REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 23

PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEI CONSORZI DI BONIFICA

          Art. 2                                                                
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 31 dello                
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua                        
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 13 agosto 1999  L'ASSESSORE DELEGATO                                   
Alfredo Sandri                                                                  
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto della Regione e' il seguente:            
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1059 del 22/6/1999; oggetto consiliare n. 5400 (VI legislatura),             
con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio               
regionale nella seduta del 14/7/1999;                                           
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 317 in data 20/7/1999;                                               
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/II.4 del             
14/7/1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula              
del consigliere Bottazzi;                                                       
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14/7/1999, atto            
n.180/99;                                                                       
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1224/4.1.3/C.G. del           
6/8/1999.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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