LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 21
REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PORTO FLUVIALE DELL'EMILIA CENTRALE IN LOCALITA' PIEVE SALICETO E LA CISPADANA
Art. 3
Assegnazione del finanziamento
1. La misura del finanziamento regionale e' definita dalla Giunta
regionale e puo' giungere sino alla totale copertura della spesa
ritenuta ammissibile.
2. Alla liquidazione e all'erogazione dei finanziamenti previsti
dalla presente legge provvede il dirigente competente ai sensi della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, nel
rispetto delle modalita' di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre
1985, n. 29.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 2
1) La L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concerne Norme per la disciplina
della contabilita' della Regione Emilia-Romagna.
2) Il testo dell'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29,
concernente Norme generali sulle procedure di programmazione e di
finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni,
Comunita' Montane, consorzi di Enti locali, e' il seguente:
"Art. 14 - Modalita' di erogazione dei finanziamenti: interventi in
conto capitale
1. La erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi in conto
capitale effettuati nella forma di cui al secondo comma dell'art. 7,
anche per delega della Regione, e' disposta di norma sulla base degli
stati d'avanzamento delle opere assistite dal finanziamento
regionale, proporzionalmente all'ammontare delle spese di volta in
volta liquidate.
2. La erogazione del primo acconto, non inferiore al 20% della somma
ammessa a finanziamento, ha luogo previa la presentazione della
seguente documentazione:
a) deliberazione di approvazione del progetto contenente la
indicazione dei mezzi di copertura finanziaria dell'intero costo
dell'opera ammessa al finanziamento regionale;
b) copia del verbale di consegna dei lavori.
3. Le erogazioni successive saranno disposte fino al 100%
dell'importo del finanziamento sulla base della seguente
documentazione:
a) certificati di liquidazione degli stati di avanzamento lavori,
vistati dalla direzione dei lavori e dal rappresentante legale
dell'ente che funge da stazione appaltante;
b) apposita scheda contenente i dati in ordine allo stato di
attuazione delle opere.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prende atto
dell'avvenuta esecuzione dei lavori dietro presentazione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
deliberati dall'ente destinatario.
5. Alla nomina del collaudatore provvede l'ente destinatario del
finanziamento regionale. Il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione deve dare atto della rispondenza del progetto ai requisiti
tecnici ed economici richiesti nel quarto comma dell'art. 8.
6. Gli oneri riguardanti perizie supplettive e di variante o
revisioni dei prezzi di singole opere potranno essere fronteggiati
col finanziamento regionale solo entro i limiti dell'importo
complessivo delle stesse opere originariamente ritenuto ammissibile
ai benefici di legge.
7. Non sono in nessun caso ammessi a finanziamento gli oneri per
interessi di mora.
8. Nel caso in cui il finanziamento riguardi l'acquisto di un bene,
la erogazione del contributo puo' essere disposta in soluzione unica
per un importo proporzionale al costo complessivo del bene,
opportunamente documentato.
9. Nel caso in cui il finanziamento riguardi la sottoscrizione di
quote azionarie o di partecipazione a consorzi o societa' finalizzate
alla realizzazione di strutture ed infrastrutture di interesse
pubblico, la erogazione del finanziamento avra' luogo tenendo conto
dei termini previsti per la erogazione delle quote stesse.
10. Tutte le comunicazioni attinenti allo svincolo del finanziamento
regionale in conto capitale previste dal presente articolo debbono
essere recapitate al competente ufficio regionale mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.".