LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
Art. 5
Notifica di atti tributari e di ordinanze di ingiunzione
1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi
tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto
definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il
recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori,
possono essere notificati ai soggetti interessati, a cura della
struttura tributaria della Regione, mediante raccomandata postale con
avviso di ricevimento.
2. Le ordinanze di ingiunzione emesse ai fini del pagamento di
sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24
novembre 1981, n. 689, possono essere notificate ai soggetti
interessati, a cura della struttura regionale competente, mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento, servendosi delle
procedure di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 2
1) Il testo dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
concernente Modifiche al sistema penale, e' il seguente:
"Art. 18 - Ordinanza-ingiunzione
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo
17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorita'
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il
rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che
non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione
delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'Ufficio del Registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento e' data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo
ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso
del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui
l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.".
2) La Legge 20 novembre 1982, n. 890 concerne Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari.