REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

   TITOLO I                                                                     
   DISCIPLINA GENERALE                                                          
          Art. 2                                                                
Modalita' di attuazione                                                         
1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, la Regione e'               
autorizzata ad accantonare nei Fondi globali di cui all'art. 34 della           
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 apposite risorse da quantificare in sede di           
approvazione della legge annuale di bilancio.                                   
2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario,             
con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di            
cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli                   
stanziamenti stessi alle necessita' di realizzazione degli interventi           
comunitari nonche' all'istituzione e alla dotazione di nuovi                    
capitoli, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nel            
rispetto dei principi di specificazione della spesa e degli equilibri           
economico-finanziari del bilancio regionale.                                    
3. Le variazioni di cui al comma 2 non possono essere deliberate dopo           
il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a               
norma dell'art. 38, comma quinto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.              
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 34 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente           
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 34 - Fondi globali                                                        
Nel bilancio di competenza  sono iscritti uno o piu' fondi globali,             
destinati  a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti                   
legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del           
bilancio.                                                                       
I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per              
far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di            
competenza,  in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in             
corso di approvazione.                                                          
I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione  di atti di             
impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere           
in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa, dopo l'entrata in           
vigore ed in applicazione dei provvedimenti  legislativi che                    
autorizzano le spese.                                                           
Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di              
spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di                
spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di               
spese correnti e di spese in conto capitale.                                    
Al bilancio e' allegato un elenco indicativo dei provvedimenti                  
legislativi che si prevede di finanziare  con ciascun fondo globale,            
con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi              
previsti stanziamenti di competenza.".                                          
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977,                 
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 38 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1 del              
presente articolo, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre                   
dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 19 maggio 2023 20:22

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