REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24

RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

          Art. 4                                                                
Sanzioni in materia di tributo speciale per il                                  
deposito in discarica dei rifiuti solidi:                                       
modifiche alla L.R. n. 31 del 1996                                              
1. Alla L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante "Disciplina del tributo             
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", sono                 
apportate le seguenti modificazioni:                                            
a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 - Applicazione                  
sanzioni 1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste           
dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le                      
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del DLgs 18 dicembre 1997,            
n. 472. 2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il              
deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si           
applicano le disposizioni contenute nel DPR 28 gennaio 1988, n. 43.             
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata           
si prescrive nel termine di cinque anni.";                                      
b) nella lett. a) del comma 1 dell'art. 6 le parole "pena pecuniaria"           
sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative".                      
CAPO II                                                                         
Disposizioni tributarie diverse                                                 
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 19 agosto 1996, n. 31 concerne Discipline del tributo                
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 31 del 1996, citata alla nota             
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 5 - Applicazione delle sanzioni pecuniarie                                
1. Per l'applicazione delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni              
amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si           
osservano le disposizioni del presente articolo.                                
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento la struttura                 
tributaria regionale notifica ai responsabili i processi verbali di             
constatazione di cui all'art. 4, invitandoli a trasmettere alla                 
struttura stessa le loro deduzioni nel termine di trenta giorni dalla           
notifica.                                                                       
3. Entro lo stesso termine di trenta giorni, i responsabili possono             
estinguere l'obbligazione nascente dalle violazioni punite con pena             
pecuniaria o sanzione amministrativa fissate dalla legge tra un                 
limite minimo ed un limite massimo, con il pagamento di un sesto del            
massimo della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, oltre            
all'ammontare del tributo ed alle spese del procedimento.                       
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta                  
l'estinzione dell'obbligazione con le modalita' ivi previste, il                
dirigente da cui dipende la struttura tributaria regionale, qualora,            
in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state                    
tempestivamente trasmesse, accerti la esistenza delle violazioni,               
determina con provvedimento definitivo, sotto forma di ordinanza,               
l'ammontare della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, e            
ne ingiunge il pagamento ai responsabili, oltre all'ammontare del               
tributo e delle spese del procedimento.                                         
5. Il provvedimento di cui al comma 4 e' notificato ai responsabili             
mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora le somme di            
cui e' ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto od in parte           
nel termine di trenta giorni dalla notificazione, si procede alla               
riscossione coattiva di quanto non corrisposto con le maggiorazioni             
previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come                      
disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del DPR 28 gennaio 1988, n.           
43, e successive modificazioni ed integrazioni.                                 
6. Il diritto della Regione alla riscossione delle pene pecuniarie e            
delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla              
presente legge si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno               
della commessa violazione.                                                      
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in               
quanto compatibili, le disposizioni della Legge 7 gennaio 1929, n. 4,           
e successive modifiche ed integrazioni.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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