REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1998, n. 249

Legge 122/92. Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Rizzo e Rizzo Snc di Rizzo Enzo" con sede a Ravenna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato dal sig. Rizzo Enzo, relativamente                  
all'impresa Rizzo e Rizzo Snc di Rizzo Enzo, con sede a Ravenna - Via           
Rotta n. 111, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122                      
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e             
disciplina nell'attivita' di autoriparazione" art. 3, comma 4,                  
pervenuto al Presidente della Regione nei termini di legge, contro la           
determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio                
Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Ravenna del 5/1/1998,              
concernente la negata iscrizione al Registro imprese esercenti                  
l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto dall'art. 2 della                 
summenzionata Legge 122/92 per l'attivita' di carrozzeria;                      
premesso:                                                                       
- che l'impresa ricorrente ha sede a Ravenna in Via Rotta  n.111 ed             
e' iscritta nel Registro imprese di Ravenna dal 1984 con inizio                 
attivita' dall'8/3/1986 per "commercio al minuto autovetture e parti            
di esse usate";                                                                 
- che nel 1986 la medesima ditta e' stata iscritta anche all'Albo               
delle imprese artigiane e nello stesso anno ha aperto un'unita'                 
locale sempre a Ravenna in Via Sabbionara, nella quale e' stata                 
svolta l'attivita' di officina meccanica per riparazioni auto;                  
- che nel 1995 l'attivita' e' cessata a causa dello scioglimento                
dell'impresa artigiana;                                                         
- che l'impresa ricorrente in data 23/10/1997 ha chiesto l'iscrizione           
al RIA nelle sezioni meccanica motoristica e carrozzeria                        
rispettivamente previste nelle lettere a) e b) dell'art. 1 della                
Legge 122/92;                                                                   
- che la CCIAA di Ravenna ha accolto l'iscrizione per la sezione                
meccanica motoristica ed ha negato l'iscrizione per la sezione                  
carrozzeria in quanto l'impresa non ha presentato documentazione                
sufficiente a dimostrazione dell'attivita' richiesta ed inoltre, in             
occasione della regolarizzazione delle posizioni transitorie, sebbene           
invitata dalla CCIAA, non ha prodotto documentazione e non ha                   
proceduto a puntualizzare le attivita' per le quali chiedeva di                 
essere iscritta;                                                                
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso,                   
consistente in: fatture relative a lavori eseguiti negli anni                   
1986-1987, fatture relative a materiale acquistato per lo svolgimento           
dell'attivita' richiesta, autocertificazione ed elencazione delle               
attrezzature e strumentazioni utilizzate nell'attivita' di                      
autoriparazione, nonche' quelle di cui debbono essere dotate le                 
imprese esercenti l'attivita' nella sezione richiesta e prevista                
dall'art. 1, comma 3, lettera b) della Legge 122/92;                            
vista la Legge 122/92;                                                          
visto il decreto ministeriale 30/7/1997, n. 406 "Regolamento recante            
le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese            
esercenti attivita' di autoriparazione";                                        
ritenuto che sussistono i requisiti tecnico-professionali in capo               
all'impresa per l'iscrizione al Registro imprese di autoriparazioni             
nella sezione carrozzeria;                                                      
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale                      
Artigianato in data 26/5/1998, ai sensi della delibera della Giunta             
regionale n. 3299 del 12/9/1995;                                                
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,             
esecutiva, ad oggetto: "Direttive della Giunta regionale per                    
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale                 
Attivita' Produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla                      
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione di Giunta 2541/95;                                                
decreta:                                                                        
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Rizzo                
Enzo, relativamente all'impresa Rizzo e Rizzo Snc di Rizzo Enzo, con            
sede a Ravenna - Via Rotta n. 111, per le motivazioni sopra                     
menzionate.                                                                     
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina