LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
Art. 2
Riscossione della sanzione
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni
sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni
economiche disagiate, puo' essere disposto il pagamento della
sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con
l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato
versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' per la determinazione del numero delle rate mensili in
relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.