LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 22
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO NEL QUADRO DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verra' dotato
della necessaria disponibilita' con i fondi a tale scopo accantonati
nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 "Fondo per far
fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali
in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo" del Bilancio
per l'esercizio 1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce
8 dell'elenco 2 allegato alla L.R. 28 aprile 1999, n. 6 di
approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e
pluriennale 1999-2001.
2. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare
con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza
e di cassa per l'esercizio 1999 dopo l'entrata in vigore della
presente legge ai sensi di quanto disposto all'art. 11 della L.R. 28
aprile 1999, n. 6.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 agosto 1999 L'ASSESSORE DELEGATO
Alfredo Sandri
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) La voce 8 dell'elenco 2 allegato alla L.R. 28 aprile 1999, n. 6,
concernente Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'anno finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001, concerne:
"Elenco n. 2 - Spese correnti di sviluppo
omissis
8 P.L.R.: Attuazione iniziativa 1.455.625.000
comunitaria Pesca
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, citato alla
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 11
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui
all'art. 14.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce, norma del comma 1 dell'art. 38 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale; deliberazione
n. 937 dell'8/6/1999; oggetto consiliare n. 5362 (VI legislatura),
con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 23/6/1999;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 312 in data 1/7/1999;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/II.4 del
7/7/1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del
consigliere Beretta;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14/7/1999, atto
n.179/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1222/4.1.23/C.G.
del 6/8/1999.