LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
Art. 6
Tassa annuale di concessione regionale
per la raccolta di tartufi:
modifica alla L.R. n. 18 del 1998
1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18
concernente "Disposizioni riguardanti la non applicazione delle tasse
sulle concessioni regionali limitatamente ad alcune voci della
tariffa" e' aggiunto il seguente comma:
"2. A decorrere dall'1 gennaio 2000 non si applica la tassa annuale
di concessione regionale di cui alla voce di tariffa n. 27 annessa al
DLgs 22 giugno 1991, n. 230 qualora non si eserciti l'attivita' di
ricerca e di raccolta dei tartufi durante l'anno.".
NOTE ALL'ART. 6
Rubrica
1) La L.R. 29 giugno 1998, n. 18 concerne Disposizioni riguardanti la
non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali
limitatamente ad alcune voci della tariffa.
2) Il testo dell'art. 1 della L.R. n. 18 del 1998, citata alla nota
1) al presente articolo, era:
"Art. 1 - Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali
1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 non si applicano le tasse sulle
concessioni regionali di cui al DLgs 22 giugno 1991, n. 230, e
successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della
tariffa elencate nell'Allegato A che e' parte integrante della
presente legge.".