DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 luglio 1999, n. 1223
Programma degli interventi relativi alla gestione, al potenziamento, al coordinamento dei servizi per l'infanzia e alla formazione permanente degli operatori - Anno 1999 (proposta della Giunta regionale in data 20 luglio 1999, n. 1239)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1239 del 20
luglio 1999, recante in oggetto "Approvazione del Programma degli
interventi relativi alla gestione, al potenziamento, al coordinamento
dei servizi per l'infanzia e alla formazione permanente degli
operatori - Anno 1999 - Proposta al Consiglio" e che qui di seguito
si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con Legge nazionale 6 dicembre 1971, n. 1044 "Piano
quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso
dello Stato" e' stata assegnata alle Regioni la competenza di
definire con proprie norme i criteri generali per la costruzione, la
gestione e il controllo degli asili nido, tenendo conto delle
esigenze sociali delle famiglie - in termini di modalita' di
funzionamento dei servizi - e dei bisogni educativi dei bambini per
cio' che attiene alla loro organizzazione e qualita' pedagogica;
- che con Legge nazionale 29 novembre 1977, n. 891 "Norme per il
rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della Legge
istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044" si e' provveduto ad istituire a
favore delle Regioni uno speciale fondo integrativo per gli asili
nido, affidando nel contempo alle Regioni medesime il compito di
fissare l'entita' dei contributi da concedere annualmente ai Comuni
per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli
asili nido, nonche' per la gestione, il funzionamento e la
manutenzione degli stessi servizi;
- che con la Legge nazionale 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per
la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza", si e' dato avvio - tramite l'istituzione di un fondo
specifico da ripartirsi tra le Regioni - a un complesso di azioni
organiche miranti a migliorare la qualita' della vita di tutti i
bambini e tutti gli adolescenti, tra le quali - all'art. 5 - l'avvio
di servizi socio-educativi per la prima infanzia innovativi e
sperimentali;
visti:
- la L.R. 21 giugno 1978, n. 17 "Concessione di contributi ai Comuni
e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di asili nido
comunali. Modifiche alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15, al R.R. 27
dicembre 1973, n. 51, alla L.R. 22 dicembre 1972, n. 14 ed alla L.R.
2 aprile 1977, n. 12", ed in particolare l'art. 6 che prevede che la
concessione di contributi ai Comuni per la gestione, il funzionamento
e la manutenzione degli asili nido avvenga tenendo conto dei
posti-bambino utilizzati, degli effettivi mesi di funzionamento dei
servizi e delle condizioni socio-economiche locali, in attuazione del
disposto dell'art. 8 della Legge 29 novembre 1977, n. 891
sopracitata;
- la L.R. 15 dicembre 1980, n. 58 "Norme in materia di titoli di
studio per l'accesso a posti di educatori di asilo-nido -
Modificazioni alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15 e abrogazione della L.R.
30 agosto 1978, n. 36", ed in particolare l'art. 2 che prevede la
promozione ed il coordinamento da parte della Regione di iniziative
di formazione e qualificazione rivolte agli operatori dei servizi;
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la realizzazione
di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni
di cura verso i figli" ed in particolare l'art. 10 "Interventi
socio-educativi per la prima infanzia" che prevede la promozione e il
sostegno allo sviluppo da parte degli Enti locali di servizi
flessibili, con tipologie organizzative differenziate, in
corrispondenza dei bisogni sociali espressi dai genitori ed adeguati
sul piano qualitativo per rispondere alle esigenze dei bambini e
delle loro famiglie;
- la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato" che prevede tra i suoi obiettivi generali anche
il coordinamento delle istituzioni e dei servizi scolastici,
formativi, socio-sanitari e culturali, il riequilibrio delle
situazioni scolastiche e formative, anche tramite il sostegno ad
iniziative volte a favorire il raccordo tra asili nido, scuole
dell'infanzia e scuole elementari, e tra le istituzioni dell'infanzia
pubbliche e private; prevede inoltre la promozione e qualificazione
di un sistema integrato di scuole dell'infanzia basato sul
progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse
offerte educative, in una logica di qualificazione delle stesse che
sappia valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati;
garantisce il sostegno alle convenzioni tra Comuni e scuole
dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative,
senza fini di lucro;
- il bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio
1999 approvato con L.R. 6/99 nonche' l'art. 65 punto 102) della L.R.
5/99 che per il Settore Infanzia stabilisce uno stanziamento
complessivo di Lire 17.800.000.000 (pari ad Euro 9.192.932,80),
iscritto per quote specifiche su capitoli diversi, cosi' come di
seguito dettagliato:
- Lire 6.500.000.000 (pari ad Euro 3.356.969,84) sul Cap. 58430
"Fondo regionale per i servizi socio-educativi per l'infanzia.
Contributi nelle spese di gestione. Mezzi propri della Regione. (L.R.
21 giugno 1978, n. 17 e art. 10, commi 2 e 3, L.R. 14 agosto 1989, n.
27)";
- Lire 600.000.000 (pari ad Euro 309.874,14) sul Cap. 75647
"Assegnazione alle Amministrazioni comunali per le iniziative di
formazione professionale permanente degli operatori dei servizi
socio-educativi per l'infanzia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e L.R.
12 dicembre 1980, n. 58 e L.R. 2 novembre 1983, n. 39 e successive
modifiche)";
- Lire 5.200.000.000 (pari ad Euro 2.685.575,88) sul Cap. 72633
"Fondo regionale per il diritto allo studio. Contributi ai Comuni per
gli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate con scuole
dell'infanzia private per la realizzazione di un sistema integrato
tra queste e le scuole pubbliche. Spese correnti (art. 10, comma 1
lettera E bis, L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 come modificata della L.R.
24 aprile 1995, n. 52)";
- Lire 5.500.000.000 (pari ad Euro 2.840.512,94) sul Cap. 58435
"Fondo regionale per i servizi socio-educativi per l'infanzia.
Contributi per la costruzione, riattamento, impianto ed arredamento
delle strutture. Mezzi propri della Regione. (L.R. n. 17 del 21
giugno 1978)";
constatato che in fase di predisposizione della legge regionale di
assestamento di bilancio, esercizio 1999 e pluriennale 1999/2001 e'
stato proposto un incremento delle risorse da iscriversi nei Capitoli
58430 e 58435;richiamata altresi' la delibera 30 dicembre 1998, n.
2800 regolarmente esecutiva con la quale la Giunta regionale ha
provveduto ad assegnare a 23 Comuni le disponibilita' di bilancio, a
valere sul Capitolo 58435, delle due annualita' 1998 e 1999 per un
totale di Lire 5.499.300.000 (pari ad Euro 2.840.151,43) a titolo di
contributo per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e la
riorganizzazione di strutture edilizie destinate a nidi d'infanzia
e/o servizi integrativi 1998-1999, in attuazione della delibera di
Consiglio regionale 965/98, assegnando agli Enti attuatori degli
interventi i termini perentori del 31 maggio 1999 per l'approvazione
dei progetti esecutivi e dei relativi quadri economici e 120 giorni
dalla data di esecutivita' dell'atto di approvazione del progetto
esecutivo per l'affidamento dei lavori;
dato atto che con la delibera del Consiglio regionale 915/98 si e'
provveduto a fissare obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse
e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di
intervento ai sensi dell'articolo 2 della Legge 285/97 suindicata;
vista la delibera della Giunta regionale 24/11/1998, n. 2102
regolarmente esecutiva "Approvazione piani territoriali di intervento
per l'attuazione della Legge 285/97. Assegnazione e concessione dei
finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione dei progetti in
attuazione delibera Consiglio regionale 915/98";
considerato:
- che l'azione di programmazione, indirizzo, promozione e supporto
finanziario della Regione Emilia-Romagna agli Enti locali nel settore
infanzia si e' sviluppata negli ultimi anni assumendo come obiettivi
prioritari il consolidamento, l'estensione e la qualificazione dei
servizi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni e alle loro famiglie, il
loro adeguamento ai mutamenti sociali e familiari - anche tramite lo
sviluppo di servizi integrativi ai nidi e alle scuole dell'infanzia -
nonche' la realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici
e privati, con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia;
- che con l'approvazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10 gia'
citata, sono state introdotte modificazioni significative per quanto
riguarda le funzioni della Regione e degli Enti locali, e specificati
meglio i soggetti destinatari degli interventi per il diritto allo
studio, nonche' le modalita' di erogazione dei contributi regionali;
dato atto:
- che per quanto riguarda gli interventi indicati nella L.R. 10/99 di
cui sopra, relativi alla realizzazione di un sistema integrato di
scuole dell'infanzia pubbliche e private (supporto alle convenzioni
tra Comuni e scuole dell'infanzia private senza fini di lucro,
promozione di coordinamenti pedagogici e progetti migliorativi
dell'offerta educativa), nonche' gli interventi relativi al raccordo
interistituzionale e la qualificazione del sistema dei servizi per
l'infanzia (Progetti 0-6) si provvedera' con successivo atto alla
definizione del Programma degli interventi di che trattasi nel
rispetto delle procedure previste nella L.R. sopraindicata;
- che agli interventi sopra menzionati e' riservata quota parte dello
stanziamento del bilancio regionale di Lire 6.700.000.000 (pari a
Euro 3.460.261,22) di cui Lire 5.200.000.000 (pari a Euro
2.685.575,88) sul Cap. n. 72633, e Lire 1.500.000.000 (pari a Euro
774,685,35) sul Cap. n.58430 mentre per la realizzazione degli altri
interventi previsti nel presente atto e' riservata la rimanente quota
di Lire 11.100.000.000 (pari a Euro 5.732.671,58) ripartita cosi'
come indicato al punto 4) del dispositivo;
visto l'allegato "Programma degli interventi relativi alla gestione,
al potenziamento e al coordinamento dei servizi socio-educativi
rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e alla formazione permanente degli
operatori per l'anno 1999" - che fa parte sostanziale e integrante
della presente deliberazione - nel quale sono specificati: le linee
d'indirizzo generali sottese agli interventi di cui sopra, gli
obiettivi specifici di ciascuno degli interventi previsti; i criteri
di spesa e le quote-parte del relativo stanziamento di Lire
11.100.000.000 (pari ad Euro 5.732.671,58) destinate ai diversi
interventi, comprensivo dell'importo di Lire 5.500.000.000 (pari a
Euro 2.840.512,95) gia' programmato ed assegnato per Lire
5.499.300.000 (pari a Euro 2.840.151,43) a favore degli Enti
attuatori con le delibere sopracitate, in una logica di
finalizzazione della spesa e di maggiore incisivita' e produttivita'
della stessa, nonche' i criteri di ammissione, di esclusione e di
valutazione delle domande presentate dai Comuni, finalizzate
all'ottenimento dei contributi regionali;
considerato che per l'intervento sperimentale di cui al punto 3c)
dell'allegato Programma (servizio di educatore/trice familiare), e in
particolare per l'attivazione del percorso formativo e dello stesso
servizio sperimentale, e' stata presentata una specifica richiesta di
cofinanziamento all'interno del Programma operativo - obiettivo 3
"Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale", per un importo
complessivo pari a Lire 360.000.000 (pari ad Euro 185.924,48),
relativa agli anni formativi 1997/1998 e 1998/1999 cosi' ripartiti:
- Lire 192.378.000 (pari ad Euro 99.354,95) relativi all'anno
formativo 1997/98 assegnati con decreto direttoriale n.364/III/98
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 24/9/1998 e
impegnato con delibera di Giunta regionale n. 1934 del 2/11/1998
"Finanziamento delle attivita' interregionali nell'ambito del
Programma operativo Ob. 3 - "Parco progetti: una rete per lo sviluppo
locale" asse 6 - anno 1997";
- Lire 167.622.000 (pari ad Euro 86.569,54) relativi all'anno
formativo 1998/1999 assegnati con decreto direttoriale n.588/III/98
del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e impegnato con
determina del Direttore generale Formazione professionale e Lavoro n.
5055 del 18 giugno 1999 relativa alla seconda annualita' dei progetti
interregionali nell'ambito del Programma operativo Ob. 3 - "Parco
progetti: una rete per lo sviluppo locale" asse 6 - anno 1997;
sui seguenti capitoli:
- Cap. n. 75546 "Interventi a favore di enti, organismi ed imprese
attuatori di iniziative locali per promuovere l'occupazione
(obiettivo 3, asse 6). Fondo di rotazione nazionale (art. 27, Legge
845/78; art. 5, L. 183/87 e REG. CEE 2081/93). Mezzi statali. (CNI)";
- Cap. n. 75548 "Interventi a favore di enti, organismi ed imprese
attuatori di iniziative locali per promuovere l'occupazione
(obiettivo 3, asse 6). (REG. CEE 2081/93). Contributo CEE sul FSE";
- Cap. n. 75550 "Interventi a favore di enti, organismi ed imprese
attuatori di iniziative locali per promuovere l'occupazione
(obiettivo 3, asse 6). (L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e REG. CEE
2081/93). Quota Regione";
considerato che per alcuni degli interventi previsti, in particolare
quelli citati ai punti 1b), 2), 3c) sopracitati, 4b), 4c)
dell'allegato Programma, i criteri utilizzati per la definizione
della spesa hanno caratteristiche di sperimentalita', tali per cui la
definizione precisa delle relative quote-spesa sara' possibile solo
ad istruttorie ultimate con successivo atto deliberativo adottato
dalla Giunta regionale;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che prevede tra l'altro
che la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati
sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei
criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai
soggetti interessati;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4
luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
fissate le direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Politiche sociali, dott. Francesco Cossentino e dalla Responsabile
del Servizio Politiche familiari, per l'infanzia e l'adolescenza,
dott.ssa Patrizia Orsola Ghedini in merito rispettivamente alla
legittimita' e alla regolarita' tecnica della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.
41, nonche' della deliberazione della Giunta regionale 2541/95
sopracitata;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sul
presente programma dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito
dott. Gianni Mantovani ai sensi del predetto articolo di legge, della
succitata deliberazione e della determinazione del Direttore generale
Risorse finanziarie e strumentali n.7350 del 26/9/1996;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale:
1) di approvare sulla base di quanto partitamente indicato in
premessa, il "Programma degli interventi relativi alla gestione, al
potenziamento e al cooordinalmento dei servizi socio-educativi
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni e alla formazione permanente
degli operatori per l'anno 1999", allegato parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di prendere atto che i criteri di spesa per l'attuazione
dell'intervento di cui al punto 2) dell'allegato Programma sono stati
definiti per l'anno 1999 come da propria delibera n. 965 del 3
settembre 1998 e relativi atti attuativi;
3) di stabilire che all'attuazione operativa del Programma allegato
al presente atto deliberativo si provveda in relazione alla normativa
vigente ed in applicazione della delibera di Giunta 2541/95 come
segue:
3.1 tramite adozione dei necessari atti amministrativi da parte della
Giunta regionale per la realizzazione degli interventi in esso
indicati ai punti 1b), 2), 3c), 4b), 4c);
3.2 tramite adozione, da parte del Direttore generale competente, dei
necessari provvedimenti amministrativi nei quali si procedera'
all'esatta quantificazione e assegnazione dei finanziamenti, relativi
impegni di spesa e modalita' di liquidazione degli stessi ricorrendo
le condizioni previste dalla L.R. 31/77, cosi' come modificata dalla
L.R. 40/94, per quanto attiene la realizzazione degli interventi
indicati ai punti 1a), 4a) dello stesso Programma;
4) di dare atto che l'onere finanziario complessivo di Lire
11.100.000.000 (pari ad Euro 5.732.671,58) relativo agli obiettivi
1), 2), 3) e 4) del presente Programma, comprensivo dell'importo di
Lire 5.500.000.000 (pari a Euro 2.840.512,95) programmato e assegnato
per Lire 5.499.300.000 (pari a Euro 2.840.151,43) con le delibere
citate in narrativa, trova copertura sui seguenti Capitoli, meglio
indicati in premessa, del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999
che presentano la necessaria disponibilita' in relazione alle LL.RR.
5 e 6 del 28 aprile 1999:
- quanto a Lire 5.000.000.000 (pari ad Euro 2.582.284,50) sul Cap.
58430;
- quanto a Lire 600.000.000 (pari ad Euro 309.874,14) sul Cap. 75647;
- quanto a Lire 5.500.000.000 (pari ad Euro 2.840.512,95) sul Cap.
58435;
5) di dare atto che qualora in fase di approvazione della Legge
regionale di assestamento del Bilancio per l'esercizio finanziario
1999 e pluriennale 1999/2001 la disponibilita' dei citati capitoli di
bilancio risultasse incrementata, la stessa, previa quantificazione
finanziaria delle risorse effettive da destinare ai Comuni
predisposta nei modi indicati al precedente punto 3), verra'
assegnata con i criteri e le modalita' operative indicate nel
Programma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
6) di stabilire che relativamente all'obiettivo di cui al punto 5) e
parzialmente per l'obiettivo di cui al punto 4) del presente
Programma, gli interventi ad essi corrispondenti saranno oggetto di
uno specifico Programma in corso di elaborazione in applicazione e
nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25 maggio 1999, n.
10;
7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE, AL POTENZIAMENTO,
AL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI DA 0
A 6 ANNI E ALLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI - ANNO 1999
1. Linee di indirizzo, obiettivi specifici, risorse finanziarie
Nel quadro degli obiettivi piu' generali delle politiche rivolte
all'infanzia, la Regione Emilia-Romagna ha individuato numerosi
terreni d'impegno, definendo in particolare le seguenti priorita':
1) il consolidamento dei servizi gia' funzionanti rivolti ai bambini
in eta' 0-6 anni e alle loro famiglie;
2) l'estensione dell'offerta dei servizi tramite l'ampliamento e/o
l'adeguamento delle strutture;
3) la realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni
di cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili
rispetto a quelle esistenti, e coerenti rispetto a queste;
4) la qualificazione dei servizi funzionanti attraverso un insieme
articolato e differenziato di interventi;
5) la realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici e
privati, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia.
In corrispondenza delle priorita' di cui ai punti 1), 2), 3) e 4)
sono stati individuati programmi di intervento specifici, indicati di
seguito, definendo per ciascuno di essi obiettivi e risorse
(quote-parte dello stanziamento complessivo nel settore pari a Lire
11.100.000.000 pari ad Euro 5.732.671,58 comprensivo dell'importo di
Lire 5.500.000.000 pari a Euro 2.840.512,95 programmato e assegnato
per Lire 5.499.300.000 pari a Euro 2.840.151,43 con le delibere
citate in narrativa), in modo da rendere esplicito cosa si intende
privilegiare con ciascuno di tali interventi, evitare rischi di
frammentarieta' e garantire quindi una maggiore incisivita' e una
maggiore produttivita' della spesa.
Relativamente all'obiettivo di cui al punto 5 e parzialmente per
l'obiettivo di cui al punto 4, gli interventi ad essi corrispondenti
saranno oggetto di uno specifico Programma in corso di elaborazione
in applicazione e nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25
maggio 1999, n. 10.
La logica piu' generale assunta per la determinazione delle quote di
spesa da destinare ai diversi interventi e' costituita
dall'attenzione, da un lato, per il consolidamento dei servizi
esistenti, destinando circa il 20% delle risorse disponibili al
sostegno alle spese di gestione, dall'altro all'ampliamento e alla
qualificazione, finalizzando circa l'80% a piani di sviluppo,
riferiti sia alle strutture sia alla tipologia e alla qualita'
dell'offerta educativa, e cio' conseguentemente anche alla nuova
ridefinizione del ruolo della Regione e delle Autonomie locali in
rapporto alle rispettive funzioni e responsabilita' nello sviluppo
dei sistemi di welfare locali.
Gli obiettivi specifici e le relative quote-parte dello stanziamento
sono i seguenti:
1) garantire un supporto nelle spese di gestione dei servizi a: a) i
Comuni la cui popolazione e' inferiore o uguale a 15.000 abitanti,
che gestiscono nidi d'infanzia, sia in forma diretta che in appalto o
in convenzione con soggetti privati senza fini di lucro, in base al
numero dei bambini in eta' 0-3 iscritti al servizio. La quota-parte
dello stanziamento regionale complessivo (Cap. 58430) e' determinata
in via previsionale in Lire 2.500.000.000 (pari ad Euro
1.291.142,25); b) tutti i Comuni che gestiscono servizi integrativi
ai nidi d'infanzia, sia in forma diretta che in appalto o in
convenzione con soggetti privati senza fini di lucro, con specifica
attenzione per quei Comuni che hanno attivato centri per bambini e
genitori e/o spazi bambini, in quanto servizi che meglio rispondono
allo stato attuale all'esigenza di ampliare e differenziare l'offerta
dei servizi tradizionali, garantendo continuita' e qualita'
dell'intervento. La quota-parte dello stanziamento regionale
complessivo (Cap. 58430) viene indicata in via previsionale in Lire
700-800.000.000 (pari ad Euro 361.519,83 - 413.165,52) e verra'
definita in maniera piu' precisa ad istruttoria ultimata con
successivo atto deliberativo della Giunta regionale;
2) garantire ai Comuni, nei quali la domanda sociale e' piu' alta, il
potenziamento dell'offerta tramite la costruzione di edifici nuovi,
l'ampliamento o la riorganizzazione di strutture esistenti o il
riattamento di immobili gia' adibiti ad altri usi, da utilizzare come
sedi di nidi d'infanzia o di servizi ad essi integrativi, cosi' come
descritti nei successivi punti 3a) e 3b). Per tale intervento nel
biennio 1998/99 sono stati stanziati (Cap. 58435) Lire 5.500.000.000
(pari ad Euro 2.840.512,95), sono stati formulati i criteri con
delibera del Consiglio regionale del 3/9/1998, n. 965, sono stati
assegnati i relativi finanziamenti con delibera di Giunta regionale
del 30/12/1998, n. 2800, per un importo complessivo di Lire
5.499.300.000 (pari ad Euro 2.840.151,43);
3) promuovere l'adeguamento dei servizi ai mutamenti sociali e
familiari, attraverso l'avvio e la qualificazione dei servizi
integrativi ai nidi d'infanzia e la realizzazione di azioni
sperimentali finalizzate all'ampliamento delle opportunita' di scelta
da parte delle famiglie e alla flessibilizzazione dell'offerta di
servizi all'interno di un sistema coerente di proposte educative,
mediante i seguenti interventi: a) centri per bambini e genitori
"Servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni che prevedano la
presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si
occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di
flessibilita'" (art. 5, Legge 285/97); b) spazi bambini "Servizi con
caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da 18
mesi a 3 anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore,
privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano" (art. 5, Legge
285/97); per le linee di indirizzo finalizzate all'attivazione dei
servizi di cui ai precedenti punti 3a) e 3b) e per i relativi oneri
finanziari si deve fare riferimento alla deliberazione di Consiglio
regionale 965/98 "Approvazione del programma degli interventi
relativi ai servizi socio-educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6
anni. Anno 1998" in attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza"; c) educatore/trice familiare;
l'intervento prevede la promozione di una forma di servizio
sperimentale innovativa da avviarsi nei Comuni sede di nidi
d'infanzia e/o di servizi ad essi integrativi. Tale servizio si
realizza tramite l'accordo tra alcune famiglie con bambini (non piu'
di tre) di eta' inferiore ai 3 anni che decidano di mettere a
disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico
adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo
a educatori/trici con specifiche carattestiche professionali e
appositamente formati/e a questo scopo. Dopo una fase di analisi,
elaborazione e confronto tra Regione, Enti locali e organizzazioni
sindacali - nel periodo da dicembre 1997 a maggio 1998 - si e'
avviato il percorso formativo della nuova figura professionale e la
definizione del sistema di monitoraggio della sperimentazione,
mediante la realizzazione del progetto sovraregionale "Creazione di
nuova occupazione tramite la formazione della figura sperimentale
dell'educatore/trice familiare e l'avvio di nuovi servizi per
l'infanzia", finanziato dal Fondo Sociale Europeo all'interno del
Programma operativo "Parco Progetti: una rete per lo sviluppo
locale". L'attivazione pertanto di tale servizio presso le famiglie
sara' possibile solo nel caso in cui si utilizzi personale che abbia
partecipato a corsi di qualificazione in area socio-educativa e di
avvio d'impresa, della durata di almeno 400 ore, successivi
all'acquisizione dei titoli di studio previsti dalla normativa
vigente per l'accesso a posti di educatore di nido d'infanzia, di
insegnante di scuola dell'infanzia, o successivi al conseguimento
della laurea in Scienze dell'Educazione o in Scienze della
Formazione. I Comuni dovranno sempre garantire la qualificazione e la
messa in rete del servizio di educatore/trice familiare con i nidi
d'infanzia e gli altri servizi integrativi, attraverso i seguenti
strumenti: la formazione permanente degli educatori (anche tramite
iniziative in raccordo con gli educatori degli altri servizi), la
supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche
qualificate (coordinatori pedagogici), la promozione dell'accesso di
bambini, genitori ed educatori/trici agli altri servizi integrativi
al nido, la formazione/informazione delle famiglie sulle tematiche
relative alla crescita dei figli e in particolare quelle della
sicurezza e della alimentazione, anche in considerazione delle
specificita' organizzative di questo servizio. La quota-parte dello
stanziamento regionale complessivo da destinare a tale intervento
(Cap. 58430) viene indicata in via previsionale in Lire
300-400.000.000 (pari ad Euro 154.937,07 - 206.582,76) e verra'
definita in maniera piu' precisa ad istruttoria ultimata con
successivo atto deliberativo della Giunta regionale;
4) garantire la qualificazione dei servizi gia' funzionanti
attraverso: a) la promozione delle attivita' di formazione permanente
degli operatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, a
gestione comunale e convenzionata, finalizzata a sviluppare la
qualita' degli interventi e delle relazioni tra i servizi stessi. Si
confermano gli obiettivi, gia' delineati a seguito del monitoraggio
effettuato nell'anno 1996, per rendere piu' efficaci gli interventi
formativi: evitare l'eccessiva frammentazione dei corsi in rapporto
alla composizione dell'aula, spesso estremamente ridotta, e
all'articolazione oraria, altrettanto limitata; ridurre
progressivamente il numero molto ampio di sedi formative; rendere
piu' omogenei i costi in relazione al numero degli operatori. Lo
stanziamento regionale relativo a questo intervento (Cap. 75647) e'
di Lire 600.000.000 (pari ad Euro 309.807,139) ripartiti in quote
provinciali, definite sulla base del rapporto tra numero di operatori
individuati inizialmente come fruitori della formazione, in base alla
programmazione dei corsi realizzati nell'anno formativo 1997/98, e
numero di operatori che hanno effettivamente partecipato ai corsi
(ricavato dai dati a consuntivo relativi al medesimo anno formativo).
Le differenze in aumento o in diminuzione tra attivita' previste ed
effettivamente realizzate sono state considerate ai fini della
determinazione dei budget provinciali disponibili per l'anno 1999; b)
il sostegno diretto ai Comuni di minori dimensioni che provvedano a
dotarsi e ad utilizzare in forma associata la figura professionale
del coordinatore pedagogico, indispensabile per la programmazione
educativa, l'analisi dei bisogni sociali delle famiglie e
l'elaborazione delle risposte, la formazione degli operatori e piu'
in generale la predisposizione e l'attuazione del progetto pedagogico
e organizzativo dei servizi. In continuita' con le novita' introdotte
gia' nel 1997, dopo un percorso sperimentale poliennale, si vincola
maggiormente l'erogazione dei contributi a una metodologia di lavoro
comune tra gli Enti locali interessati all'intervento. La quota-parte
dello stanziamento regionale complessivo da destinare a tale
intervento, prevista (Cap. 58430) in Lire 800-900.000.000 circa (pari
ad Euro 464.811,21 - 516.456,90), verra' determinata in modo
definitivo ad istruttoria ultimata con successivo atto della Giunta
regionale; c) la costituzione sperimentale a livello provinciale di
un tavolo di confronto tra i diversi coordinamenti pedagogici anche
in collaborazione con le Amministrazioni provinciali e per garantire
una elaborazione condivisa delle linee piu' generali dei progetti
educativi dei servizi - nido d'infanzia, servizi integrativi (Centri
per bambini e genitori e spazi bambini) e scuole dell'infanzia - al
fine di attivare una verifica comune del processo di qualificazione
nonche' delle innovazioni e delle sperimentazioni attivati nei
diversi territori, in una logica di qualificazione e omogeneizzazione
delle attivita' e di crescita professionale dei coordinatori stessi
al fine di potenziare le loro capacita' progettuali e la capacita' di
risposta dei servizi alle nuove esigenze della collettivita'. La
quota-parte dello stanziamento regionale complessivo da destinare a
tale intervento, prevista (Cap. 58430) in Lire 300-400.000.000 circa
(pari ad Euro 154.937,07 - 206.582,76), verra' determinata in modo
definitivo ad istruttoria ultimata con successivo atto della Giunta
regionale.
2. Criteri per l'assegnazione dei contributi regionali ai Comuni per
gli interventi sopra specificati
2.1a Contributi per la gestione dei nidi d'infanzia
(cfr. precedente obiettivo 1a)
Criteri di ammissione delle domandeSono ammesse al contributo le
domande presentate dai Comuni la cui popolazione sia inferiore o pari
a 15.000 abitanti, che verranno accolte totalmente, fermo restando il
rispetto delle indicazioni procedurali contenute nell'apposita
circolare regionale. Le domande dovranno riferirsi a servizi di nidi
d'infanzia, sia a tempo pieno che a part-time.
Criteri per la determinazione dei contributi
Delle risorse disponibili verra' riservata una quota-parte da
destinare in misura forfettaria - Lire 10.000.000 (pari ad Euro
5.164,57) per Comune - ai Comuni collinari e montani con popolazione
inferiore o pari a 15.000 abitanti. La restante somma verra'
suddivisa per il numero totale di bambini da 0 a 3 anni iscritti ai
servizi dei Comuni che possono accedere al contributo, individuando
cosi' una quota a bambino iscritto. Tale quota sara' incrementata,
secondo una percentuale da definire con precisione nella fase
istruttoria in rapporto alle risorse disponibili, a fronte di
situazioni particolari dal punto di vista socio-economico e
geografico: l'apertura nel periodo estivo di nuovi servizi, o un
forte potenziamento di quelli esistenti, in alcuni Comuni della costa
adriatica; la disponibilita' dei Comuni ad offrire un servizio a
bambini residenti in altre realta' che ne sono sprovviste; la
formalizzazione di accordi sovracomunali per la gestione del servizio
mediante consorzio, convenzione o accordo di programma.
2.1b Contributi per la gestione di servizi integrativi ai nidi
d'infanzia (cfr. precedente obiettivo 1b)
Criteri di ammissione delle domande
Le domande presentate dai Comuni verranno accolte totalmente, fermo
restando il rispetto delle indicazioni procedurali contenute
nell'apposita circolare regionale. Potranno richiedere il contributo
i Comuni che gestiscono - o in forma diretta o in appalto o in
convenzione con soggetti ed enti privati senza fini di lucro - centri
per bambini e genitori e/o spazi bambini.
I Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono
richiedere il contributo solo se i centri per bambini e genitori o
gli spazi bambini funzionano ad utenza sovracomunale. I Comuni
montani, data la conformazione del loro territorio, accedono al
contributo indipendentemente dall'utilizzo sovracomunale dei servizi.
I centri per bambini e genitori dovranno avere le seguenti
caratteristiche, documentate dai Comuni stessi:
- calendario di funzionamento annuale minimo di 8 mesi;
- orario di apertura settimanale minimo di tre mezze giornate o, in
alternativa, di almeno 6 ore non nella stessa giornata;
- utilizzo di personale qualificato con professionalita' educativa e
regolarmente aggiornato;
- progettazione del servizio e relativa supervisione affidate a una
figura tecnica con competenze socio-pedagogiche.
Gli spazi bambini dovranno avere le seguenti caratteristiche,
documentate dai Comuni stessi:
- l'accoglienza e l'inserimento di bambini dai 18 ai 36 mesi;
- apertura giornaliera (senza l'erogazione del pasto e del riposo
pomeridiano) fino ad un massimo di 5 ore e per almeno tre giorni
nell'arco della settimana;
- calendario annuale di funzionamento minimo di 8 mesi;
- iscrizione dei bambini al servizio, secondo le modalita' di
fruizione previste dal Comune, sulla base delle esigenze
socio-educative rilevate, con la garanzia di gruppi di bambini
stabili e di una loro presenza continuativa nei medesimi orari;
- utilizzo di personale adeguato sul piano quantitativo (un educatore
ogni 8 bambini) e qualificato sul piano educativo, aggiornato
periodicamente e con la supervisione del coordinatore pedagogico.
Criteri per la determinazione dei contributi
Per la determinazione dei contributi si utilizzeranno i seguenti
criteri:
la frequenza giornaliera media dei bambini - riferita al totale dei
centri per bambini e genitori e/o degli spazi bambini funzionanti in
un bacino comunale o sovracomunale - sara' calcolata dividendo il
numero totale di frequenze individuali in un anno (che possono essere
riferite anche allo stesso bambino che frequenta piu' volte) per il
numero totale di giornate di apertura nell'anno: in base ad essa si
determinera' una quota di contributo per singola frequenza. Tale
quota sara' incrementata, in percentuale da definirsi nella fase
istruttoria, da un minimo del 10% ad un massimo del 20%, in rapporto
alla disponibilita' finanziaria, a fronte di particolari situazioni
socio-economiche: l'assenza di altri servizi per l'infanzia, in
particolare rivolti alla fascia di eta' 0-3 anni, e l'appartenenza
dei Comuni all'area montana.
2.2 Contributi per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di
strutture da destinare a nidi d'infanzia o a servizi integrativi
(cfr. precedente obiettivo 2)
Criteri di ammissione delle domande
Essendo stati programmati gli stanziamenti di bilancio sia per l'anno
1998 sia per l'anno 1999, i criteri di ammissibilita' e di spesa
relativi a questo fondo (Cap. 58435) sono stati determinati per una
durata biennale.
Con la delibera di Giunta regionale 2800/98 si e' provveduto a
stilare la graduatoria e contemporaneamente ad assegnare a n. 23
Comuni la cifra complessiva di Lire 5.499.300.000 (pari ad Euro
2.840.151,43), 40% per le nuove costruzioni e 50% per l'ampliamento e
riattamento, a fronte di una spesa ammessa di Lire 12.761.000.000
(pari ad Euro 6.590.506,49).
stato inoltre assegnato alle Amministrazioni comunali il termine
perentorio del 31 maggio 1999 per l'approvazione del progetto
esecutivo e 120 giorni dalla data di esecutivita' dell'atto di
approvazione del progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori.
Successivamente, con atto del Dirigente competente nel rispetto di
quanto indicato al punto 7) del dispositivo della delibera
sopracitata, si provvedera' alla concessione e all'assunzione
dell'impegno di spesa sul Cap. n. 58435, secondo l'ordine di
presentazione da parte degli Enti interessati degli atti di
approvazione dei progetti esecutivi. Nel caso in cui i Comuni
destinatari del contributo non avessero presentato la documentazione
relativa al progetto esecutivo in tempo utile, si provvedera' a
riaprire la graduatoria degli interventi, attualmente non ammessi a
contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili, fissando con apposita delibera di Giunta le procedure e
i termini ulteriori per la presentazione dei progetti esecutivi.
2.3 Servizi integrativi ai nidi d'infanzia e contributi per la
sperimentazione educatore/trice familiare
2.3a/b) Centri gioco per bambini e genitori e spazi bambini
Per la ripartizione dei finanziamenti e i criteri di spesa per
l'attivazione di questi servizi si faccia riferimento alla
deliberazione della Giunta regionale 24/11/1998, n. 2102
"Approvazione piani territoriali di intervento per l'attuazione della
Legge 285/97. Assegnazione e concessione dei finanziamenti agli Enti
locali per la realizzazione dei progetti di attuazione, Deliberazione
del Consiglio regionale 915/98".
2.3c) Educatore/trice familiare
I Comuni in collaborazione con la Regione attivano la sperimentazione
sulla base sia delle motivazioni espresse dalle famiglie sia delle
disponibilita' di personale qualificato sul piano educativo.
Per quanto riguarda le modalita' operative della sperimentazione -
fermo restando che si istituira' un tavolo tecnico di impostazione e
verifica dell'intervento - si indicano le seguenti:
- i Comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono
questa forma di servizio alle famiglie con bambini di 0-3 anni e
avanzano richiesta alla Regione in base al numero di sperimentazioni
che intendono attivare;
- le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre in
ragione dell'eta' dei bambini piu' o meno omogenea e quindi tale da
garantire un intervento piu' idoneo e produttivo da parte
dell'educatore/trice familiare, scelgono lo/a stesso/a
educatore/trice che svolgera' il servizio presso il domicilio di uno
dei bambini, o in uno spazio domestico adeguato, concordato tra le
famiglie medesime anche a rotazione, ma con una periodicita'
indicativamente di quattro mesi, per salvaguardare la stabilita' dei
punti di riferimento dei bambini;
- l'educatore/trice dovra' essere in possesso degli specifici
requisiti formativi di cui al punto 3c);
- le famiglie stabiliscono un rapporto di lavoro privato mediante
regolare contratto di lavoro con l'educatore/trice e prendono
autonomamente accordi sulle modalita' organizzative del servizio;
- il Comune sulla base della presentazione da parte delle famiglie
del contratto di lavoro con l'educatore/trice eroga ad ogni famiglia
un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equita'
rispetto alle rette sostenute per i nidi d'infanzia da parte delle
famiglie utenti;
- il Comune attiva una specifica formazione degli educatori/trici
scelti dalle famiglie e la supervisione della loro attivita' da parte
del coordinatore pedagogico, garantendo inoltre e promuovendo la
fruizione, da parte dell'educatore/trice e delle stesse famiglie, dei
servizi integrativi per l'infanzia;
- la Regione eroga ai Comuni che promuovono tale sperimentazione un
contributo fino a Lire 350.000 (pari ad Euro 180,76) mensili a
bambino, sulla base della dichiarazione del Comune circa l'effettiva
erogazione del servizio.
I Comuni gia' beneficiari dei contributi relativi alla prima fase del
progetto, dovranno utilizzare tale finanziamento previa comunicazione
agli uffici regionali competenti dell'effettivo avvio del servizio
stesso.
2.4a) Contributi per la formazione permanente degli operatori dei
servizi per l'infanzia (cfr. precedente obiettivo 4a)
Criteri per la presentazione e l'ammissione dei progetti formativi
Analogamente agli anni scorsi i fondi destinati agli interventi di
formazione permanente verranno assegnati dalla Regione unicamente
sulla base di progetti presentati dai Comuni alle Province e da
queste approvati e recepiti nei piani provinciali.
Per favorire una maggiore razionalizzazione delle risorse e
incentivare la sinergia tra Comuni e tra coordinamenti pedagogici,
potranno presentare progetti di formazione alle Amministrazioni
provinciali competenti:
- aggregazioni di Comuni, sia su base provinciale che
interprovinciale, rappresentati da un Comune capozona per la gestione
delle attivita' formative;
- Comuni singoli con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti.
I progetti dei Comuni, che dovranno essere presentati e approvati
dalle Amministrazioni provinciali, dovranno avere le seguenti
caratteristiche, ovvero prevedere:
- il coinvolgimento degli operatori dei servizi per l'infanzia, tale
da offrire opportunita' formative, oltre agli operatori dei nidi
d'infanzia e delle scuole dell'infanzia, anche agli operatori degli
asili nido privati convenzionati con i Comuni ed a quelli dei servizi
integrativi, sia comunali che privati convenzionati. Iniziative
formative rivolte esclusivamente ad insegnanti delle scuole
dell'infanzia - comunali, statali e private anche in forma congiunta
tra loro - non potranno essere finanziate, trattandosi di attivita'
previste nell'intervento per il raccordo interistituzionale e la
qualificazione (Progetti 0-6);
- un dimensionamento dell'aula per ogni corso formativo, che non sia
inferiore alle 10 persone e superiore alle 35 persone, con
possibilita' di replicare i corsi nei casi in cui l'adesione dei
partecipanti sia superiore al tetto massimo indicato. A parziale
deroga rispetto alla composizione dell'aula-tipo, potranno essere
approvate iniziative che prevedono fasi formative all'interno di un
percorso complessivo rivolte a un numero piu' alto di partecipanti
(seminari, stage ecc.);
- l'applicazione di parametri finanziari, per quel che riguarda i
compensi per i docenti e gli esperti, utilizzando una tariffa oraria
contenuta tra una cifra minima di Lire 120.000 (pari ad Euro 61,98) e
una cifra massima di Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) al netto di
oneri contributivi e fiscali e di IVA, secondo quanto indicato con
delibera di Giunta regionale 1475/97 "Direttive attuative per la
formazione professionale e per l'orientamento. Triennio 1997-1999" e
successive modificazioni; tali tariffe potranno essere superate solo
per esperti di chiara fama nazionale o per esperti stranieri,
chiamati ad intervenire nell'ambito delle iniziative proposte sempre
all'interno del preventivo complessivo di spesa approvato;
- una durata non inferiore alle 15 ore.
Verranno finanziate tutte le attivita' di formazione di tipo
"ordinario", finalizzate cioe' alla qualificazione e alla
differenziazione delle conoscenze e alla ottimizzazione dei rapporti
e dei processi di lavoro in atto, con particolare attenzione alle
problematiche emergenti in ambito educativo e socioculturale.
Criteri di valutazione dei progetti formativi e di determinazione dei
contributi
La valutazione dei progetti, e la conseguente determinazione dei
contributi, verra' effettuata da parte delle Amministrazioni
provinciali sia sulla base di elementi qualitativi che in rapporto
alle spese considerate ammissibili. Nel primo caso verranno
considerati in particolare:
a) l'aggregazione di piu' realta' territoriali a livello
sovracomunale in quanto consente l'accentramento della gestione sul
piano amministrativo e organizzativo e la possibilita' di utilizzare
sedi comuni per un confronto piu' allargato tra gli operatori; in
particolare le Amministrazioni provinciali sosterranno
prioritariamente le aggregazioni territoriali minori che usufruiscono
di inferiori risorse economiche da destinare alla formazione;
b) il coinvolgimento degli operatori dei nidi d'infanzia privati
convenzionati con i Comuni e dei servizi integrativi, sia comunali
che privati convenzionati;
c) le caratteristiche, l'articolazione e le tematiche scelte dei
progetti formativi presentati;
d) la congruenza della spesa in rapporto alle caratteristiche e al
dimensionamento dei corsi formativi.
Per quanto riguarda le spese ammissibili esse riguarderanno:
- i compensi ai relatori/docenti e le relative spese di viaggio e
soggiorno;
- la produzione di materiali didattici, i materiali di consumo e i
costi organizzativi;
- i costi sostenuti dagli Enti locali per le trasferte del personale
inviato in formazione, al di fuori del territorio comunale, secondo i
parametri fissati dalla normativa vigente.
