LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
Art. 4
Sanzioni in materia di tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi:
modifiche alla L.R. n. 31 del 1996
1. Alla L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante "Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 - Applicazione
sanzioni 1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del DLgs 18 dicembre 1997,
n. 472. 2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si
applicano le disposizioni contenute nel DPR 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata
si prescrive nel termine di cinque anni.";
b) nella lett. a) del comma 1 dell'art. 6 le parole "pena pecuniaria"
sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative".
CAPO II
Disposizioni tributarie diverse
NOTE ALL'ART. 4
Rubrica
1) La L.R. 19 agosto 1996, n. 31 concerne Discipline del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 31 del 1996, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Applicazione delle sanzioni pecuniarie
1. Per l'applicazione delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni
amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si
osservano le disposizioni del presente articolo.
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento la struttura
tributaria regionale notifica ai responsabili i processi verbali di
constatazione di cui all'art. 4, invitandoli a trasmettere alla
struttura stessa le loro deduzioni nel termine di trenta giorni dalla
notifica.
3. Entro lo stesso termine di trenta giorni, i responsabili possono
estinguere l'obbligazione nascente dalle violazioni punite con pena
pecuniaria o sanzione amministrativa fissate dalla legge tra un
limite minimo ed un limite massimo, con il pagamento di un sesto del
massimo della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, oltre
all'ammontare del tributo ed alle spese del procedimento.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta
l'estinzione dell'obbligazione con le modalita' ivi previste, il
dirigente da cui dipende la struttura tributaria regionale, qualora,
in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state
tempestivamente trasmesse, accerti la esistenza delle violazioni,
determina con provvedimento definitivo, sotto forma di ordinanza,
l'ammontare della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, e
ne ingiunge il pagamento ai responsabili, oltre all'ammontare del
tributo e delle spese del procedimento.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 e' notificato ai responsabili
mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora le somme di
cui e' ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto od in parte
nel termine di trenta giorni dalla notificazione, si procede alla
riscossione coattiva di quanto non corrisposto con le maggiorazioni
previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come
disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del DPR 28 gennaio 1988, n.
43, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il diritto della Regione alla riscossione delle pene pecuniarie e
delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla
presente legge si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno
della commessa violazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni della Legge 7 gennaio 1929, n. 4,
e successive modifiche ed integrazioni.".