LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE
Art. 1
Finalita'
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione
della Regione Emilia-Romagna all'attuazione, nelle materie di propria
competenza, degli interventi previsti dai Regolamenti della Unione
Europea e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie
disponibili, la Regione e' autorizzata ad anticipare, con proprie
risorse finanziarie, l'attivazione di interventi aventi le
caratteristiche di ammissibilita' ai finanziamenti comunitari anche
in aggiunta a quelle previste dalla programmazione dell'Unione
Europea.