REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

   TITOLO I                                                                     
   DISCIPLINA GENERALE                                                          
          Art. 3                                                                
Modalita' di erogazione                                                         
1. Per l'erogazione ai beneficiari finali delle risorse impegnate in            
attuazione dell'art. 1 della presente legge, la Regione e'                      
autorizzata, ove previsto, ad utilizzare l'Organismo pagatore                   
riconosciuto dall'Unione Europea in riferimento ai singoli programmi            
di intervento.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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