REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1998, n. 741

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'istituto di ricerca sul rischio sismico del CNR di Milano per la realizzazione della carta del rischio geo-ambientale (progetto di ricerca sulla microzonazione sismica - cartografia sulla pericolosita' sismica). Conferimento incarico professionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.              
32, relative alla "Formazione di una cartagrafia regionale", e la               
Legge 305/89 - delibera CIPE 3 agosto 1990 - "Programma triennale               
89/91 per la tutela ambientale";                                                
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare la convenzione con l'Istituto di ricerca sul rischio            
sismico del CNR di Milano secondo lo schema che, in allegato alla               
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;                        
2) di autorizzare il Direttore generale ai Sistemi Informativi e                
Telematica alla stipula della suddetta convenzione;                             
3) di corrispondere al CNR di Milano nella fattispecie al                       
all'Istituto di Ricerca sul rischio sismico la somma di Lire                    
35.000.000 piu' Lire 7.000.000 per IVA 20% per complessive Lire                 
42.000.000, secondo le modalita' di cui all'art. 5 e sulla base del             
programma di lavoro svolto, di cui all'art. 2 della convenzione                 
allegata;                                                                       
4) di conferire al dott. Giorgio Frassineti, per le ragioni espresse            
in premessa, l'incarico, la cui durata e' stabilita in un anno dalla            
data di approvazione della presente deliberazione, con le modalita' e           
nei tempi indicati nel disciplinare parte integrante della presente,            
per lo studio geologico morfologico e fisiografico per la                       
predisposizione di una carta della pericolosita' sismica delle                  
Province di Forli'-Cesena e Reggio Emilia a collaborare con il CNR di           
Milano per lo studio sismico dell'area e con il Dipartimento di                 
Ingegneria civile dell'Universita' di Firenze per le indagini sulla             
liquefazione dei sedimenti;                                                     
5) di corrispondere al dott. Giorgio Frassineti, per la prestazione             
di cui al punto precedente, la somma di Lire 49.104.000, piu' Lire              
982.080 per la Cassa previdenziale, piu' Lire 10.017.216 per IVA, per           
complessive Lire 60.103.296, da liquidarsi in tre soluzioni uguali, a           
presentazione di regolari fatture:                                              
- la prima dopo aver svolto il 20% dei lavori (in quanto per lo                 
svolgimento dei lavori dovra' sostenere notevoli spese di trasferta)            
e previa sottoscrizione del disciplinare di cui al punto 4), la                 
seconda dopo aver svolto il 50% dell'attivita' prevista previa                  
dichiarazione del responsabile del progetto, dott. Raffaele Pignone,            
e la terza alla consegna degli elaborati e verifica dei lavori;                 
6) di impegnare la spesa complessiva di cui ai punti 3) e 5), che               
precedono, di Lire 102.103.296, registrata con il n. 2350 di impegno,           
sul capitolo 03850 "Spese per la formazione di una cartografia                  
regionale (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" art. 2 "Cartografia geologica           
regionale" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che e' stato           
dotato della necessaria disponibilita';                                         
8) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94 il                   
responsabile del Servizio Cartografico e Geologico provvedera', con             
propri atti formali, alla liquidazione della spesa di cui al punto              
6), sulla base dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui              
all'art. 5 della convenzione, previa certificazione rilasciata dai              
tecnici del Servizio Cartografico e Geologico regionale sulla                   
corrispondenza del lavoro svolto;                                               
9) di disporre la pubblicazione per estratto della presente                     
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto di Ricerca sul           
rischio sismico del CNR di Milano per la realizzazione della carta              
del rischio geo-ambientale (progetto di ricerca sulla microzonazione            
sismica-cartografia sulla pericolosita' sismica)                                
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale ai              
Sistemi Informativi e Telematica, prof. Cesare Maioli, che interviene           
nel presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n.           
.... del ...., esecutiva ai sensi di legge                                      
l'Istituto di Ricerca sul rischio sismico del CNR di Milano, - in               
seguito nominato Istituto - nella persona del Direttore pro-tempore             
del suddetto Istituto;                                                          
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Soggetti e oggetto della convenzione                                            
La Regione Emilia-Romagna affida all'Istituto la realizzazione di una           
cartografia della pericolosita' sismica nelle provincie di                      
Forli'-Cesena e Reggio Emilia.                                                  
I docenti dell'Istituto che partecipano all'esecuzione del suddetto             
studio sono i dottori Alberto Marcellini e Alberto Tento. I suddetti            
docenti, per tutte le incombenze di carattere amministrativo relativo           
alla presente convenzione, faranno capo all'Amministrazione                     
dell'Istituto.                                                                  
Il lavoro sara' svolto in collaborazione con l'Ufficio Geologico                
della Regione Emilia-Romagna e con le Provincie di Forli'-Cesena e              
Reggio Emilia in cui verra' realizzata la sperimentazione.                      
Art. 2                                                                          
Programma di lavoro                                                             
L'analisi della pericolosita' nelle provincie di Forli' e Reggio                
Emilia, verra' condotta secondo il seguente programma:                          
1) scomposizione della pericolosita' delle provincie in termine di              
ordinate spettrali e per diversi periodi di ritorno attesi (100, 200,           
500 anni);                                                                      
2) definizione dei segnali di riferimento per le diverse aree                   
provinciali, scomposte in termini di pericolosita' sismica per                  
diversi periodi di ritorno attesi;                                              
3) scomposizione del territorio in "Aree omogenee (situazioni tipo)",           
in funzione: - degli esiti derivanti dalla scomposizione di                     
pericolosita'; - dell'analisi delle caratteristiche geologiche,                 
morfologiche e fisiografiche presenti nei territori provinciali in              
esame;                                                                          
4) indicazioni per la modulazione degli studi di microzonazione                 
sismica da eseguire in aree a diversa pericolosita';                            
5) valutazione dei risultati;                                                   
6) seminari di studio sulle metodologie utilizzate e i risultati                
ottenuti con i tecnici regionali.                                               
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata               
massima di un anno ed e' relativa al programma di cui all'art. 2                
della convenzione.                                                              
Art. 4                                                                          
Responsabili della convenzione                                                  
Per l'applicazione della presente convenzione e per il completamento            
del progetto, e' designato quale referente per parte regionale il               
dott. Raffaele Pignone dell'Ufficio Geologico regionale. Responsabile           
scientifico della ricerca e' il dott. Alberto Marcellini che alla               
scadenza del rapporto di collaborazione redigera' una relazione                 
scientifica sul lavoro svolto e fornira' i risultati dello studio.              
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Per lo svolgimento del programma di ricerca definito sulla base                 
dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si            
impegna a corrispondere previa presentazione di regolari fatture al             
Istituto un compenso di Lire 35.000.000 piu' IVA 20% per complessive            
Lire 42.000.000, somma da utilizzare nel quadro della ricerca                   
prevista dalla convenzione. Detta cifra' verra' versata secondo le              
seguenti modalita':                                                             
- Lire 21.000.000, previa stipula della convenzione, a stato di                 
avanzamento dei lavori per il 50% dell'attivita' svolta, previa                 
dichiarazione del lavoro da parte del responsabile del progetto per             
la Regione Emilia-Romagna;                                                      
- Lire 21.000.000 al completamento della ricerca in oggetto e                   
consegna della relazione scientifica di cui all'art. 4, previa                  
certificazione rilasciata dai tecnici del Servizio Cartografico e               
Geologico regionale sulla corrispondenza del lavoro svolto.                     
Art. 6                                                                          
Responsabilita' civile penale                                                   
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per             
qualsiasi evento dannoso che possa accedere al personale                        
dell'Istituto durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i             
casi di dolo o colpa grave.L'Istituto esonera e comunque tiene                  
indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a                
qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi                 
dall'esecuzione del presente contratto, da parte del proprio                    
personale dipendente.                                                           
La Regione esonera e comunque tiene indenne l'Istituto da qualsiasi             
impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad essa                
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente                    
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
Art. 7                                                                          
Utilizzazione dei risultati                                                     
La Regione e l'Istituto hanno il diritto di utilizzare per i propri             
fini istituzionali i risultati della ricerca oggetto del presente               
contratto.                                                                      
Nel caso di pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca            
che preceda la pubblicazione ufficiale da parte della Regione,                  
l'Istituto si impegna a fornire preventivamente copia della                     
pubblicazione alla Regione, al fine di consentirle di verificare                
l'assenza di informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.               
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata            
quale ente promotore della ricerca.                                             
Art. 8                                                                          
Proprieta' esclusiva                                                            
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva                 
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale utilizzera'                   
liberamente tutti gli elaborati pur nel rispetto delle norme sulla              
proprieta' intellettuale.                                                       
I componenti della ricerca si impegnano a non fornire cartografie,              
anche parziali, a terzi senza l'autorizzazione della Regione                    
Emilia-Romagna.                                                                 
Art. 9                                                                          
Pubblicazione delle carte                                                       
La Regione si impegna a pubblicare gli esiti della ricerca. La scelta           
della scala sara' definita in seguito in funzione del tipo di esito             
finale raggiunto.                                                               
I componenti della ricerca si impegnano a fornire assistenza durante            
le fasi di stampa se richiesta dalla Regione.                                   
Art. 10                                                                         
Risoluzione per inadempimento                                                   
E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su              
dichiarazione della Regione, qualora l'Istituto non abbia adempiuto             
alle obbligazioni di cui agli articoli 7 e 8 e la diffida                       
all'adempimento notificata per lettera raccomandata all'Istituto sia            
rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.                                 
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto                   
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente                    
contratto conformemente alle disposizioni di legge.                             
L'Istituto si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel               
caso di insorgenza di non prevedibili ed obiettive difficolta'                  
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal           
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno,                  
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere l'Istituto                      
l'attivita' fino allora svolta.                                                 
Art. 11                                                                         
Definizione delle controversie                                                  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dal presente contratto.                                       
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo                    
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti                  
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione del                 
presente contratto sara' risolta mediante arbitrato rituale ai sensi            
degli articoli 806 e seguenti CPC ad opera di un collegio di tre                
arbitri che saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che           
fungera' da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in              
caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio               
arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal Presidente del                  
Tribunale di Bologna.                                                           
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolati per le parti e inappellabili.                                 
Art. 12                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, e                  
successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte                
richiedente.                                                                    
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26                
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
per LA REGIONE  per IL CNR DI MILANO                                            
IL DIRETTORE GENERALE  IL DIRETTORE PRO-TEMPORE                                 
AI SISTEMI INFORMATIVI  DELL'ISTITUTO DI RICERCA                                
E TELEMATICA  SUL RISCHIO SISMICO                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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