REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1998, n. 740

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Ingegneria civile dell'Universita' di Firenze per la realizzazione della carta del rischio geo-ambientale (progetto di ricerca sulla microzonazione sismica - indagini sulla liquefazione dei terreni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.              
32, relative alla "Formazione di una cartagrafia regionale", e la               
Legge 305/89 - delibera CIPE 3 agosto 1990 - "Programma triennale               
89/91 per la tutela ambientale";                                                
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare la convenzione con il Dipartimento di Ingegneria                
Civile dell'Universita' di Firenze secondo lo schema che, in allegato           
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;                   
2) di dare atto che il Direttore generale ai Sistemi Informativi e              
Telematica provvedera' alla stipula della suddetta convenzione;                 
3) di corrispondere all'Universita' di Firenze e nella fattispecie al           
Dipartimento di Ingegneria Civile la somma di Lire 35.000.000 piu'              
Lire 7.000.000 per IVA 20% per complessive Lire 42.000.000, secondo             
le modalita' di cui all'art. 5 e sulla base del programma di lavoro             
svolto, di cui all'art. 2 della convenzione allegata;                           
4) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3) che precede,            
di Lire 42.000.000, registrata con il n. 2316 di impegno, sul                   
capitolo 03850 "Spese per la formazione di una cartografia regionale            
(L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" - art. 2 del Bilancio per l'esercizio             
finanziario 1998 che e' dotato della necessaria disponibilita';5) di            
dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94 il Responsabile            
del Servizio Cartografico e Geologico provvedera', con propri atti              
formali, alla liquidazione della spesa di cui al punto 4), sulla base           
dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 5 della            
convenzione, previa certificazione rilasciata dai tecnici del                   
Servizio Cartografico e Geologico regionale sulla corrispondenza del            
lavoro svolto;                                                                  
6) di disporre la pubblicazione per estratto della presente                     
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di                  
Ingegneria civile dell'Universita' di Firenze per la realizzazione              
della carta del rischio geo-ambientale (progetto di ricerca sulla               
microzonazione sismica - indagini sulla liquefazione dei terreni)               
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale ai              
Sistemi Informativi e Telematica, prof. Cesare Maioli, che interviene           
nel presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n.           
.... del ...., esecutiva ai sensi di legge                                      
il Dipartimento di Ingegneria civile dell'Universita' di Firenze, -             
in seguito nominato Dipartimento - nella persona del Direttore                  
pro-tempore del suddetto Dipartimento;                                          
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Soggetti e oggetto della convenzione                                            
La Regione Emilia-Romagna affida al Dipartimento lo studio per la               
valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni finalizzata              
alla microzonazione sismica, in un'area del territorio riminese e               
forlivese, ricadente nel Foglio 256 della Carta tecnica regionale.              
I docenti del Dipartimento che partecipano all'esecuzione del                   
suddetto studio sono i professori Teresa Crespellani, Giovanni                  
Vannucchi, Claudia Madiai. I suddetti docenti, per tutte le                     
incombenze di carattere amministrativo relativo alla presente                   
convenzione, faranno capo all'Amministrazione del Dipartimento.                 
Il lavoro sara' svolto in collaborazione con il dott. Luca Martelli             
dell'Ufficio Geologico della Regione Emilia-Romagna e il dott.                  
Giorgio Frassineti consulente della Regione.                                    
Art. 2                                                                          
Programma di lavoro                                                             
La stima del rischio di liquefazione nell'area compresa nel Foglio              
256 della CTR verra' condotta secondo il seguente programma:                    
1) elaborazione ed interpretazione delle stratigrafie e delle prove             
geotecniche raccolte nell'area e archiviate in forma digitalizzata              
nella banca dati geologica regionale;                                           
2) applicazione di diverse procedure per la stima del potenziale di             
liquefazione e valutazione dei risultati parziali via via ottenuti;             
3) programmazione e assistenza alle prove geotecniche che saranno               
eseguite in sito e alle prove di laboratorio;                                   
4) caratterizzazione dei terreni finalizzata alla valutazione del               
potenziale alla liquefazione;                                                   
5) rielaborazione degli esiti sulla base dei valori di accelerazione            
emersi dalla ricerca sulla risposta sismica locale del progetto di              
cui alla delibera regionale 778/97 e sulla base dei dati geotecnici             
acquisiti mediante prove di cui al punto 4;                                     
6) identificazione di criteri per la definizione delle zone a diverso           
livello di rischio di liquefazione sulla base dei dati geologici,               
idrogeologici, geotecnici emersi dalle indagini;                                
7) stesura di una carta del potenziale di liquefazione, secondo i               
criteri suggeriti dalle normative nazionali e regionali;                        
8) conduzione di seminari di studio con i tecnici regionali sulle               
metodologie utilizzate e sui risultati ottenuti.                                
La Regione si impegna a fornire al Dipartimento per l'area di studio,           
le carte geologiche di superficie alla scala 1:25.000 e i dati delle            
stratigrafie delle prove penetrometriche digitalizzate esistenti                
nella banca dati geologici.                                                     
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata               
massima di un anno ed e' relativa al programma di cui all'art. 2                
della convenzione.                                                              
Art. 4                                                                          
Responsabili della convenzione                                                  
Per l'applicazione della presente convenzione e per il completamento            
del progetto, e' designato quale referente per parte regionale il               
dott. Raffaele Pignone dell'Ufficio Geologico regionale. Responsabile           
scientifico della convenzione e' la professoressa Teresa Crespellani            
che alla scadenza del rapporto di collaborazione redigera' una                  
relazione scientifica sul lavoro svolto e fornira' i risultati dello            
studio.                                                                         
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Per lo svolgimento del programma di ricerca definito sulla base                 
dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si            
impegna a corrispondere previa presentazione di regolari fatture al             
Dipartimento un compenso di Lire 35.000.000 piu' IVA 20% per                    
complessive Lire 42.000.000, somma da utilizzare nel quadro della               
ricerca prevista dalla convenzione. Detta cifra' verra' versata                 
secondo le seguenti modalita':                                                  
- 50% (pari a Lire 21.000.000), previa stipula della convenzione, a             
stato di avanzamento dei lavori per il 50% dell'attivita' svolta,               
previa dichiarazione del lavoro da parte del responsabile del                   
progetto per la Regione Emilia-Romagna;                                         
- 50% (pari a Lire 21.000.000) al completamento della ricerca in                
oggetto previa certificazione rilasciata dai tecnici del Servizio               
Cartografico e Geologico regionale sulla corrispondenza del lavoro              
svolto.                                                                         
Gli importi sopraelencati non comprendono eventuali analisi di                  
laboratorio. Qualora nel corso del rilevamento si rendessero                    
necessarie si provvedera' da parte della Regione alla liquidazione              
degli importi relativi mediante appositi atti deliberativi.                     
Art. 6                                                                          
Responsabilita' civile penale                                                   
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per             
qualsiasi evento dannoso che possa accedere al personale del                    
Dipartimento durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i              
casi di dolo o colpa grave.                                                     
Il Dipartimento esonera e comunque tiene indenne la Regione da                  
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad           
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente               
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
La Regione esonera e comunque tiene indenne il Dipartimento da                  
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad           
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente               
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
Art. 7                                                                          
Utilizzazione dei risultati                                                     
La Regione e il Dipartimento hanno il diritto di utilizzare per i               
propri fini istituzionali i risultati della ricerca oggetto del                 
presente contratto.                                                             
Nel caso di pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca            
che preceda la pubblicazione ufficiale da parte della Regione, il               
Dipartimento si impegna a fornire preventivamente copia della                   
pubblicazione alla Regione, al fine di consentirle di verificare                
l'assenza di informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.               
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata            
quale ente promotore della ricerca.                                             
Art. 8                                                                          
Proprieta' esclusiva                                                            
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva                 
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale utilizzera'                   
liberamente tutti gli elaborati pur nel rispetto delle norme sulla              
proprieta' intellettuale.                                                       
I componenti della ricerca si impegnano a non fornire cartografie,              
anche parziali, a terzi senza l'autorizzazione della Regione                    
Emilia-Romagna.                                                                 
Art. 9                                                                          
Pubblicazione delle carte                                                       
La Regione si impegna a pubblicare gli esiti della ricerca. La scelta           
della scala sara' definita in seguito in funzione del tipo di esito             
finale raggiunto.                                                               
I componenti della ricerca si impegnano a fornire assistenza durante            
le fasi di stampa se richiesta dalla Regione.                                   
Art. 10                                                                         
Risoluzione per inadempimento                                                   
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su                 
dichiarazione della Regione, qualora il Dipartimento non abbia                  
adempiuto alle obbligazioni di cui agli articoli 7 e 8 e la diffida             
all'adempimento notificata per lettera raccomandata al Dipartimento             
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.Nel caso di                  
inadempimenti diversi da quelli previsti al punto precedente, ogni              
parte contraente puo' risolvere il presente contratto conformemente             
alle disposizioni di legge.                                                     
Il Dipartimento si riserva eventualmente di risolvere il contratto              
nel caso di insorgenza di non prevedibili ed obiettive difficolta'              
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal           
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno                   
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere al Dipartimento per             
l'attivita' fino alloro svolta.                                                 
Art. 11                                                                         
Definizione delle controversie                                                  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dal presente contratto.                                       
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo                    
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti                  
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione del                 
presente contratto sara' risolta mediante arbitrato rituale ai sensi            
degli articoli 806 e seguenti CPC ad opera di un collegio di tre                
arbitri che saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che           
fungera' da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in              
caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio               
arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal Presidente del                  
Tribunale di Bologna.                                                           
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolati per le parti e inappellabili.                                 
Art. 12                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, e                  
successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte                
richiedente.                                                                    
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26                
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
per LA REGIONE  per L'UNIVERSITA' DI FIRENZE                                    
EMILIA-ROMAGNA  IL DIRETTORE PRO-TEMPORE                                        
IL DIRETTORE GENERALE  DEL DIPARTIMENTO DI                                      
AI SISTEMI INFORMATIVI  INGEGNERIA CIVILE                                       
E TELEMATICA                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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