DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 giugno 1998, n. 209
Realizzazione di opere fognarie in Via Maestra Grande e Via Monsignore di Sopra in XII Morelli da parte dell'ACOSEA determinazione indennita' provvisoria di esproprio
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
1) di determinare ai sensi dell'art. 11 della Legge 22/10/1971, n.
865 e successive modificazioni e integrazioni, le indennita'
provvisorie di espropriazione delle aree e delle servitu' occorrenti
per la realizzazione dei lavori in narrativa indicati in conformita'
dell'unita tabella Piano particellare (Allegato 1).
ALLEGATO 1
Comune censuario: Cento
Proprietari:
A) Ferranti Anna partita 24441, foglio 24, mappale 52 seminativo,
servitu' mq. 1.182 per Lire 1.560.240, esproprio mq. 1.158,30 per
Lire 3.474.900 pari a complessive Lire 5.035.140 (Euro 2.593)
B) Balboni Franco e Isora, Bozzoli Maria e Cariani Norveglio partita
9209, foglio 24, mappale 54 seminativo, servitu' mq. 236 per Lire
311.520, esproprio mq. 233,41 per Lire 700.230 pari a complessive
Lire 1.011.750 (Euro 521); mappale 21 seminativo, servitu' mq. 404
per Lire 533.280, esproprio mq. 427,50 per Lire 1.282.500 pari a
complessive Lire 1.815.780 (Euro 935);
2) di dare atto che, nell'ipotesi di cessione volontaria, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, il prezzo di cessione e' pari all'indennita'
provvisoria aumentata del 50%;3) il legale rappresentante del
Consorzio ACOSEA e' incaricato della notifica del presente atto agli
espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti
processuali civili ai sensi dell'art. 11, comma 4 della Legge n. 865;
4) i proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla ricevuta
notifica della presente deliberazione, hanno diritto di convenire con
l'ente espropriante, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge n.
865, la cessione volontaria dell'immobile oggetto dell'espropriazione
per un prezzo non superiore a quanto indicato al precedente punto 4:
entro lo stesso termine di 30 giorni possono comunicare se intendono
accettare l'indennita' provvisoria medesima a norma dell'art. 12,
comma 2. Il silenzio sara' interpretato come rifiuto dell'indennita'
offerta a tutti gli effetti di legge;
5) il legale rappresentante del Consorzio ACOSEA dovra' provvedere
alla pubblicazione della presente deliberazione nel Foglio annunzi
legali della Provincia;
6) la deliberazione verra' comunicata alla Regione Emilia-Romagna da
parte del Comune e pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione da parte del Consorzio ACOSEA;
7) di dare atto che il pagamento dell'indennita' e' a totale carico
dell'ACOSEA;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.