
- compatibili con le possibilita' esistenti nella rete al momento
della manifestazione del bisogno.
A tal fine risulta indispensabile identificare nel Servizio
Assistenza anziani lo strumento di governo unificato dell'accesso
alla rete dei servizi.
Il Servizio Assistenza anziani, previo accordo tra Comuni ed Azienda
Unita' sanitaria locale nell'ambito degli strumenti di governo
dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R. 5/94, adotta procedure
formalizzate e rese pubbliche per quanto riguarda l'accesso alla rete
dei servizi, conformi alle seguenti linee di indirizzo regionale:
a) favorire il mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente di
vita, utilizzando a tal fine ogni risorsa disponibile (sostegno alla
famiglia, assistenza domiciliare, accesso al centro diurno, assegno
di cura);
b) criteri di priorita': - intensita' del bisogno di cura ed
assistenza dell'anziano; - capacita' di cura e risorse a disposizione
del nucleo familiare, e per quanto riguarda le strutture
residenziali, assoluta impossibilita' a garantire all'anziano a
domicilio la cura e l'assistenza di cui necessita;
c) definizione criteri di indirizzo dell'attivita' dell'UVGT per
quanto riguarda la pertinenza dell'accesso alle singole tipologie dei
servizi di cui alla presente direttiva in considerazione: -
dell'articolazione della rete territoriale; - dei livelli e dei
carichi assistenziali delle singole strutture; - dell'indispensabile
equilibrio tra livelli assistenziali garantiti e carichi
assistenziali derivanti dal case-mix;
d) responsabilizzazione professionale dell'UVGT in ordine alle
proposte dei piani individualizzati di assistenza e dei percorsi
assistenziali e di conseguenza rispetto all'indirizzo ed all'accesso
alla rete dei servizi;
e) rispetto del diritto di informazione e di trasparenza
amministrativa, garantendo: - una formale definizione dei criteri di
priorita', dei percorsi assistenziali e dell'ambito di
responsabilita' tecnica dell'UVGT; - una corretta informazione in
merito al punto precedente;
f) rispetto della tutela della privacy;
g) adozione di procedure che tengano conto adeguatamente, nei limiti
delle opportunita' offerte dalla rete, delle preferenze e delle
proposte avanzate dall'anziano e/o dai suoi familiari;
h) attenta valutazione del contesto territoriale in relazione a: -
offerta dei servizi; - compatibilita' delle proposte di inserimento
con i livelli assistenziali garantiti da ciascuna struttura/servizio.
Il Servizio Assistenza anziani verifica periodicamente il rispetto
dei criteri sopra indicati ed evidenzia all'organo di governo
dell'Accordo di programma ed all'Azienda Unita' sanitaria locale
problemi e proposte di modifica per l'adozione dei correttivi che si
renderanno necessari sulla base dell'esperienza.
8) Tempi e modalita' di attuazione
Le disposizioni di cui alla presente direttiva si applicano a partire
dall'1/1/2000. Le Aziende Unita' sanitarie locali, nella fase di
prima attuazione, in collaborazione con gli enti gestori procedono
tempestivamente alla classificazione degli ospiti secondo le
modalita' di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3.
Le Aziende Unita' sanitarie locali, previo consenso dell'organismo di
governo dell'Accordo di programma ex art. 14, L.R. 5/94, determinano
il percorso di attuazione della presente direttiva, percorso che deve
prevedere:
a) formazione dei professionisti delle strutture per l'utilizzo degli
strumenti di classificazione;
b) informazione dei contenuti e delle modalita' applicative della
presente direttiva agli enti gestori;
c) definizione della data limite entro la quale i professionisti
della struttura effettuano le classificazioni degli ospiti e gli enti
gestori inviano le stesse al Servizio Assistenza anziani;
d) decisione dell'Azienda Unita' sanitaria locale, in accordo con il
Servizio Assistenza anziani, per l'eventuale rivalutazione delle
strutture che presentano case-mix significativamente discordanti
dalla media aziendale e regionale ed attivazione delle rivalutazioni
a campione;
e) definizione del case-mix e dell'onere a rilievo sanitario medio di
struttura;
f) comunicazione dello stesso all'ente gestore e valutazione comune
delle conseguenze sul piano gestionale.
L'Azienda Unita' sanitaria
locale competente assicura la tempestiva applicazione della presente
direttiva. Le Aziende Unita' sanitarie locali debbono completare il
percorso di attuazione della presente direttiva entro la data del
31/12/1999.
Nella fase di implementazione del nuovo sistema di finanziamento le
Aziende Unita' sanitarie locali assicurano il massimo coinvolgimento
degli Enti locali, degli altri sottoscrittori dell'Accordo di
programma e degli enti gestori. La Giunta regionale si impegna ad un
monitoraggio dell'impatto dell'applicazione della presente direttiva
apportando le integrazioni e le modifiche che emergeranno come
opportune anche durante la fase di prima applicazione.
9) Norme specifiche per le convenzioni
In tutte le convenzioni di cui alla presente direttiva le Aziende
Unita' sanitarie locali, inseriscono un esplicito impegno dell'ente
gestore:
a) ad applicare una retta eguale a tutti gli anziani non
autosufficienti occupanti posti convenzionati, a prescindere dalla
classificazione di cui ai precedenti paragrafi 4.2 e 4.3.;
b) a non imputare a carico degli utenti costi per le prestazioni
sanitarie garantite dall'Azienda Unita' sanitaria locale;
c) ad abbassare la retta in misura corrispondente all'entita'
dell'onere a rilievo sanitario medio di struttura di cui al
precedente punto 4.3;
d) ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti ed i loro
familiari in merito alle prestazioni ed i servizi assicurati, al
costo totale degli stessi, all'onere a carico dell'Azienda Unita'
sanitaria locale ed alla quota a carico degli utenti. A tal fine
l'Azienda Unita' sanitaria locale, in collaborazione con il Servizio
Assistenza anziani, definisce strumenti e modalita' informative la
cui utilizzazione va concordata con gli enti gestori convenzionati;
e) ad inserire nei posti convenzionati gli anziani non
autosufficienti sulla base delle indicazioni del Servizio Assistenza
anziani e delle UVGT, secondo le modalita' definite dall'Accordo di
programma di cui all'art. 14, L.R. 5/94;
f) ad allegare alla convenzione la scheda di analisi dei costi del
servizio e a chiedere preventivo assenso all'Azienda Unita' sanitaria
locale in caso di proposta di aumento della retta a carico degli
ospiti nel corso dell'anno;
g) a collaborare attivamente all'attivita' di monitoraggio e ricerca
dell'Azienda Unita' sanitaria locale e della Regione, inviando
tempestivamente i dati richiesti;
h) a far partecipare il proprio personale alle attivita' di
formazione ed aggiornamento promosse dal Servizio Assistenza anziani;
i) a collaborare con l'Azienda Unita' sanitaria locale ed il Servizio
Assistenza anziani per la verifica ed il miglioramento della qualita'
delle prestazioni e dell'assistenza.
Le Aziende Unita' sanitarie locali, verificano il rispetto di quanto
in precedenza indicato.
In caso di gestione di servizi della rete da parte dell'Azienda
Unita' sanitaria locale, la stessa deve impegnarsi a garantire quanto
indicato in precedenza dalla lettera a) alla lettera i).
Di norma non sono attivabili convenzioni con strutture residenziali
per un numero inferiore a 20 posti.
10) Disposizioni transitorie
Le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale 876/93 e
successive integrazioni e modificazioni sono valide sino al
31/12/1999.
11) Controllo e monitoraggio flussi informativi
Le Aziende Unita' sanitarie locali assicurano un costante controllo e
monitoraggio della spesa per l'integrazione socio-sanitaria nella
rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani non
autosufficienti.
A tal fine le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono ad
introdurre nei sistemi informativi e contabili aziendali le
modificazioni necessarie per poter fornire in tempi rapidi e secondo
criteri omogenei i dati di attivita' e di spesa, articolata anche in
relazione alle informazioni necessarie per il governo regionale.
Inoltre le Aziende Unita' sanitarie locali adottano le iniziative
necessarie per monitorare l'utilizzo delle attivita' di ricovero
ospedaliero da parte degli anziani non autosufficienti assistiti
nella rete integrata di cui alla presente direttiva.
A tal fine con specifica circolare regionale viene definito il debito
informativo delle Aziende Unita' sanitarie locali, i tempi e le
modalita' di funzionamento e le responsabilita' in ordine alla
gestione del flusso informativo relativo al monitoraggio della rete
dei servizi socio-sanitari integrati per anziani non autosufficienti.
Gli enti gestori dei servizi di cui alla presente direttiva sono
tenuti a fornire all'Azienda Unita' sanitaria locale i flussi
informativi relativi ai dati, le modalita' ed i tempi di rilevazione
secondo quanto individuato con una specifica circolare regionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno le Aziende Unita' sanitarie locali
trasmettono alla Regione specifica relazione, secondo uno schema
predisposto dagli Assessorati competenti. Sulla base delle relazioni
delle Aziende Unita' saniarie locali, la Regione predispone una
relazione annuale sull'applicazione della presente direttiva.
Con determinazione del Direttore generale alle Politiche sociali
d'intesa con il Direttore generale alla Sanita' viene istituito un
gruppo per la valutazione periodica dell'applicazione della presente
direttiva, al fine di predisporre tempestivamente gli adeguamenti e
le proposte di modifiche che si renderanno necessarie soprattutto
nella prima fase di sperimentazione del nuovo sistema di
finanziamento.
Del gruppo regionale coordinato dagli Assessorati regionali
competenti fanno parte rappresentanti di Comuni, Aziende Unita'
sanitarie locali, enti gestori e rappresentanti degli utenti.
ALLEGATO N. 1
Assistenza medica
L'Azienda Unita' sanitaria locale garantisce la presenza di personale
medico pari a 6 ore settimanali ogni 30 anziani non autosufficienti
ospitati nelle case protette per l'attivita' di diagnosi e cura.
Nelle RSA per l'attivita' medica di diagnosi e cura l'Azienda Unita'
sanitaria locale garantisce la presenza di personale medico in misura
di 12 ore settimanali ogni 20 anziani non autosufficienti.
Nelle RSA costituite da un unico nucleo fino a 20 anziani deve essere
garantita la presenza di 16 ore settimanali.
L'attivita' medica di diagnosi e cura nelle strutture residenziali
consiste in:
a) assicurare l'attivita' all'interno della struttura residenziale
con un numero di accessi settimanali adeguato al case-mix degli
ospiti, da concordare con il coordinatore della struttura
residenziale. Nelle RSA e' comunque necessario assicurare almeno sei
accessi settimanali;
b) assicurare le visite richieste in via d'urgenza tra le 8 e le 20
nei giorni feriali nella stessa giornata della richiesta, anche al di
fuori degli accessi previsti;
c) assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di
ricovero dell'anziano;
d) assumere la responsabilita' complessiva in ordine alla tutela
della salute degli anziani ospiti che si estrinseca in compiti
diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione
sanitaria;
e) partecipare agli incontri con gli altri operatori della struttura
residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale
dell'anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali
di assistenza con l'e'quipe multiprofessionale;
f) partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi
concernenti l'assistenza agli anziani, nell'ambito dei programmi
promossi dal Servizio Assistenza anziani;
g) partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi
di attivita' dell'intera struttura;
h) partecipare all'attivita' di informazione, formazione e consulenza
nei confronti dei familiari degli anziani ospiti.
Per l'attivita' di
diagnosi e cura, in caso di utilizzo di personale medico di cui al
DPR n. 484 del 22/7/1996 devono applicarsi le modalita' previste nei
protocolli stipulati fra la Giunta regionale e i sindacati medici ed
approvati con delibera della Giunta regionale n. 1177 del 28/1/1987,
come integrata dall'Allegato D dell'Accordo attuativo regionale ex
DPR 484/96 approvato con delibera della Giunta regionale 1 agosto
1997, n.1487.
Nel caso l'Azienda Unita' sanitaria locale si accordi con l'ente
gestore in modo che quest'ultima assicuri l'attivita' medica nei
limiti e nelle modalita' indicate, l'Azienda Unita' sanitaria locale
provvede al rimborso degli oneri effettivamente sostenuti entro i
limiti orari precedentemente fissati. All'anziano non autosufficiente
stabilmente ospitato nelle case protette e nelle RSA viene sospesa la
scelta del medico di fiducia, salva diversa volonta' espressa dallo
stesso anziano all'atto dell'ammissione, compatibilmente con la
normativa vigente.
Nel caso di ricoveri temporanei, cosi' come disciplinati dalla
presente direttiva, viene mantenuta a favore del medico di famiglia
la quota capitaria, in ragione della necessita' che lo stesso medico
mantenga un rapporto assistenziale con l'anziano, in ricovero
temporaneo, in raccordo con il medico della struttura.
Al fine di promuovere il coordinamento e la qualificazione
dell'assistenza medica nelle strutture residenziali, l'Azienda Unita'
sanitaria locale individua nell'ambito del distretto ed in relazione
al numero delle strutture e dei posti letto disponibili, almeno un
medico responsabile del coordinamento dell'attivita' medica nelle
strutture residenziali di cui alla presente direttiva. Il
responsabile medico di distretto delle strutture residenziali, in
costante rapporto con il Servizio Assistenza anziani, e'
responsabile:
a) della promozione e realizzazione di protocolli
diagnostici-terapeutici riabilibitativi per le patologie prevalenti;
b) della definizione di percorsi specialistici integrati con i
presidi ospedalieri ed i poliambulatori specialistici;
c) dell'attivita' di vigilanza igienico-sanitaria e dell'adozione di
eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente
servizio dell'Azienda Unita' sanitaria locale;
d) della verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza
sanitaria erogata globalmente.
ALLEGATO 2
Nella definizione del contratto/convenzione con l'ente gestore e
l'Azienda Unita' sanitaria locale devono essere assicurati i seguenti
requisiti minimi.
a) Presenza di personale addetto all'assistenza di base correlato
alla intensita' assistenziale degli ospiti in misura capace da
assicurare idonee risposte assistenziali. Nelle RSA il livello
assistenziale minimo da assicurare e' pari ad un rapporto di 1
addetto di base/ota ogni 2 anziani. Nelle case protette le Aziende
Unita' sanitarie locali prendono a riferimento, come livello minimo
la media annuale derivante dal case-mix di struttura in applicazione
dei seguenti rapporti riferentesi ad unita' a tempo pieno: gruppo A
rapporto 1 addetto di base/ota ogni 2 anziani gruppo B rapporto 1
addetto di base/ota ogni 2 anziani gruppo C rapporto 1 addetto di
base/ota ogni 2,6 anziani gruppo D rapporto 1 addetto di base/ota
ogni 3,1 anziani. In attesa dell'adozione del sistema di
accreditamento, a titolo indicativo ed esclusivamente per il
personale addetto all'assistenza di base, al fine di garantire una
adeguata tutela agli anziani ospiti e' individuato comunque un limite
minimo di 1.500 ore annue effettive per operatore. Tale limite
comprende le attivita' di formazione ed aggiornamento, la
partecipazione alle riunioni di e'quipe, e le sole attivita' di
assistenza diretta alla persona. Le Aziende Unita' sanitarie locali
verificano il rispetto dei rapporti di personale addetto
all'assistenza di base riferentesi ad unita' a tempo pieno e del
livello minimo di assistenza in termini di ore effettive di
assistenza con strumenti e modalita' appropriate, concordate con
l'ente gestore. L'ente gestore deve impegnarsi a rendere visibili
nella struttura ed a comunicare agli anziani ospiti ed ai familiari i
livelli minimi di assistenza di base da assicurare in base ai criteri
indicati in precedenza, tenendo conto anche di quanto previsto dal
successivo punto f).
b) Presenza del coordinatore responsabile a tempo pieno per le
strutture di almeno 60 posti. Nelle strutture di minor capacita'
recettiva l'attivita' del coordinatore deve essere di almeno 18 ore
settimanali. Le Aziende Unita' sanitarie locali verificano che il
coordinatore responsabile svolga effettivamente ed esclusivamente,
per il monte ore previsto in precedenza ed indicato nella
convenzione, le funzioni di coordinamento indicate nella delibera
della Giunta regionale n. 6204 del 27/11/1992.
c) Presenza del responsabile attivita' di nucleo circa ogni 20-30
anziani non autosufficienti. Nelle strutture di ridotte dimensioni
organizzate in un unico nucleo, le funzioni di responsabile di nucleo
possono essere assicurate dal coordinatore responsabile di cui in
precedenza. In tal caso il coordinatore responsabile e' presente
obbligatoriamente a tempo pieno. Nelle case protette per detta
funzione e' da prevedersi un operatore responsabile delle attivita'
assistenziali di nucleo per lo svolgimento delle funzioni indicate
nella deliberazione della Giunta regionale n. 6205 del 27/11/1992.
Nelle RSA dette funzioni puo' essere svolta anche da altre figure
professionali in relazione alla maggior prevalenza del bisogno
assistenziale con valenza sanitaria.
d) Predisposizione ed attuazione del Piano individuale di assistenza
formalizzato in forma scritta con verifica ed eventuale
riformulazione periodica (massimo semestrale) da parte dell'e'quipe
multiprofessionale.
e) Predisposizione ed attuazione di un programma di animazione di
struttura, sia per gruppi di interesse che per attivita' individuali.
f) Predisposizione del piano gestionale, dell'orario generale di
servizio, dello schema della distribuzione programmata degli orari di
lavoro (turni per ogni profilo professionale nell'arco delle 12 o 24
ore) e delle modalita' di copertura delle presenze e delle assenze.
g) Predisposizione del programma giornaliero di attivita' per gli
ospiti.
h) Corretta predisposizione, adozione ed utilizzo di protocolli
assistenziali formalizzati in forma scritta, conosciuti dagli
operatori per: - alzate, - bagno di pulizia, - prevenzione dei
decubiti, - somministrazione dei farmaci, - conservazione dei
farmaci, - inserimento in struttura.
i) Partecipazione nell'anno degli operatori socio-assistenziali ad
attivita' di formazione e/o aggiornamento professionale anche
coordinate e promosse dal Servizio Assistenza anziani nella misura
minima di almeno 15 ore annuali individuali per almeno il 15% degli
operatori (non sono da considerare per questo fine le attivita'
formative connesse all'applicazione delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro).
j) Impegno dell'ente gestore ad assicurare la disponibilita' di
assistenza religiosa per gli anziani che la richiedano.
k) Impegno dell'ente gestore a mettere a disposizione degli anziani
ospiti i servizi di cura della persona (pedicure,
barbiere/parrucchiere).
l) Assicurare il debito informativo nei confronti dell'Azienda Unita'
sanitaria locale secondo le modalita' determinate da apposita
circolare regionale.