REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE
Art. 3
Modalita' di erogazione
1. Per l'erogazione ai beneficiari finali delle risorse impegnate in
attuazione dell'art. 1 della presente legge, la Regione e'
autorizzata, ove previsto, ad utilizzare l'Organismo pagatore
riconosciuto dall'Unione Europea in riferimento ai singoli programmi
di intervento.