REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

    TITOLO II                                                                   
    DISPOSIZIONI FINALI                                                         
    E DI PRIMA APPLICAZIONE                                                     
          Art. 5                                                                
Utilizzo compensazioni agro-monetarie                                           
Misura 1 - Reg. CE 951/97                                                       
1. In attuazione degli interventi e delle disposizioni recate                   
dall'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, la Regione e'                     
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, ad utilizzare risorse            
proprie al fine di assicurare l'intero cofinanziamento di parte                 
nazionale per l'attuazione della Misura 1 "Aiuti agli investimenti              
nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli in                       
applicazione del Reg. CE 951/97" compresa nel programma approvato               
dalla Commissione europea per l'utilizzo delle compensazioni delle              
perdite di reddito dovute alla riduzione del tasso di conversione               
agricolo della lira italiana del marzo 1997.                                    
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, concernente              
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della             
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza             
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e            
del Bilancio pluriennale 1999-2001, cosi' come modificato dall'art. 6           
della presente legge, e' il seguente:                                           
"Art. 12 - Cofinanziamenti regionali in agricoltura. Modalita' di               
erogazione                                                                      
1. In sede di attuazione dei programmi di intervento in agricoltura             
che prevedono il cofinanziamento nazionale e/o comunitario, la                  
Regione e' autorizzata ad utilizzare l'AIMA - Azienda di Stato per              
gli interventi nel mercato agricolo - per la erogazione ai                      
beneficiari finali delle risorse  impegnate a titolo di                         
cofinanziamento regionale quando cio' sia richiesto dalle procedure             
previste nei singoli  programmi approvati dall'Unione Europea e/o               
dallo Stato.                                                                    
2. A tal fine sono istituiti appositi capitoli nella parte spesa del            
bilancio regionale alle cui dotazioni finanziarie si provvede nella             
misura necessaria alla realizzazione degli interventi di cui al comma           
1 e nei limiti dei fondi a tale scopo annualmente accantonati                   
nell'ambito dei Fondi globali  di cui all'art. 14 della legge di                
approvazione del Bilancio per l'esercizio 1999 e seguenti, secondo le           
esigenze di specificazione di cui al comma 3 dell'art. 26 della L.R.            
6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e nel rispetto degli                
equilibri economico-finanziari del bilancio.                                    
3. La Giunta regionale e' autorizzata ad istituire i capitoli di cui            
al comma 2 e ad apportare, con proprio atto, le variazioni  agli                
stanziamenti di competenza e di cassa ai suddetti  capitoli, entro i            
limiti di spesa stabiliti annualmente nei Fondi globali.                        
4. Le variazioni di cui al comma 3 devono essere effettuate  nel                
rispetto del principio della competenza e delle norme  di                       
salvaguardia degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non            
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il                
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della            
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.                               
5. Le modalita' di trasferimento all'AIMA nonche' agli organismi di             
cui al comma 6 delle risorse regionali relative al cofinanziamento              
sono stabilite dalla Giunta regionale in relazione ai contenuti di              
ciascun programma.                                                              
6. Per le finalita' di cui al primo comma, la Regione e' altresi'               
autorizzata ad utilizzare altro organismo riconosciuto dalla Unione             
Europea e a disporre in suo favore, o in favore di altro soggetto               
allo scopo indicato dallo Stato, il trasferimento delle risorse                 
previste a titolo di cofinanziamento.".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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