LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE
Art. 2
Modalita' di attuazione
1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, la Regione e'
autorizzata ad accantonare nei Fondi globali di cui all'art. 34 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 apposite risorse da quantificare in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio.
2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario,
con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di
cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli
stanziamenti stessi alle necessita' di realizzazione degli interventi
comunitari nonche' all'istituzione e alla dotazione di nuovi
capitoli, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nel
rispetto dei principi di specificazione della spesa e degli equilibri
economico-finanziari del bilancio regionale.
3. Le variazioni di cui al comma 2 non possono essere deliberate dopo
il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a
norma dell'art. 38, comma quinto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 34 - Fondi globali
Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o piu' fondi globali,
destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del
bilancio.
I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per
far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di
competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in
corso di approvazione.
I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di
impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere
in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa, dopo l'entrata in
vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che
autorizzano le spese.
Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di
spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di
spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di
spese correnti e di spese in conto capitale.
Al bilancio e' allegato un elenco indicativo dei provvedimenti
legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale,
con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi
previsti stanziamenti di competenza.".
Comma 3
2) Il testo del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 38 - Variazioni di bilancio
omissis
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1 del
presente articolo, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre
dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
omissis".