Non saranno ammesse spese per acquisto di attrezzature informatiche
e/o di ufficio.
2.4b) Contributi per l'incentivazione e il sostegno all'utilizzo di
figure di coordinamento pedagogico dei servizi comunali (cfr.
precedente obiettivo 4b)
Criteri di ammissione delle domande
Le domande verranno accolte totalmente, fermo restando il rispetto
delle indicazioni procedurali contenute nell'apposita circolare
regionale. Le richieste dovranno contenere l'articolazione del
progetto e la definizione delle attivita' previste per il
coordinatore pedagogico.
La linea di tendenza della Regione e' quella di prevedere l'accesso
al contributo regionale esclusivamente da parte delle associazioni
sovracomunali, in modo da incentivare e consolidare la collaborazione
tra gli Enti locali - trattandosi di Comuni di dimensioni ridotte - e
garantire una maggiore razionalizzazione della funzione di
coordinamento pedagogico e una maggiore produttivita' della spesa.
In tale logica dovranno essere superate anche eventuali situazioni
critiche caratterizzate da una frammentazione dell'intervento, quali
ad esempio la presenza di piu' figure all'interno di una stessa zona
di limitate dimensioni (comprendente tre o quattro Comuni) o la
scarsa produttivita' dell'intervento stesso (ad esempio la presenza
dello stesso coordinatore in piu' associazioni sovracomunali).
Laddove permangano fattori eccezionali che impediscano il costituirsi
di associazioni - Comuni montani e situazioni particolari,
adeguatamente motivate dal punto di vista socio-culturale e
geografico - si richiede comunque la realizzazione di progetti di
lavoro comuni con altre zone di coordinamento (sulla formazione degli
operatori, sui progetti di continuita' e di raccordo
interistituzionale, o su altri ambiti d'intervento).
Criteri di determinazione dei contributi
La determinazione dei contributi avverra' sulla base di una
valutazione dell'impegno professionale dei coordinatori, in termini
di tempo e presenza richiesti. In particolare si utilizzeranno i
seguenti criteri:
- numero complessivo dei servizi coinvolti nel progetto globale di
qualificazione: nidi d'infanzia, servizi integrativi (Centri per
bambini e genitori e spazi bambini) e scuole dell'infanzia comunali
(per le scuole dell'infanzia private e' previsto uno specifico
intervento). Le scuole dell'infanzia comunali interessate al
coordinamento verranno prese in considerazione solo laddove sia
presente anche il nido d'infanzia e/o servizi integrativi a questo;
- numero dei Comuni interessati per ogni area di aggregazione, cosi'
come stabilito nell'atto di incarico annuale a ciascun coordinatore
da parte del Comune capozona.
Sulla base sia del numero dei servizi che del numero dei Comuni,
verranno definite fasce diversificate di contribuzione regionale,
privilegiando le situazioni in cui ad egual numero di servizi da
coordinare corrisponde un maggior numero di Comuni. Tali fasce
prevederanno contributi cosi' definiti:
- un minimo di Lire 6.000.000 (pari ad Euro 3.098,74) riferito alle
situazioni eccezionali di uno o due servizi in un unico Comune;
- un massimo di Lire 22.000.000 (pari ad Euro 11.362,05) riferito
all'aggregazione di quattro Comuni con otto servizi.
Per le associazioni che comprendono un numero maggiore di Comuni e/o
servizi e' possibile integrare il contributo, prevedendo piu' di una
figura professionale, ferme restando le indicazioni di cui sopra.
Ai Comuni montani verra' attribuita una quota forfettaria integrativa
- la cui entita' verra' definita a istruttoria ultimata - al fine di
riconoscere le specificita' socio-culturali e geografiche del loro
territorio.
2.4c) Contributi per la costituzione dei coordinamenti pedagogici
provinciali (cfr. precedente obiettivo 4c)
Criteri di ammissione delle domande
Le domande - presentate da parte dei Comuni, cosi' come meglio
specificato di seguito - verranno accolte totalmente, fermo restando
il rispetto delle indicazioni procedurali contenute nell'apposita
circolare regionale.
Il contributo regionale e' rivolto ai Comuni sedi di nidi d'infanzia
e/o servizi integrativi (Centri per bambini e genitori spazi
bambini).
Al fine di garantire una maggiore razionalizzazione delle funzioni di
coordinamento sul territorio si richiede l'individuazione di un
Comune referente del progetto a livello provinciale (preferibilmente
il Comune capoluogo di provincia o in alternativa un Comune che gia'
svolga funzioni di capo-zona per quanto riguarda l'intervento di cui
al punto 2.4b) e il coinvolgimento di uno o piu' referenti
dell'Amministrazione provinciale.
Le richieste dovranno contenere l'articolazione del progetto
evidenziando:
- il Comune capofila, i Comuni ed i coordinatori pedagogici coinvolti
nella realizzazione delle attivita' previste;
- i contenuti, le modalita' organizzative e i relativi costi
previsti.
Criteri di valutazione dei progetti e di determinazione dei
contributi
La valutazione dei progetti e la conseguente determinazione dei
contributi, verranno effettuate sulla base di elementi qualitativi ed
in rapporto alle spese considerate ammissibili.
Rispetto agli elementi qualitativi, si valuteranno in particolare:
- l'aggregazione di un maggior numero di realta' territoriali a
livello provinciale;
- il coinvolgimento dei rispettivi coordinatori pedagogici, siano
essi di ruolo che ad incarico professionale;
- la congruenza fra qualita' e costi del progetto.
Rispetto alle spese ammissibili, saranno riconosciute le seguenti:
- ideazione e attuazione dei progetti;
- attivazioni di sperimentazioni e loro monitoraggio;
- attivazione di percorsi formativi;
- docenze, relatori e tutor;
- rimborso spese viaggio e pernottamenti per docenti e frequentanti
le attivita' formative e/o di ricerca e sperimentazione;
- materiale didattico;
- pubblicazioni;
- uso di spazi e attrezzature per gli incontri;
- segreteria organizzativa.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione
referente "Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 9233 del 26 luglio 1999;
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che
da' il seguente risultato:
presenti n. 27
assenti n. 23
voti favorevoli n. 24
voti contrari n. 2
voti nulli n. -
astenuti n. 1
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 20 luglio 1999, progr. n. 1239, riportate nel
presente atto deliberativo.