REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
   TITOLO I                                                                     
   DISCIPLINA GENERALE                                                          
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione               
della Regione Emilia-Romagna all'attuazione, nelle materie di propria           
competenza, degli interventi previsti dai Regolamenti della Unione              
Europea e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie                   
disponibili, la Regione e' autorizzata ad anticipare, con proprie               
risorse finanziarie, l'attivazione di interventi aventi le                      
caratteristiche di ammissibilita' ai finanziamenti comunitari anche             
in aggiunta a quelle previste dalla programmazione dell'Unione                  
Europea.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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