REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24

RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

          Art. 3                                                                
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni regionali:                       
modifiche alla L.R. n. 26 del 1979                                              
1. Alla L.R. 23 agosto 1979, n. 26, recante "Disciplina delle tasse             
sulle concessioni regionali", sono apportate le seguenti                        
modificazioni:                                                                  
a) nell'art. 4, le parole "e delle relative soprattasse" sono                   
soppresse;                                                                      
b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - Sanzioni 1. Chi               
esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a             
tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o              
senza aver assolto la relativa tassa e' punito con la sanzione                  
amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in              
ogni caso, non inferiore a lire duecentomila. 2. Il pubblico                    
ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni                    
regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo               
previsto e' punito con la sanzione amministrativa da lire                       
duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo            
medesimo, salvo regresso. 3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del              
DLgs 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della             
tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore e' punito con la             
sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in             
ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13           
del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472.";                                            
c) nel secondo comma dell'art. 7, le parole "di cui all'art. 34 della           
L.R. 27 dicembre 1971, n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui            
agli articoli 16 e 17 del DLgs n. 472 del 1997";                                
d) nell'art. 8 le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle                
seguenti: "sanzioni amministrative";                                            
e) nel primo comma dell'art. 9 le parole "e delle relative                      
soprattasse" sono soppresse;                                                    
f) il primo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:                      
"L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo'           
essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto           
anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il             
pagamento della relativa tassa".                                                
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 23 agosto 1979, n. 26 concerne Disciplina delle tasse                
sulle concessioni regionali.                                                    
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 26 del 1979, citata alla nota             
1) al presente articolo, dopo le modifiche apportate, e' il seguente:           
"Art. 4 - Riscossione coattiva                                                  
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali .           
. . si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con RD 14            
aprile 1910, n. 639".                                                           
2) Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 26 del 1979, citata alla nota             
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 6 - Sanzioni                                                              
Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto           
a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o            
senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria             
da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della                
tassa ed in ogni caso non inferiore a Lire 2.000.                               
Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle                    
concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del           
tributo previsto e' soggetto alla pena pecuniaria da Lire 5.000 a               
Lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per                  
queste, il regresso verso il debitore.                                          
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel               
caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti,            
in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:               
a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa e'                   
corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;                                 
b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa e'                   
corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma              
prima dell'accertamento dell'infrazione.".                                      
3) Il testo del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 26 del 1979, citata           
alla nota 1) al presente articolo, dopo le modifiche apportate, e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Accertamento e definizione delle violazioni                           
omissis                                                                         
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura              
degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della           
Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui agli             
articoli 16 e 17 del DLgs  n.472 del 1997.                                      
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1979, citata alla nota             
1) al presente articolo, dopo le modifiche apportate, e' il seguente:           
"Art. 8 - Riscossione e ripartizione delle sanzioni amministrative              
Le sanzioni amministrative irrogate dal Presidente della Giunta                 
regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle                
concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il             
relativo provento e' ripartito a norma della Legge 7 febbraio 1951,             
n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione           
all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.".                     
5) Il testo del primo comma dell'art. 9 della L.R. n. 26 del 1979,              
citata alla nota 1) al presente articolo, dopo le modifiche                     
apportate, e' il seguente:                                                      
"Art. 9 - Ricorsi amministrativi                                                
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle                
concessioni regionali . . . devono essere presentati al Presidente              
della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della            
notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando                  
l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi           
dell'art. 31 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1.                                 
omissis".                                                                       
6) Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. n. 26 del 1979,             
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                      
"Art. 11 - Decadenza e rimborsi                                                 
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo'            
essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti           
dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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