LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Norme in materia di sanzioni tributarie regionali
Art. 1
Riordino sanzioni in materia di tributi regionali
1. A decorrere dall'1 aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali
in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi
regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei
decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473 e
successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle
sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi
attribuiti alla Regione e' disciplinata dalle norme previste dai
decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 1997.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 concerne Riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo
3, comma 133, lettera q), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2) Il DLgs 18 dicembre 1997, n. 472 concerne Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662.
3) Il DLgs 18 dicembre 1997, n. 473 concerne Revisione delle sanzioni
amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e
sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
Comma 2
1) Il testo dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997
sono citati rispettivamente alle note 1), 2) e 3) al presente
articolo.