REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

    TITOLO II                                                                   
    DISPOSIZIONI FINALI                                                         
    E DI PRIMA APPLICAZIONE                                                     
          Art. 6                                                                
Modifiche all'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5                           
1. Il quinto comma dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 e'              
sostituito dal seguente comma:                                                  
"5. Le modalita' di trasferimento all'AIMA nonche' agli organismi di            
cui al comma 6 delle risorse regionali relative al cofinanziamento              
sono stabilite dalla Giunta regionale in relazione ai contenuti di              
ciascun programma.".                                                            
2. Dopo il quinto comma dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5            
e' aggiunto il seguente comma:                                                  
"6. Per le finalita' di cui al primo comma, la Regione e' altresi'              
autorizzata ad utilizzare altro organismo riconosciuto dalla Unione             
Europea e a disporre in suo favore, o in favore di altro soggetto               
allo scopo indicato dallo Stato, il trasferimento delle risorse                 
previste a titolo di cofinanziamento.".                                         
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 28 aprile 1999, n. 5 e' citata alla nota all'art. 5.                 
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 5 dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5,           
citata alla nota all'art. 5, era il seguente:                                   
"Art. 12 - Cofinanziamenti regionali in agricoltura. Modalita' di               
erogazione                                                                      
omissis                                                                         
5. Le modalita' di trasferimento, all'AIMA delle risorse relative al            
cofinanziamento regionale sono stabilite dalla Giunta regionale in              
relazione ai contenuti di ciascun programma.".                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina