LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
Art. 3
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni regionali:
modifiche alla L.R. n. 26 del 1979
1. Alla L.R. 23 agosto 1979, n. 26, recante "Disciplina delle tasse
sulle concessioni regionali", sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'art. 4, le parole "e delle relative soprattasse" sono
soppresse;
b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - Sanzioni 1. Chi
esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a
tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o
senza aver assolto la relativa tassa e' punito con la sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in
ogni caso, non inferiore a lire duecentomila. 2. Il pubblico
ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni
regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo
previsto e' punito con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo
medesimo, salvo regresso. 3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del
DLgs 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della
tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in
ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13
del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472.";
c) nel secondo comma dell'art. 7, le parole "di cui all'art. 34 della
L.R. 27 dicembre 1971, n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 16 e 17 del DLgs n. 472 del 1997";
d) nell'art. 8 le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle
seguenti: "sanzioni amministrative";
e) nel primo comma dell'art. 9 le parole "e delle relative
soprattasse" sono soppresse;
f) il primo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo'
essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il
pagamento della relativa tassa".
NOTE ALL'ART. 3
Rubrica
1) La L.R. 23 agosto 1979, n. 26 concerne Disciplina delle tasse
sulle concessioni regionali.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 26 del 1979, citata alla nota
1) al presente articolo, dopo le modifiche apportate, e' il seguente:
"Art. 4 - Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali .
. . si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con RD 14
aprile 1910, n. 639".
2) Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 26 del 1979, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 6 - Sanzioni
Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto
a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o
senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria
da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della
tassa ed in ogni caso non inferiore a Lire 2.000.
Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle
concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del
tributo previsto e' soggetto alla pena pecuniaria da Lire 5.000 a
Lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per
queste, il regresso verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel
caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti,
in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:
a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa e'
corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa e'
corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma
prima dell'accertamento dell'infrazione.".
3) Il testo del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 26 del 1979, citata
alla nota 1) al presente articolo, dopo le modifiche apportate, e' il
seguente:
"Art. 7 - Accertamento e definizione delle violazioni
omissis
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura
degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della
Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui agli
articoli 16 e 17 del DLgs n.472 del 1997.
omissis".
4) Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1979, citata alla nota
1) al presente articolo, dopo le modifiche apportate, e' il seguente:
"Art. 8 - Riscossione e ripartizione delle sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative irrogate dal Presidente della Giunta
regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle
concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il
relativo provento e' ripartito a norma della Legge 7 febbraio 1951,
n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione
all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.".
5) Il testo del primo comma dell'art. 9 della L.R. n. 26 del 1979,
citata alla nota 1) al presente articolo, dopo le modifiche
apportate, e' il seguente:
"Art. 9 - Ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle
concessioni regionali . . . devono essere presentati al Presidente
della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della
notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando
l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi
dell'art. 31 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1.
omissis".
6) Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. n. 26 del 1979,
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 11 - Decadenza e rimborsi
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo'
essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti
dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
omissis".