LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI
E DI PRIMA APPLICAZIONE
Art. 6
Modifiche all'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5
1. Il quinto comma dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 e'
sostituito dal seguente comma:
"5. Le modalita' di trasferimento all'AIMA nonche' agli organismi di
cui al comma 6 delle risorse regionali relative al cofinanziamento
sono stabilite dalla Giunta regionale in relazione ai contenuti di
ciascun programma.".
2. Dopo il quinto comma dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5
e' aggiunto il seguente comma:
"6. Per le finalita' di cui al primo comma, la Regione e' altresi'
autorizzata ad utilizzare altro organismo riconosciuto dalla Unione
Europea e a disporre in suo favore, o in favore di altro soggetto
allo scopo indicato dallo Stato, il trasferimento delle risorse
previste a titolo di cofinanziamento.".
NOTE ALL'ART. 6
Rubrica
1) La L.R. 28 aprile 1999, n. 5 e' citata alla nota all'art. 5.
Comma 1
2) Il testo del comma 5 dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5,
citata alla nota all'art. 5, era il seguente:
"Art. 12 - Cofinanziamenti regionali in agricoltura. Modalita' di
erogazione
omissis
5. Le modalita' di trasferimento, all'AIMA delle risorse relative al
cofinanziamento regionale sono stabilite dalla Giunta regionale in
relazione ai contenuti di ciascun programma.".