REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
TITOLO I DISCIPLINA GENERALE Art. 3 Modalita' di erogazione 1. Per l'erogazione ai beneficiari finali delle risorse impegnate in attuazione dell'art. 1 della presente legge, la Regione e' autorizzata, ove previsto, ad utilizzare l'Organismo pagatore riconosciuto dall'Unione Europea in riferimento ai singoli programmi di intervento.