LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
Art. 7
Estinzione crediti tributari di importo minimo
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie
comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi,
qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad
ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31
dicembre 1997, in lire trentaduemila.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si
fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno
un biennio, dagli obblighi di versamento concernenti un medesimo
tributo.
4. L'importo di cui al comma 1 puo' essere elevato in attuazione
delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi del
comma 2 dell'art. 16 della Legge 8 maggio 1998, n. 146.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 4
Il testo del comma 2 dell'art. 16 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
concernente Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di
carattere finanziario, e' il seguente:
"Art. 16 - Crediti tributari di modesta entita'
omissis
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei
crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o
interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali
non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla
riscossione.".