DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1998, n. 740
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Ingegneria civile dell'Universita' di Firenze per la realizzazione della carta del rischio geo-ambientale (progetto di ricerca sulla microzonazione sismica - indagini sulla liquefazione dei terreni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una cartagrafia regionale", e la
Legge 305/89 - delibera CIPE 3 agosto 1990 - "Programma triennale
89/91 per la tutela ambientale";
(omissis) delibera:
1) di approvare la convenzione con il Dipartimento di Ingegneria
Civile dell'Universita' di Firenze secondo lo schema che, in allegato
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
2) di dare atto che il Direttore generale ai Sistemi Informativi e
Telematica provvedera' alla stipula della suddetta convenzione;
3) di corrispondere all'Universita' di Firenze e nella fattispecie al
Dipartimento di Ingegneria Civile la somma di Lire 35.000.000 piu'
Lire 7.000.000 per IVA 20% per complessive Lire 42.000.000, secondo
le modalita' di cui all'art. 5 e sulla base del programma di lavoro
svolto, di cui all'art. 2 della convenzione allegata;
4) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3) che precede,
di Lire 42.000.000, registrata con il n. 2316 di impegno, sul
capitolo 03850 "Spese per la formazione di una cartografia regionale
(L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" - art. 2 del Bilancio per l'esercizio
finanziario 1998 che e' dotato della necessaria disponibilita';5) di
dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94 il Responsabile
del Servizio Cartografico e Geologico provvedera', con propri atti
formali, alla liquidazione della spesa di cui al punto 4), sulla base
dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 5 della
convenzione, previa certificazione rilasciata dai tecnici del
Servizio Cartografico e Geologico regionale sulla corrispondenza del
lavoro svolto;
6) di disporre la pubblicazione per estratto della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di
Ingegneria civile dell'Universita' di Firenze per la realizzazione
della carta del rischio geo-ambientale (progetto di ricerca sulla
microzonazione sismica - indagini sulla liquefazione dei terreni)
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale ai
Sistemi Informativi e Telematica, prof. Cesare Maioli, che interviene
nel presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n.
.... del ...., esecutiva ai sensi di legge
il Dipartimento di Ingegneria civile dell'Universita' di Firenze, -
in seguito nominato Dipartimento - nella persona del Direttore
pro-tempore del suddetto Dipartimento;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Soggetti e oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida al Dipartimento lo studio per la
valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni finalizzata
alla microzonazione sismica, in un'area del territorio riminese e
forlivese, ricadente nel Foglio 256 della Carta tecnica regionale.
I docenti del Dipartimento che partecipano all'esecuzione del
suddetto studio sono i professori Teresa Crespellani, Giovanni
Vannucchi, Claudia Madiai. I suddetti docenti, per tutte le
incombenze di carattere amministrativo relativo alla presente
convenzione, faranno capo all'Amministrazione del Dipartimento.
Il lavoro sara' svolto in collaborazione con il dott. Luca Martelli
dell'Ufficio Geologico della Regione Emilia-Romagna e il dott.
Giorgio Frassineti consulente della Regione.
Art. 2
Programma di lavoro
La stima del rischio di liquefazione nell'area compresa nel Foglio
256 della CTR verra' condotta secondo il seguente programma:
1) elaborazione ed interpretazione delle stratigrafie e delle prove
geotecniche raccolte nell'area e archiviate in forma digitalizzata
nella banca dati geologica regionale;
2) applicazione di diverse procedure per la stima del potenziale di
liquefazione e valutazione dei risultati parziali via via ottenuti;
3) programmazione e assistenza alle prove geotecniche che saranno
eseguite in sito e alle prove di laboratorio;
4) caratterizzazione dei terreni finalizzata alla valutazione del
potenziale alla liquefazione;
5) rielaborazione degli esiti sulla base dei valori di accelerazione
emersi dalla ricerca sulla risposta sismica locale del progetto di
cui alla delibera regionale 778/97 e sulla base dei dati geotecnici
acquisiti mediante prove di cui al punto 4;
6) identificazione di criteri per la definizione delle zone a diverso
livello di rischio di liquefazione sulla base dei dati geologici,
idrogeologici, geotecnici emersi dalle indagini;
7) stesura di una carta del potenziale di liquefazione, secondo i
criteri suggeriti dalle normative nazionali e regionali;
8) conduzione di seminari di studio con i tecnici regionali sulle
metodologie utilizzate e sui risultati ottenuti.
La Regione si impegna a fornire al Dipartimento per l'area di studio,
le carte geologiche di superficie alla scala 1:25.000 e i dati delle
stratigrafie delle prove penetrometriche digitalizzate esistenti
nella banca dati geologici.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata
massima di un anno ed e' relativa al programma di cui all'art. 2
della convenzione.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Per l'applicazione della presente convenzione e per il completamento
del progetto, e' designato quale referente per parte regionale il
dott. Raffaele Pignone dell'Ufficio Geologico regionale. Responsabile
scientifico della convenzione e' la professoressa Teresa Crespellani
che alla scadenza del rapporto di collaborazione redigera' una
relazione scientifica sul lavoro svolto e fornira' i risultati dello
studio.
Art. 5
Importo della convenzione
Per lo svolgimento del programma di ricerca definito sulla base
dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si
impegna a corrispondere previa presentazione di regolari fatture al
Dipartimento un compenso di Lire 35.000.000 piu' IVA 20% per
complessive Lire 42.000.000, somma da utilizzare nel quadro della
ricerca prevista dalla convenzione. Detta cifra' verra' versata
secondo le seguenti modalita':
- 50% (pari a Lire 21.000.000), previa stipula della convenzione, a
stato di avanzamento dei lavori per il 50% dell'attivita' svolta,
previa dichiarazione del lavoro da parte del responsabile del
progetto per la Regione Emilia-Romagna;
- 50% (pari a Lire 21.000.000) al completamento della ricerca in
oggetto previa certificazione rilasciata dai tecnici del Servizio
Cartografico e Geologico regionale sulla corrispondenza del lavoro
svolto.
Gli importi sopraelencati non comprendono eventuali analisi di
laboratorio. Qualora nel corso del rilevamento si rendessero
necessarie si provvedera' da parte della Regione alla liquidazione
degli importi relativi mediante appositi atti deliberativi.
Art. 6
Responsabilita' civile penale
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accedere al personale del
Dipartimento durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i
casi di dolo o colpa grave.
Il Dipartimento esonera e comunque tiene indenne la Regione da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
La Regione esonera e comunque tiene indenne il Dipartimento da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 7
Utilizzazione dei risultati
La Regione e il Dipartimento hanno il diritto di utilizzare per i
propri fini istituzionali i risultati della ricerca oggetto del
presente contratto.
Nel caso di pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca
che preceda la pubblicazione ufficiale da parte della Regione, il
Dipartimento si impegna a fornire preventivamente copia della
pubblicazione alla Regione, al fine di consentirle di verificare
l'assenza di informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata
quale ente promotore della ricerca.
Art. 8
Proprieta' esclusiva
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale utilizzera'
liberamente tutti gli elaborati pur nel rispetto delle norme sulla
proprieta' intellettuale.
I componenti della ricerca si impegnano a non fornire cartografie,
anche parziali, a terzi senza l'autorizzazione della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 9
Pubblicazione delle carte
La Regione si impegna a pubblicare gli esiti della ricerca. La scelta
della scala sara' definita in seguito in funzione del tipo di esito
finale raggiunto.
I componenti della ricerca si impegnano a fornire assistenza durante
le fasi di stampa se richiesta dalla Regione.
Art. 10
Risoluzione per inadempimento
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su
dichiarazione della Regione, qualora il Dipartimento non abbia
adempiuto alle obbligazioni di cui agli articoli 7 e 8 e la diffida
all'adempimento notificata per lettera raccomandata al Dipartimento
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.Nel caso di
inadempimenti diversi da quelli previsti al punto precedente, ogni
parte contraente puo' risolvere il presente contratto conformemente
alle disposizioni di legge.
Il Dipartimento si riserva eventualmente di risolvere il contratto
nel caso di insorgenza di non prevedibili ed obiettive difficolta'
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere al Dipartimento per
l'attivita' fino alloro svolta.
Art. 11
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione del
presente contratto sara' risolta mediante arbitrato rituale ai sensi
degli articoli 806 e seguenti CPC ad opera di un collegio di tre
arbitri che saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che
fungera' da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in
caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio
arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal Presidente del
Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolati per le parti e inappellabili.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, e
successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte
richiedente.
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
per LA REGIONE per L'UNIVERSITA' DI FIRENZE
EMILIA-ROMAGNA IL DIRETTORE PRO-TEMPORE
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DI
AI SISTEMI INFORMATIVI INGEGNERIA CIVILE
E TELEMATICA