DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1998, n. 249
Legge 122/92. Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Rizzo e Rizzo Snc di Rizzo Enzo" con sede a Ravenna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato dal sig. Rizzo Enzo, relativamente
all'impresa Rizzo e Rizzo Snc di Rizzo Enzo, con sede a Ravenna - Via
Rotta n. 111, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina nell'attivita' di autoriparazione" art. 3, comma 4,
pervenuto al Presidente della Regione nei termini di legge, contro la
determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Ravenna del 5/1/1998,
concernente la negata iscrizione al Registro imprese esercenti
l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto dall'art. 2 della
summenzionata Legge 122/92 per l'attivita' di carrozzeria;
premesso:
- che l'impresa ricorrente ha sede a Ravenna in Via Rotta n.111 ed
e' iscritta nel Registro imprese di Ravenna dal 1984 con inizio
attivita' dall'8/3/1986 per "commercio al minuto autovetture e parti
di esse usate";
- che nel 1986 la medesima ditta e' stata iscritta anche all'Albo
delle imprese artigiane e nello stesso anno ha aperto un'unita'
locale sempre a Ravenna in Via Sabbionara, nella quale e' stata
svolta l'attivita' di officina meccanica per riparazioni auto;
- che nel 1995 l'attivita' e' cessata a causa dello scioglimento
dell'impresa artigiana;
- che l'impresa ricorrente in data 23/10/1997 ha chiesto l'iscrizione
al RIA nelle sezioni meccanica motoristica e carrozzeria
rispettivamente previste nelle lettere a) e b) dell'art. 1 della
Legge 122/92;
- che la CCIAA di Ravenna ha accolto l'iscrizione per la sezione
meccanica motoristica ed ha negato l'iscrizione per la sezione
carrozzeria in quanto l'impresa non ha presentato documentazione
sufficiente a dimostrazione dell'attivita' richiesta ed inoltre, in
occasione della regolarizzazione delle posizioni transitorie, sebbene
invitata dalla CCIAA, non ha prodotto documentazione e non ha
proceduto a puntualizzare le attivita' per le quali chiedeva di
essere iscritta;
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso,
consistente in: fatture relative a lavori eseguiti negli anni
1986-1987, fatture relative a materiale acquistato per lo svolgimento
dell'attivita' richiesta, autocertificazione ed elencazione delle
attrezzature e strumentazioni utilizzate nell'attivita' di
autoriparazione, nonche' quelle di cui debbono essere dotate le
imprese esercenti l'attivita' nella sezione richiesta e prevista
dall'art. 1, comma 3, lettera b) della Legge 122/92;
vista la Legge 122/92;
visto il decreto ministeriale 30/7/1997, n. 406 "Regolamento recante
le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione";
ritenuto che sussistono i requisiti tecnico-professionali in capo
all'impresa per l'iscrizione al Registro imprese di autoriparazioni
nella sezione carrozzeria;
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale
Artigianato in data 26/5/1998, ai sensi della delibera della Giunta
regionale n. 3299 del 12/9/1995;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,
esecutiva, ad oggetto: "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale
Attivita' Produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione di Giunta 2541/95;
decreta:
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Rizzo
Enzo, relativamente all'impresa Rizzo e Rizzo Snc di Rizzo Enzo, con
sede a Ravenna - Via Rotta n. 111, per le motivazioni sopra
menzionate.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA