LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI
E DI PRIMA APPLICAZIONE
Art. 5
Utilizzo compensazioni agro-monetarie
Misura 1 - Reg. CE 951/97
1. In attuazione degli interventi e delle disposizioni recate
dall'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, la Regione e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, ad utilizzare risorse
proprie al fine di assicurare l'intero cofinanziamento di parte
nazionale per l'attuazione della Misura 1 "Aiuti agli investimenti
nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli in
applicazione del Reg. CE 951/97" compresa nel programma approvato
dalla Commissione europea per l'utilizzo delle compensazioni delle
perdite di reddito dovute alla riduzione del tasso di conversione
agricolo della lira italiana del marzo 1997.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, concernente
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e
del Bilancio pluriennale 1999-2001, cosi' come modificato dall'art. 6
della presente legge, e' il seguente:
"Art. 12 - Cofinanziamenti regionali in agricoltura. Modalita' di
erogazione
1. In sede di attuazione dei programmi di intervento in agricoltura
che prevedono il cofinanziamento nazionale e/o comunitario, la
Regione e' autorizzata ad utilizzare l'AIMA - Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo - per la erogazione ai
beneficiari finali delle risorse impegnate a titolo di
cofinanziamento regionale quando cio' sia richiesto dalle procedure
previste nei singoli programmi approvati dall'Unione Europea e/o
dallo Stato.
2. A tal fine sono istituiti appositi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale alle cui dotazioni finanziarie si provvede nella
misura necessaria alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1 e nei limiti dei fondi a tale scopo annualmente accantonati
nell'ambito dei Fondi globali di cui all'art. 14 della legge di
approvazione del Bilancio per l'esercizio 1999 e seguenti, secondo le
esigenze di specificazione di cui al comma 3 dell'art. 26 della L.R.
6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
3. La Giunta regionale e' autorizzata ad istituire i capitoli di cui
al comma 2 e ad apportare, con proprio atto, le variazioni agli
stanziamenti di competenza e di cassa ai suddetti capitoli, entro i
limiti di spesa stabiliti annualmente nei Fondi globali.
4. Le variazioni di cui al comma 3 devono essere effettuate nel
rispetto del principio della competenza e delle norme di
salvaguardia degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.
5. Le modalita' di trasferimento all'AIMA nonche' agli organismi di
cui al comma 6 delle risorse regionali relative al cofinanziamento
sono stabilite dalla Giunta regionale in relazione ai contenuti di
ciascun programma.
6. Per le finalita' di cui al primo comma, la Regione e' altresi'
autorizzata ad utilizzare altro organismo riconosciuto dalla Unione
Europea e a disporre in suo favore, o in favore di altro soggetto
allo scopo indicato dallo Stato, il trasferimento delle risorse
previste a titolo di cofinanziamento.".